Sentenza 6 agosto 2002
Massime • 1
La decadenza del creditore dalla fideiussione (art. 1957 cod. civ.) non opera in presenza di un impedimento giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa verso il debitore principale, poiché l'impossibilità di esperire qualsiasi azione nei confronti di quest'ultimo, quando risulti evidente e giuridicamente insuperabile, non può in alcun modo integrare gli estremi della "negligenza del creditore" (presupposto dell'applicabilità della norma "de qua") e, per l'effetto, considerarsi causa efficiente dell'estinzione della garanzia. (Principio affermato dalla S.C. in tema di concordato fallimentare e di successiva apertura della procedura fallimentare, sulla scorta dell'assunto secondo cui ne' in sede concordataria, ne' in sede fallimentare era concessa al creditore - nella specie, una banca - altra possibilità se non quella - ritualmente esperita - dell'agire per il mero riconoscimento del credito in sede concordataria, e di instare per l'ammissione al passivo in sede fallimentare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2002, n. 11771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11771 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MI MO, elettivamente domiciliato in ROMA presso CORTE CASSAZIONE, difeso dall'avvocato MARIO COLI, con studio in 61100 PESARO VIA MARSALA, 10, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA e del LAZIO, SOC.COOP. a.r.l., in persona dei suoi legali rappresentanti, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GOLAMETTO 2, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO DE MARTINO, che lo difende unitamente all'avvocato GIULIANO ANNIBALLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 92/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, 3^ SEZIONE CIVILE EMESSA IL 4/12/1998, depositata il 03/02/99; rg. 592/1997,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/02 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato COLI MARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per rigetto del 1^ motivo, accoglimento del 2^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Intervenendo nell'atto pubblico in data 8.1.1980, con il quale la NC Popolare di Cagli, successivamente trasformatasi in NC Popolare dell'Etruria e del Lazio, concedeva un mutuo del complessivo importo di cento milioni di lire alla società I.P.L. s.r.l. da restituire in dieci semestralità, CO OT, EL IA, NO AL e AU TO garantivano con fideiussione solidale l'adempimento dell'obbligazione della società mutuataria, la quale aveva a sua volta accordato alla banca ipoteca di secondo grado sul suo opificio industriale e privilegio sui macchinari esistenti.
La società mutuataria provvedeva al pagamento delle prime due semestralità del mutuo, ma non anche delle successive;
veniva prima ammessa all'amministrazione controllata, la cui procedura sui concludeva in data 03/04/1982; quindi il tribunale di Urbino con sentenza del 28.1.1984 omologava la sua proposta di concordato preventivo;
infine, la società era dichiarata fallita in data 15.1.1987.
La banca mutuante, pertanto, conveniva in giudizio per il pagamento delle rate insolute del suo credito il fideiussore EL IA, che l'adito tribunale di Urbino, con sentenza del 29.9.1988, dichiarava non obbligato nei confronti del creditore per verificata decadenza, ex art. 1957 cod. civ., non avendo la banca esperito nei confronti del debitore principale alcuna azione esecutiva nonostante la conoscenza della situazione di insolvenza della società. La Corte di appello di Ancona, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava che il fideiussore era tenuto a garantire le ultime quattro rate di mutuo e condannava, perciò, EL IA a pagarne il relativo importo alla banca.
La sentenza era impugnata per cassazione da EL IA, il quale deduceva, tra l'altro, la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 1957 cod. civ. nonché la omessa motivazione su un punto decisivo della controversia relativo all'avvenuta proposizione da parte della banca di sue istanze contro il debitore principale.
Questa Corte con sentenza n. 3085 del 1996 cassava quella impugnata in quanto la motivazione del giudice di appello non era esauriente circa la presenza di un ostacolo giuridico impeditivo della realizzazione del credito verso il debitore, chiarendo che all'esperimento delle iniziative giudiziali volte all'accertamento ed al soddisfacimento delle pretese del creditore non poteva essere di ostacolo l'assoggettamento del debitore a procedura concorsuale, poiché in tal caso il creditore può far valere il proprio credito mediante istanza rituale di ammissione al passivo e curarne la tutela mediante un'attiva partecipazione alle operazioni concorsuali. Aggiungeva questa Corte che il giudice di merito, pur menzionando la sopravvenuta dichiarazione di fallimento della società, non aveva fornito alcuna indicazione circa la effettività e la tempestività delle iniziative che la banca era tenuta ad adottare per la tutela del suo credito in sede concorsuale.
Nel giudizio di rinvio la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, condannava il fideiussore IA a corrispondere alla banca le ultime quattro rate del mutuo e, in proposito, considerava che la banca creditrice, in possesso già di titolo esecutivo stragiudiziale, aveva ottenuto il riconoscimento del suo credito in sede di concordato preventivo ed era stata, quindi, ammessa al passivo nel susseguente fallimento sulla base di relativa domanda, sicché non poteva ne' doveva porre in essere ulteriori orme di tutela del suo credito.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, illustrato anche da memoria, EL IA, il quale affida la impugnazione ad unico motivo. La sentenza è impugnata anche dal suo difensore avvocato Mario Coli, in proprio, in ordine alla omessa pronuncia di distrazione a suo favore delle spese del giudizio di cassazione. Resiste con controricorso la NC Popolare dell'Etruria e del Lazio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso - deducendo la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonché il mancato esame di una circostanza decisiva della controversia - EL IA assume che la Corte bolognese non si sarebbe attenuta alle prescrizioni demandate dal giudice di legittimità, del quale aveva erroneamente interpretato la sentenza n. 3085 del 1996. Specifica il ricorrente che la impugnata sentenza aveva ritenuto adempiuto l'onere di cui all'art. 1957 cod. civ. con la semplice presentazione della istanza della banca di ammissione al passivo del fallimento, che era stato dichiarato a distanza di oltre tre anni dalla procedura di concordato preventivo, laddove il giudice di rinvio avrebbe dovuto, invece, accertare se, nel periodo intercorso tra la domanda di concordato (30.6.1983) e la dichiarazione di fallimento (1987), la banca aveva attivamente partecipato alle operazioni concorsuali ovvero se la medesima aveva attuato altre sue iniziative dopo che era scaduto il termine dell'anno entro il quale, secondo il provvedimento di omologa del tribunale in data 28.1.1985, doveva avvenire la liquidazione dell'attivo del concordato preventivo.
La censura non è fondata.
Con la impugnata sentenza la Corte di merito ha dato atto che la banca creditrice, con riferimento alla obbligazione in oggetto, era in possesso di titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo;
che il credito era stato riconosciuto in sede di concordato preventivo e, successivamente, era stato ammesso al passivo, nel susseguente fallimento, sulla base della relativa istanza di insinuazione proposta in sede di esame dello stato passivo e di verifica dei crediti;
che durante la procedura di concordato preventivo non era ammesso per il creditore il sequestro conservativo dei beni del debitore, tale misura cautelare essendo inconciliabile con le finalità del procedimento concorsuale;
che la procedura di concordato preventivo era rimasta aperta sino al 15.1.1987, data in cui la società debitrice era stata dichiarata fallita;
che in sede fallimentare la banca aveva ottenuto il soddisfacimento delle sue pretese creditorie con il pagamento della somma di lire 119.440.717. In tale situazione - nella quale, non essendo stata data esecuzione al concordato preventivo, la successiva sentenza di dichiarazione del fallimento costituisce la conseguenza automatica dell'implicita pronuncia di annullamento o risoluzione del medesimo concordato - il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore è stato esattamente ritenuto ininterrottamente sussistente dalla data di presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato sino alla chiusura del fallimento conseguente alla accertata mancata esecuzione del concordato.
Il giudice di merito infatti - escludendo che la banca resistente avesse potuto promuovere altre iniziative a tutela del suo credito nel corso della procedura di concordato preventivo, in cui il credito stesso era stato riconosciuto, e rilevando, per altro verso, che, dopo la dichiarazione di fallimento, altra possibilità alla banca non era data oltre quella attuata di richiesta di ammissione al passivo - ha proceduto nella corretta applicazione del generale principio della consecuzione fra procedimenti concorsuali nel rapporto tra concordato preventivo e successiva dichiarazione di fallimento, nel senso che, nella comune natura esecutiva di entrambe le procedure e nella unitarietà inscindibile della loro sequenza, viene a realizzarsi, con la conversione del concordato nel fallimento, una unica esecuzione forzata, che inizia col concordato preventivo e che continua nel fallimento.
Di conseguenza, avendo la Corte merito accertato che la banca aveva attuato tutti i rimedi ad essa concessi nella complessa procedura concorsuale che dal concordato era pervenuta al fallimento della società debitrice, risulta in ciò verificato il diligente comportamento del creditore ai fini di cui al primo comma dell'art. 1957 cod. civ. ed adempiuto l'onere della motivazione nel rispetto di quanto stabilito dalla sentenza n. 3085 del 1996 di questo giudice di legittimità.
È, invece, fondato e deve essere accolta la impugnazione con la quale, in unico motivo, l'avvocato Mario Coli, difensore del ricorrente EL IA nel giudizio di rinvio concluso con la sentenza in questa sede impugnata, lamenta l'omessa pronuncia di distrazione a suo favore delle spese processuali del precedente giudizio di cassazione, che la Corte bolognese ha liquidato in lire 493.030 per spese e in lire 6.000.000 per onorari oltre accessori come per legge e al pagamento delle quali ha condannato la NC Popolare dell'Etruria e del Lazio.
Premesso che in caso di omessa pronuncia sulla istanza di distrazione delle spese avanzate dal difensore non è configurabile la fattispecie dell'errore emendabile mediante un provvedimento di correzione, trattandosi, invece, di vero e proprio vizio della pronuncia in violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c. (in relazione all'art. 93 stesso codice) suscettibile di doglianza innanzi al giudice del grado successivo in virtù di impugnazione, cui è legittimato il difensore, che assume in proprio la qualità di parte nello specifico rapporto processuale che direttamente lo riguarda (Cass. n. 3356/99; Cass. n. 5664/98), osserva questa Corte che, pur in presenza di istanza ex art. 93 c.p.c. dell'avvocato Mario Coli, le spese processuali sono state, nella misura innanzi indicata, riconosciute invece alla parte da lui rappresentata e poste a carico della NC Popolare dell'Etruria e del Lazio.
Alla denunziata omissione può porre rimedio questa Corte, che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in accoglimento della impugnazione può anche decidere la controversia nel merito (art. 384, 1^ comma, c.p.c.), nel senso che, in riforma della sentenza impugnata, le spese processuali, al pagamento delle quali è stata condannata la NC a favore di EL IA, debbono essere attribuite al suo difensore Avv. Mario Coli nella qualità di distrattario, avendo lo stesso dichiarato di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari.
Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso;
accoglie il secondo motivo e, decidendo nel merito, dispone che le spese processuali, al pagamento delle quali è stata condannata la NC Popolare dell'Etruria e del Lazio (nella misura di lire 493.030 (Euro 264,63) per spese e di lire 6.000.000 (Euro 3098,64) per onorari, oltre accessori, come da liquidazione della impugnata sentenza), siano attribuite all'Avvocato Mario Coli nella qualità di difensore distrattario di EL IA;
compensa per intero le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2002