Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/02/2004, n. 18683
CASS
Sentenza 27 febbraio 2004

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L'obbligo di adottare le misure idonee e necessarie alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, quando si tratti di società di persone e non risulti l'espressa delega a persona di particolare competenza nel settore della sicurezza, incombe su ciascun socio.

Il datore di lavoro è responsabile, a titolo di colpa, per l'infortunio occorso al dipendente che, nello svolgimento delle sue mansioni, cada da una scala non dotata dei mezzi di sicurezza previsti dall'art. 18 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. (La Corte ha respinto il ricorso con cui l'imputato sosteneva l'insussistenza del nesso causale in quanto al momento dell'infortunio non era presente sul luogo di lavoro).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/02/2004, n. 18683
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18683
    Data del deposito : 27 febbraio 2004

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