Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2001, n. 7435
CASS
Sentenza 1 giugno 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'art. 42 cod. proc. civ., nel testo riformulato dall'art. 6 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nel contemplare il regolamento di competenza contro il provvedimento dichiarativo della sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., integra una eccezionale deroga al principio della non impugnabilità dei provvedimenti di tipo ordinatorio, e, pertanto, non è estensibile alle ipotesi diverse da quella della sospensione necessaria di cui al predetto art. 295 cod. proc. civ. Pertanto, l'istituto del regolamento di competenza non può essere applicato neanche con riferimento ai provvedimenti di sospensione del giudizio ex art. 412 bis del codice di rito per l'esperimento del tentativo extragiudiziale obbligatorio di conciliazione, non potendosi ravvisare identità strutturale tra detta ipotesi di sospensione e quella di cui all'art. 295 cod. proc. civ., in quanto la prima, a differenza della seconda, è un evento di durata temporalmente definita. Inoltre, l'art. 412 bis esplicitamente dispone (ultimo comma) che il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali di urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo II del libro IV ( ultimo comma). Per le stesse ragioni è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 cod. proc. civ. nella parte in cui non estende la esperibilità del regolamento di competenza alle ipotesi di sospensione ex art. 412 bis cod. proc. civ. sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alla sospensione ex art. 295 del codice di rito.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2001, n. 7435
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7435
    Data del deposito : 1 giugno 2001

    Testo completo