Sentenza 1 giugno 2001
Massime • 1
L'art. 42 cod. proc. civ., nel testo riformulato dall'art. 6 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nel contemplare il regolamento di competenza contro il provvedimento dichiarativo della sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., integra una eccezionale deroga al principio della non impugnabilità dei provvedimenti di tipo ordinatorio, e, pertanto, non è estensibile alle ipotesi diverse da quella della sospensione necessaria di cui al predetto art. 295 cod. proc. civ. Pertanto, l'istituto del regolamento di competenza non può essere applicato neanche con riferimento ai provvedimenti di sospensione del giudizio ex art. 412 bis del codice di rito per l'esperimento del tentativo extragiudiziale obbligatorio di conciliazione, non potendosi ravvisare identità strutturale tra detta ipotesi di sospensione e quella di cui all'art. 295 cod. proc. civ., in quanto la prima, a differenza della seconda, è un evento di durata temporalmente definita. Inoltre, l'art. 412 bis esplicitamente dispone (ultimo comma) che il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali di urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo II del libro IV ( ultimo comma). Per le stesse ragioni è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 cod. proc. civ. nella parte in cui non estende la esperibilità del regolamento di competenza alle ipotesi di sospensione ex art. 412 bis cod. proc. civ. sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alla sospensione ex art. 295 del codice di rito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2001, n. 7435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7435 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
CH IO, elettivamente domiciliato in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 3, presso l'avv. Alberto Galli, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Paola e Raffaele Pastore, per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
F.I.M. - FINANZIARIA ITALIANA MUTUI s.p.a., in persona del direttore generale Anna Maria Lonati, elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo n. 297, presso gli avv. Nicola Bosco e Antonio Monaco, che la rappresentano e difendono, assieme agli avv. Enrico Parenti, Ippolita Parenti e Stefano Denari, per procura speciale a margine della memoria difensiva;
- resistente -
avverso la ordinanza del Tribunale di Milano dell'11.4.2000;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 8/1/2001 dal Relatore Cons. Giovanni Mammone;
Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Presidente del Tribunale di Milano l'avv. Fabio Cucchiella chiedeva decreto ingiuntivo per la somma di 281.066.307, a titolo di compensi professionali da lui maturati nei confronti della s.p.a. FIM - Finanziaria Italiana Mutui.
Concesso il decreto in data 8.10.98, con atto di citazione proponeva opposizione la SOC. FIM, preliminarmente deducendo l'incompetenza per materia dell'adito giudice, trattandosi di compenso relativo a prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, di carattere parasubordinato, rientrante tra le controversie regolate dall'art. 409, n. 3, c.p.c. e l'improcedibilità dell'azione giudiziaria per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex artt. 410/412 bis c.p.c. Nel merito l'opponente chiedeva il rigetto della domanda di controparte, spiegando nei confronti della stessa domanda riconvenzionale.
Con ordinanza del 20.1.2000 il giudice dell'opposizione ravvisava l'esistenza del dedotto rapporto di lavoro parasubordinato e disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., rimettendo la causa al capo dell'ufficio perché valutasse l'opportunità di rimetterla al giudice del lavoro. Assegnata la causa alla sezione lavoro, il giudice monocratico di primo grado, con ordinanza dell'11.4.2000, rilevava l'improcedibilità della domanda e sospendeva il giudizio assegnando termine alle parti per l'esperimento del tentativo extragiudiziale obbligatorio di conciliazione.
Avverso questa ordinanza propone ricorso ex art. 42 c.p.c. l'avv. Cucchiella, cui risponde con memoria la soc. FIM. Il ricorrente ha successivamente depositato memoria. Con le sue conclusioni scritte il Pubblico Ministero ha concluso come precisato in epigrafe. Motivi della decisione
Il ricorso viene proposto ai sensi dell'art. 42, seconda parte, c.p.c., ritenendosi possibile impugnare con regolamento di competenza non solo l'ordinanza di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., ma anche quella di sospensione del processo ex art. 412 bis c.p.c. A tale proposito il ricorrente ritiene le due ipotesi di sospensione accomunate dalla stessa identità strutturale, essendo entrambe obbligatorie, di modo che, per una interpretazione costituzionalizzata ed estensiva dell'art. 42 il mezzo di impugnazione ivi previsto dovrebbe applicarsi anche nel caso di sospensione ex art. 412 bis, onde evitare disparità di trattamento tra le due ipotesi di sospensione e la conseguente incostituzionalità (per violazione dell'art. 3 della Costituzione) dello stesso art. 42.
Nel merito, parte ricorrente denunzia l'illegittimità della sospensione del giudizio ex 412 bis c.p.c., non dovendo applicarsi questa norma al caso in esame, trattandosi di rapporto di opera professionale a carattere non parasubordinato e quindi non sottoposto al rito speciale.
Il ricorso non è ammissibile.
L'art. 42 del codice di rito prevede che siano impugnabili con istanza di regolamento, oltre che la sentenza che pronunzia sulla competenza, anche "i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295". Preliminare all'esame della questione sollevata nel merito dal ricorrente è, dunque, la valutazione della praticabilità del mezzo di impugnazione esperito, atteso che, mentre nel caso di specie si verte un provvedimento di sospensione emesso ex art. 412 bis c.p.c., per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, detto art. 295 regola esclusivamente il caso in cui il giudice dispone che il processo sia sospeso affinché egli o altro giudice debba risolvere "una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa (sospensione necessaria).
Rileva il Collegio che la giurisprudenza della Corte ha già evidenziato l'esclusività della estensione del rimedio del regolamento necessario di competenza ai provvedimenti di sospensione necessaria, introdotta dall'art. 6 della l. 26.11.90 n. 353. La proponibilità del regolamento si fonda, infatti, sull'esigenza di assicurare un controllo immediato avverso un provvedimento idoneo ad arrecare un irrimediabile pregiudizio alla parte che lo subisce e che ne contesta la fondatezza, e, per tale ragione, integra una eccezionale deroga al principio della non impugnabilità dei provvedimenti del giudice aventi carattere ordinatorio (come tali, dunque, modificabili e rivedibili) (Cass. 16.4.97 n. 3261 e 3.2.97 n. 1010) In ragione di questa premessa, la Corte ha ristretto l'esperimento del mezzo del regolamento alla sola impugnazione dei provvedimenti che abbiano dichiarato la sospensione del processo e non di quelli che la sospensione abbiano negato, rigettando l'istanza in tal senso proposta (alle precedenti adde Cass.
8.11.95 n. 11596), o che abbiano pronunziato su casi di sospensione facoltativa (Cass.
9.1.99 n. 121). Dal l'interpretazione data dalla Corte alla norma dell'art. 42 ora in esame emerge, dunque, il principio che l'istituto del regolamento di competenza non può essere applicato al di fuori dei limiti segnati dall'art. 42 c.p.c. Sostiene parte ricorrente che tra le due ipotesi di sospensione rispettivamente previste dagli artt. 295 e 412 bis c.p.c. esisterebbe una identità strutturale, essendo entrambe caratterizzate dalla obbligatorietà della scelta del giudice, il quale in presenza della riscontrata realtà di fatto ivi prospettata (pregiudizialità o improcedibilità) è costretto a disporre l'automatica sospensione del giudizio. Di conseguenza, l'estensione del mezzo previsto dall'art. 42 e l'impugnabilità del secondo tipo di sospensione deriverebbero pressoché automaticamente dalla stessa esistenza della norma, tanto che una diversa interpretazione darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento.
Tale tesi non può essere condivisa. L'art. 412 bis del c.p.c. prevede che il giudice adito, prima dell'esperimento del tentativo di conciliazione, o in pendenza del suo espletamento, si limita a sospendere il processo ed a fissare il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo, dopo di che il processo deve essere riassunto entro 180 giorni, pena l'estinzione(c. 3, 4 e 5). Mentre nel caso dell'art. 295 la sospensione è un evento di durata temporale non valutabile, essendo i tempi del giudizio pregiudicato del tutto condizionati da quelli del giudizio pregiudicante, nel caso dell'art. 412 bis la sospensione è un fatto di durata temporalmente predefinita dalla legge in spazi ristretti. In questa seconda ipotesi, inoltre, la norma esplicitamente prevede che "il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali di urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo 3^ del titolo 1^ del libro 4^" (ultimo comma).
Può affermarsi, dunque, che diversi sono i connotati delle due norme è che del tutto da escludere l'invocata identità strutturale ritenuta dal ricorrente. Tale circostanza, come vale ad impedire ogni possibilità di estensione del ricorso al regolamento con una interpretazione analogica dell'art. 42, esclude ogni profilo di incostituzionalità della norma, atteso che il principio della parità di trattamento, sancito dall'art. 3 della Costituzione e del quale il ricorrente assume la violazione, non può essere invocato in presenza di due situazioni normative del tutto diverse. Questa opinione è ulteriormente confermata dalla particolare caratterizzazione assegnata dalla Corte costituzionale alla conciliazione stragiudiziale, seppure in diverso contesto argomentativo (per affermare la conformità degli artt. 410 e 412 bis c.p.c. all'art. 24), a proposito del rilievo pubblico del tentativo obbligatorio, che viene ritenuto misura dell'attiva idonea a "soddisfare l'interesse generale sotto un duplice profilo: da un lato evitando che l'aumento delle controversie attribuite al giudice ordinario in materia di lavoro provochi un sovraccarico dell'apparato giudiziario, con conseguenti difficoltà per il suo funzionamento;
dall'altro favorendo la composizione preventiva della lite, che assicura alle situazioni sostanziali un soddisfacimento più immediato rispetto a quella conseguita attraverso il processo"( Corte cost. 13.7.2000 n. 276). In conclusione, deve ritenersi che il mezzo del regolamento di competenza previsto dall'art. 42 possa essere adottato solamente nel caso di sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Di conseguenza. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità nella misura di L. 58.000 per spese e di L.
5.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2001