Sentenza 6 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di infortuni sul lavoro, la fornitura di mere prestazioni di mano d'opera ha come unica conseguenza che l'appaltante risponde, come datore di lavoro, dell'assolvimento degli obblighi nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore, ma non fa venir meno gli obblighi e le responsabilità dell'appaltatore quando sia dimostrato che quest'ultimo, lungi dall'operare come mero prestatore di lavoro, abbia conservato un potere di ingerenza nella gestione delle attività svolte dai dipendenti, di talché la responsabilità dell'appaltante si aggiunge a quella dell'appaltatore che rimane pur sempre garante della sicurezza delle persone da lui formalmente dipendenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/02/2002, n. 14361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14361 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIOLETTI GIOVANNI - Presidente - del 06/02/2002
1. Dott. OLIVIERI RENATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TUCCIO GIUSEPPE - Consigliere - N. 181
3. Dott. MARZANO FRANCESCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. BRUSCO LO GIUSEPPE - Consigliere - N. 011165/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) AD UN N. IL 11/06/1962
2) GE LO N. IL 20/02/1956
avverso SENTENZA del 23/11/2000 CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO LO GIUSEPPE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gianfranco Iadecola che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi Udito, per la parte civile, l'Avv. Luciano NARDINO che ha concluso per l'inammissibilità per tardività del ricorso BA e il rigetto del ricorso EL
La Corte osserva:
AD UN e GE LO hanno proposto ricorso avverso la sentenza 23 novembre 2000 della Corte d'Appello di Brescia che ha respinto l'appello di GE contro la sentenza di primo grado, pronunziata in data 19 marzo 1999 dal Pretore di Brescia, sez. dist. di Salò, che lo aveva condannato per il delitto di omicidio colposo in danno di CA SQ, ed ha invece accolto l'appello delle parti civili che avevano impugnato la medesima sentenza nella parte in cui aveva assolto AD dal medesimo reato.
La corte di merito ha accertato in fatto che CA, mentre operava - senza l'uso di cintura di sicurezza e senza alcun diverso ausilio idoneo ad evitare il verificarsi di infortuni - sul tetto di uno stabilimento del quale doveva essere sostituita la copertura, era precipitato all'interno dello stabilimento per la rottura di una lastra di copertura trovando la morte avvenuta in Odolo il 1^ dicembre 1995.
Ha ritenuto, la Corte di merito, che AD, responsabile dell'impresa (s.r.l. AB Montaggi Industriali) che aveva ottenuto in appalto i lavori in questione dalla Società FERRIERE LEALI di Odolo, fosse da ritenere responsabile (ovviamente ai soli fini civilistici non essendovi stata impugnazione del pubblico ministero) in quanto su di lui incombeva la "gestione del personale impiegato nelle operazioni di manutenzione".
Ha poi accertato che la AB aveva subappaltato i lavori in questione alla ditta individuale Italcantieri di GE LO ma ha ritenuto che questo contratto integrasse un appalto di mere prestazioni di lavoro che non faceva venir meno la responsabilità dell'appaltatore sub appaltante. Ed ha infine ritenuto la responsabilità del sub appaltarore GE per avere questi comunque accettato, assumendo CA alle sue dipendenze, di creare lo schermo contrattuale per la gestione del personale formalmente dipendente dalla ditta di cui GE era titolare senza peraltro che venissero meno le sue funzioni attinenti alla sicurezza.
Contro questa sentenza hanno proposto ricorso sia AD che GE. AD UN censura la sentenza impugnata deducendo i seguenti motivi di ricorso:
- violazione degli artt. 112 c.p.c. e 521 c.p.p.; la Corte d'Appello, con la sentenza impugnata, avrebbe ritenuto la responsabilità del ricorrente, ai soli fini civilistici, ravvisando una sua diretta responsabilità ritenendo che il sub appalto nei confronti della Italcantieri di GE concernesse mere prestazioni d'opera mentre la contestazione formulata nel capo d'imputazione, e la sentenza di primo grado, avevano preso in considerazione la sua responsabilità quale appaltante che si era in concreto ingerito nella gestione dell'attività svolta dal sub appaltatore. La Corte sarebbe quindi incorsa nel vizio di extrapetizione per aver mutato la causa petendi ed avrebbe impedito al ricorrente di difendersi su questo punto;
- motivazione contradditoria ed insufficiente. L'istruttoria dibattimentale avrebbe consentito di accertare che la gestione del cantiere era stata interamente assunta da GE e che AD mai si era ingerito in essa;
d'altro canto il sub appalto si era reso necessario perché la AB non disponeva del personale specializzato necessario per l'esecuzione dell'opera. Si rileva poi, nel motivo di ricorso in esame, che se GE, come ritenuto nella sentenza impugnata, non si era mai fatto vedere in cantiere lo stesso era avvenuto per AD. Si sottolinea infine che il ricorrente aveva trasmesso al sub appaltatore le segnalazioni del committente che aveva richiamato più volte GE per la mancata utilizzazione delle misure di prevenzione;
- l'errata applicazione dell'art. 1 l. 1369/1960 sull'intermediazione di mano d'opera in quanto la Corte di merito avrebbe erroneamente tratto il convincimento dell'esistenza di un contratto di mere prestazioni di lavoro sulla base di elementi inidonei a pervenire a tale conclusione;
- l'errata applicazione dell'art. 1227 cod. civ. per aver negato il concorso di colpa della persona offesa malgrado questi, responsabile della sicurezza, non avesse utilizzato la cintura di sicurezza disponibile assicurandola ai mezzi di aggancio regolarmente predisposti;
- violazione dell'art. 2087 cod. civ. perché questa norma prevede un'obbligazione di mezzi e non di risultato per cui, qualora le misure di prevenzione siano state regolarmente predisposte, il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile dei fatti dannosi che, ciò non ostante, si verifichino.
Con il ricorso si chiede infine che la Corte sospenda l'esecuzione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata. GE LO deduce:
- la violazione dell'art. 606, comma 1^, lett. b ed e del c.p.p.;
secondo il ricorrente la sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogica perché, dopo aver ritenuto che il contratto tra AD e GE aveva come oggetto la fornitura di mere prestazioni di lavoro e che l'effettivo ed unico datore di lavoro era AD, ha ritenuto responsabile anche GE che non aveva alcun potere di ingerenza nell'attività di gestione del personale e nella predisposizione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro;
- la violazione dell'art. 192 c.p.p. per avere, la Corte di merito, erroneamente valutato la prova ed in particolare per avere ritenuto che non fossero stati approntati i necessari strumenti antiinfortunistici in particolare per quanto riguarda la circostanza che CA, al momento dell'infortunio, indossasse la cintura di sicurezza, l'esistenza della fune di trattenuta e la possibilità di aggancio e l'esistenza delle tavole di camminamento. Con la conseguenza che l'infortunio doveva essere addebitato alla esclusiva responsabilità dell'infortunato come risulterebbe anche dal tenore delle deposizioni testimoniali il cui testo viene riportato nel ricorso.
Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2002 il Procuratore generale presso questo Ufficio ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi mentre il difensore della parte civile ha chiesto che venga dichiarato inammissibile il ricorso di AD e rigettato quello di GE.
Il ricorso di AD UN deve essere dichiarato inammissibile per tardività.
La sentenza impugnata fu pronunziata il 23 novembre 2000, nella contumacia dell'imputato, e individuò in trenta giorni il termine per il deposito della motivazione. La notificazione dell'avviso di deposito della sentenza, tempestivamente depositata, è avvenuta il 28 dicembre 2000. Il termine di quarantacinque giorni per la presentazione dell'impugnazione scadeva dunque l'11 febbraio 2001 mentre il ricorso è stato depositato il 13 febbraio 2001 e quindi oltre il termine stabilito.
Il ricorso di GE è invece in parte infondato e in parte inammissibile.
È infondato il motivo che si riferisce ad un'asserita inconciliabilità tra l'affermata esistenza di un contratto di fornitura di mere prestazioni di mano d'opera tra GE e AD e la ritenuta responsabilità di GE, titolare della ditta sub appaltatrice.
In realtà la sentenza impugnata non si è limitata ad affermare la natura di appalto di mere prestazioni di lavoro da parte di GE e dei dipendenti della impresa di cui questi era titolare ma ha individuato. nell'imputato non uno dei prestatori di mera attività di lavoro subordinata ma colui che, con la creazione dello schermo contrattuale di interposizione, aveva consentito ad AD di creare una situazione di anarchia nella quale i lavoratori erano abbandonati a loro stessi soprattutto per quanto riguarda l'osservanza delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.
In ogni caso la fornitura di mere prestazioni di mano d'opera ha come unica conseguenza che l'appaltante risponde come datore di lavoro dell'assolvimento degli obblighi nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore ma non fa venir meno gli obblighi e le responsabilità dell'appaltatore quando sia dimostrato che quest'ultimo, lungi dall'operare come mero prestatore di lavoro (cosa mai avvenuta perché la sentenza impugnata ha invece accertato che GE non era normalmente presente in cantiere) abbia conservato - come risulta essere avvenuto nel caso in esame secondo quanto accertato dai giudici di merito - un potere di ingerenza nella gestione delle attività svolte dai dipendenti. In questo caso la responsabilità dell'appaltante si aggiunge e non si sostituisce a quella dell'appaltatore che rimane pur sempre garante della sicurezza delle persone da lui formalmente dipendenti.
Inammissibile è invece il secondo motivo di ricorso di GE che si riferisce alla valutazione delle prove (si denunzia infatti la "erronea valutazione della prova"), da parte della sentenza impugnata, sull'inesistenza delle misure di prevenzione antiinfortunistica ritenute necessarie e sul mancato controllo dell'uso di quelle esistenti.
La corte di merito ha infatti ritenuto accertato, in base alle testimonianze assunte il cui contenuto è indicato nella motivazione, che il luogo dove l'infortunato CA stava camminando, allorché si verificò lo sfondamento della copertura, era privo di ogni sistema di aggancio della cintura di sicurezza in contrasto con quanto prescritto dal piano di sicurezza predisposto dalla ditta AB. Correttamente quindi la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante la circostanza che CA non utilizzasse la cintura al momento della caduta non esistendo un punto fisso cui agganciarla. Tanto più che non erano stati predisposti i camminamenti che i dipendenti avrebbero potuto percorrere in sicurezza.
A fronte di questa ricostruzione dei fatti, motivatamente e senza alcuna illogicità compiuta dai giudici di merito, il ricorrente pretende che ne venga accolta una diversa;
il che non è consentito nel giudizio di legittimità così come non è consentito l'esame e la rivalutazione delle deposizioni testimoniali riportate in ricorso. Alla dichiarazione di inammissibilità e al rigetto dei ricorsi conseguono le pronunzie di cui al dispositivo anche in favore della parte civile.
Con riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 13 giugno 2000 n. 186 si rileva che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa del ricorrente AD nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione quarta penale, dichiara inammissibile il ricorso di AD UN, rigetta quello di GE LO e condanna entrambi in solido al pagamento delle spese processuali e il solo AD al pagamento della somma di 500,00 Euro in favore della cassa delle ammende.
Condanna entrambi in solido alla rifusione delle spese in favore delle parti civili liquidate in complessivi Euro 2.000,000 comprensive di Euro 46,48 per spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2002