Sentenza 3 settembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/09/2002, n. 12811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12811 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2002 |
Testo completo
1-2-8 4 12 02 RE UB ICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N. 15300.99 Cron.30621 Composta dai Magistrati: Dott. BRUNO SACCUCCI PRESIDENTE Rep. Dott. ENRICO PAPA CONSIGLIERE Ud.
7.5.2002 Dott. ENRICO ALTIERI CONSIGLIERE OGGETTO: consorzi Dott. STEFANO MONACI CONSIGLIERE di bonifica CONSIGLIERE rel. Dott. VINCENZO DI NUBILA competenza ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO con sede in Nardò, in persona del legale rappresentante pro tempore> Vice Presidente Alberto Sanasi, come da delibera della Deputazione Amministrativa n. 43 del 26.3.99, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Leuzzi giusta procura a margine del ricorso, elett. dom. in Roma presso avv. Sergio Leonardi, via Giorgio Baglivi 8; ricorrente
contro
SO AR SA, elett. dom. in Nardò presso lo studio dell'avv. Daniela Piccione, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto G. Marra;
In 1 1 8 intimato avverso le sentenze del Giudice di Pace di Nardò - non definitiva n. 200.98 in data 7.5.98, depositata il 9.5.98; definitiva n. 559.98 in data 24.10.98, depositata il 24.10.98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.5.2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. FEDERICO SORRENTINO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. SA AR OS conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Nardò il Consorzio indicato in epigrafe, onde ottenere il rimborso dei contributi consortili.
2. Si costituiva il Consorzio ed eccepiva, tra l'altro, l'incompetenza del Giudice di Pace. Questi, con le due sentenze impugnate, affermava invece la propria competenza, negando la natura di tributi> ai contributi dovuti al consorzio di bonifica.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione il Consorzio per la Bonifica di Arneo. La controparte non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Il ricorrente deduce, col primo motivo, violazione e falsa degli artt. 9 Codiceapplicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, di Procedura Civile, 862, 864 Codice Civile, 11, 12,59 del R.D. n. convertito con modificazioni nella 215.33; 5 del Dl. n. 953.82 del Dl. n. 90.90 convertito con Legge n. 53.83, 8 comma 1 bis modificazioni nella Legge n. 165.90; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC .
5. Il ricorso è fondato e va accolto. Costituisce giurisprudenza costante di questa Corte che la controversia attinente ai contributi in favore di un consorzio di bonifica ha natura tributaria e rientra nella competenza per materia del Tribunale. In 26.3.2002 n. 4337, tal senso Cass. SU 223.9.98 n. 9493, Cass. Cass. 18.1.2002 n. 521. 6. Non è applicabile alla fattispecie l'art. 12 della Legge n. 448.2001, norma la quale attribuisce attualmente alla Commissione Tributaria la competenza generale in materia di imposte e tasse: infatti l'art. 5 Codice di Procedura Civile prevede che la competenza e la giurisdizione si determinano secondo lo stato di la legge vigente al momento della proposizione della fatto e domanda.
7. Il secondo motivo del ricorso, col quale si censura nel merito la decisione, è assorbito.
8. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con declaratoria di competenza del Tribunale di Lecce. Le spese possono essere compensate, atteso il margine di opinabilità della questione sulla competenza al momento della proposizione della domanda.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Im accoglie il ricorso;
cassa le sentenze impugnate e dichiara la competenza del Tribunale di Lecce. Compensa le spese. Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 7.5.2002. IL PRESIDENTE BOTT. BRUNO SACCUCCIВишшно ас исчис IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILA Qillily IL CANCELLIERE C1 EN IS DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 3 SET. 2002 IL CANCELLIERE C1 IN IS