CASS
Sentenza 15 novembre 2023
Sentenza 15 novembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2023, n. 46166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46166 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI GROSSETO nei confronti di: VALENTI ALICE - IN QUALITÀ DI AMM. "CENTRO TRASPORTI SRL" nato a [...] il [...] VALENTI PIERLUIGI IN QUAL DI REALE DOMINUS E CO-AMM.SCC. CENTRO TRASP SRL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/05/2023 del TRIB. LIBEERTA' di GROSSETO udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG ANDREA VENEGONI udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 46166 Anno 2023 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 20/07/2023 FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in premessa il tribunale di Grosseto, in funzione di tribunale del riesame, adito ex art. 322, c.p.p., annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Grosseto, in data 29.4.2023, nell'ambito del procedimento penale sorto a carico di TI AL e altri per una pluralità di fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta impropria oggetto dell'imputazione provvisoria, sequestro finalizzato alla confisca facoltativa del profitto derivante dai reati di bancarotta in contestazione. In estrema sintesi il tribunale del riesame, ha ritenuto che nel caso in esame difettasse il duplice requisito del nesso pertinenziale tra i beni oggetto di sequestro, rappresentati dai saldi attivi dei conti correnti bancari nella disponibilità degli indagati, e gli illeciti in contestazione, nonché del periculum in mora, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine l'accertata costituzione di un trust nel quale rientrano i beni immobili di maggior valore della famiglia TI. 2. Avverso il menzionato provvedimento, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Grosseto, deducendo violazione di legge sotto diversi profili. 3. Con requisitoria scritta del 29.6.2023 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. Andrea Venegoni, chiede che il ricorso venga accolto. Con memoria del 27.6.2023, l'avv. Carlo Valle, difensore di fiducia degli indagati, chiede la conferma del provvedimento oggetto di ricorso. 4. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le seguenti ragioni. Evidente l'errore di diritto in cui è incorso il giudice di merito, su cui si sofferma il pubblico ministero impugnante con il primo motivo di ricorso. Come affermato, infatti, dalla Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (cfr. Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037, nonché, per ulteriori approfondimenti del tema, Sez. 5, n. 31186 del 27/06/2023, Rv. 285072). Tale assunto si colloca nel solco dei principi affermati da altro precedente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, che avevano, per l'appunto, concluso nel senso che qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato (cfr. Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264437). Orbene, anche ponendosi nella prospettiva della necessità di dimòstrare l'esistenza di un rapporto pertinenziale non tra la somma materialmente oggetto dell'ablazione nella sua dimensione fisica e il reato, ma tra l'incremento patrimoniale conseguito dall'autore del reato e la consumazione dell'illecito, su cui, come correttamente rilevato dal difensore degli indagati, insistono le Sezioni Unite nel richiamato arresto n. 42415 del 27/05/2021, non può non rilevarsi l'assoluta assenza di qualsivoglia percorso motivazionale che dia conto delle ragioni dell'affermata insussistenza del suddetto nesso pertinenziale, a fronte peraltro di un articolato sviluppo investigativo riassunto dal pubblico ministero ricorrente, dimostrativo, nell'ottica accusatoria, dell'intervenuto incremento patrimoniale conseguente alla commissione dei reati di bancarotta in contestazione, carenza che integra una vera e propria violazione di legge, unico vizio deducibile in questa sede (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Si impone, pertanto, un annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al tribunale del riesame di Grosseto, affinché provveda a un nuovo esame sul punto, al fine di colmare l'evidente assoluta carenza motivazionale. La fondatezza del primo motivo di ricorso assorbe in sé il secondo motivo sulla sussistenza del periculum in mora, profilo che andrà rivalutato dal giudice del rinvio, una volta risolto il primo tema, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo 2 cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, c.p.p., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240, c.p., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (cfr. Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Grosseto. Così deciso in Roma il 20.7.2023.
lette/sentite le conclusioni del PG ANDREA VENEGONI udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 46166 Anno 2023 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 20/07/2023 FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in premessa il tribunale di Grosseto, in funzione di tribunale del riesame, adito ex art. 322, c.p.p., annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Grosseto, in data 29.4.2023, nell'ambito del procedimento penale sorto a carico di TI AL e altri per una pluralità di fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta impropria oggetto dell'imputazione provvisoria, sequestro finalizzato alla confisca facoltativa del profitto derivante dai reati di bancarotta in contestazione. In estrema sintesi il tribunale del riesame, ha ritenuto che nel caso in esame difettasse il duplice requisito del nesso pertinenziale tra i beni oggetto di sequestro, rappresentati dai saldi attivi dei conti correnti bancari nella disponibilità degli indagati, e gli illeciti in contestazione, nonché del periculum in mora, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine l'accertata costituzione di un trust nel quale rientrano i beni immobili di maggior valore della famiglia TI. 2. Avverso il menzionato provvedimento, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Grosseto, deducendo violazione di legge sotto diversi profili. 3. Con requisitoria scritta del 29.6.2023 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. Andrea Venegoni, chiede che il ricorso venga accolto. Con memoria del 27.6.2023, l'avv. Carlo Valle, difensore di fiducia degli indagati, chiede la conferma del provvedimento oggetto di ricorso. 4. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le seguenti ragioni. Evidente l'errore di diritto in cui è incorso il giudice di merito, su cui si sofferma il pubblico ministero impugnante con il primo motivo di ricorso. Come affermato, infatti, dalla Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (cfr. Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037, nonché, per ulteriori approfondimenti del tema, Sez. 5, n. 31186 del 27/06/2023, Rv. 285072). Tale assunto si colloca nel solco dei principi affermati da altro precedente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, che avevano, per l'appunto, concluso nel senso che qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato (cfr. Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264437). Orbene, anche ponendosi nella prospettiva della necessità di dimòstrare l'esistenza di un rapporto pertinenziale non tra la somma materialmente oggetto dell'ablazione nella sua dimensione fisica e il reato, ma tra l'incremento patrimoniale conseguito dall'autore del reato e la consumazione dell'illecito, su cui, come correttamente rilevato dal difensore degli indagati, insistono le Sezioni Unite nel richiamato arresto n. 42415 del 27/05/2021, non può non rilevarsi l'assoluta assenza di qualsivoglia percorso motivazionale che dia conto delle ragioni dell'affermata insussistenza del suddetto nesso pertinenziale, a fronte peraltro di un articolato sviluppo investigativo riassunto dal pubblico ministero ricorrente, dimostrativo, nell'ottica accusatoria, dell'intervenuto incremento patrimoniale conseguente alla commissione dei reati di bancarotta in contestazione, carenza che integra una vera e propria violazione di legge, unico vizio deducibile in questa sede (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Si impone, pertanto, un annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al tribunale del riesame di Grosseto, affinché provveda a un nuovo esame sul punto, al fine di colmare l'evidente assoluta carenza motivazionale. La fondatezza del primo motivo di ricorso assorbe in sé il secondo motivo sulla sussistenza del periculum in mora, profilo che andrà rivalutato dal giudice del rinvio, una volta risolto il primo tema, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo 2 cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, c.p.p., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240, c.p., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (cfr. Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Grosseto. Così deciso in Roma il 20.7.2023.