Sentenza 19 ottobre 2006
Massime • 1
Il condannato che espia la pena in regime di detenzione domiciliare non ha diritto al permesso-premio previsto dall'art. 30-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), riservato espressamente ai soli condannati sottoposti al regime penitenziario inframurario.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/10/2006, n. 37518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37518 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 19/10/2006
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 3005
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 020900/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PR RI, N. IL 29/07/1913;
avverso ORDINANZA del 19/04/2006 TRIB. SORV. MILITARE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN GIANCARLO;
lette le conclusioni conformi del P.G. Militare Dr. GENTILE Mario. OSSERVA
Con ordinanza in data 19 aprile 2006 il Tribunale Militare di Sorveglianza rigettava il reclamo avverso il diniego di permesso premio già richiesto da PR Erich, attualmente in espiazione della pena dell'ergastolo in detenzione domiciliare. Il magistrato di Sorveglianza aveva ritenuto inammissibile la richiesta in quanto essa sarebbe subordinata alla sottoposizione del condannato alla detenzione in carcere, come emerge dalla lettura sistematica dell'art. 30 ter Ord. Pen., che prevede, tra l'altro, l'osservazione degli educatori e degli assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori penitenziari del territorio, non realizzabile nella ipotesi della detenzione domiciliare.
Propone ricorso per Cassazione il condannato per violazione di legge in relazione all'art. 30 ter Ord. Pen. e art. 47 ter Ord. Pen. comma 1 ter, poiché l'interpretazione accolta dal Tribunale Militare di Sorveglianza, escludendo la possibilità di fruire di permessi premio a chi si trovi in stato di detenzione domiciliare, finirebbe per rendere il beneficio della detenzione domiciliare per molti versi più afflittivo del regime carcerario.
Con memoria in data 13 ottobre 2006 il difensore del condannato riprendeva e sviluppava gli stessi temi già trattati nel ricorso, insistendo per l'accoglimento dello stesso.
Il ricorso è infondato.
Il permesso premio, disciplinato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 30 ter, per espressa previsione di legge comma 3 dello stesso articolo 30 ter) "è parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio" ed ha la funzione di consentire al condannato "di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro" (comma 1). Da tali premesse, si rileva che il beneficio è stato espressamente previsto per i condannati sottoposti al regime penitenziario, costituendo parte integrante del trattamento rieducativo;
anche da una lettura sistematica della norma indicata, si ricava che il regime della detenzione domiciliare risponde a esigenze e finalità del tutto differenti, tant'è vero che il condannato in regime di detenzione domiciliare "non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione" (art. 47 ter, comma 5 Ord. Pen.). Si pone quindi una oggettiva incompatibilità tra detenzione domiciliale e verifica dei presupposti per la concessione dei permessi premio, in assenza di un programma di trattamento e della vigilanza degli educatori e degli assistenti sociali penitenziari.
D'altro canto non è sostenibile che la esecuzione della pena detentiva in regime di arresti domiciliari piuttosto che in regime penitenziario finirebbe per essere più punitivo, poiché le finalità proprie dei permessi premio, di consentire la possibilità per di detenuto di coltivare i propri interessi affettivi, culturali e di lavoro possono essere agevolmente considerate in sede di fissazione delle modalità di esecuzione della stessa misura alternativa, come previsto dall'art. 284 c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 47 ter, comma 4 Ord. Pen..
Il ricorso deve essere quindi rigettato;
segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2006