CASS
Sentenza 7 maggio 2026
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 16507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16507 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MO RE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/09/2025 della Corte d'appello di Napoli. Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Maria Luisa Miranda, che chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell’interesse di RE MO, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in executivis in relazione alle fattispecie di cui a tre sentenze esecutive (di cui quelle ai punti b e c dell’ordinanza già unificate). 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, a firma digitale del difensore di fiducia Giancarlo P. Pezzuti, MO, deducendo vizio di motivazione con riferimento al diniego della continuazione. Lamenta la difesa che il Giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di analizzare gli indici sintomatici e rivelatori dell’unicità del disegno criminoso e in particolare di considerare che tutti i reati risultano omogenei, commessi nella provincia di Benevento in un arco temporale Penale Sent. Sez. 1 Num. 16507 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 13/02/2026 senza soluzione di continuità e accomunati dal movente unitario individuato in un odio remoto nei confronti di OB De AN per motivi di gelosia. Osserva che la continuazione, già ritenuta in sede esecutiva per le sentenze di cui ai punti a) e b) dell’ordinanza impugnata, va estesa anche alla sentenza sub a), considerato che la predisposizione di un bunker, la ricettazione e la detenzione delle armi da parte di MO non è che il completamento del medesimo disegno criminoso in relazione al quale risultano unificate i fatti di cui alle altre due sentenze. Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1.1. Va, invero, premesso che: - il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); - in tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, è onere del condannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudice dell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El, Rv. 284970); - per tale onere di allegazione non è sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356; in senso conforme: Sez. 1 n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580, e Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv. 275451);
1.2. L’ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e ne dà conto con argomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie. Invero, evidenzia che: - l’identità tipologica del bene giuridico violato insiste in particolare tra le sentenze per le quali già è stato riconosciuto il vincolo della continuazione, mentre con i fatti di cui alla sentenza sub a) l’identità è limitata al delitto di armi di cui alla sentenza b); - a parte la predetta considerazione, quello che appare evidente dalle sentenze 2 allegate all’istanza è che i fatti di cui alle sentenze b) e c) investono la medesima persona offesa e sono conseguenza di un livore tra le parti che ha origini assai lontane nel tempo, risalendo agli anni 90; - in particolare la sentenza sub b) ha ad oggetto il tentato omicidio realizzato nei confronti di OB De AN nel maggio del 2008, che maturava all’esito di un rapporto particolarmente complesso con la persona offesa che riferiva di avere subito gli appostamenti di MO sin dal 1990 e di aver nel tempo subito dallo stesso numerosi attentati, un inseguimento con l’auto e anche un tentativo di mandarlo fuori strada;
- il motivo di astio era riferito (e non dimostrato) ad una relazione avuta da De AN con la moglie di MO nel 1988; - la sentenza sub c) ha ad oggetto fatti di minaccia e violenza privata precedenti, sempre realizzati ai danni del predetto De AN tra il 2006 e il 2007; - completamente diverso è il contesto nel quale maturano, invece, i reati di cui alla sentenza sub a), avente ad oggetto il rinvenimento di un bunker (che Quirino Lombardi, persona vicina a MO e decisasi a collaborare con i carabinieri, aveva aiutato ad individuare), nel quale fu ritrovato un vero e proprio arsenale (armi comuni da sparo, armi da guerra, armi clandestine, armi modificate, munizioni, silenziatori, manette, cartucce di vario calibro e materiale esplosivo), oltre a carte di identità e patenti in bianco, realizzato nel 2004 su disposizione di MO;
- oltre alla non perfetta identità del bene-interesse tutelato dai reati di cui alla sentenza a) e quelli di cui alle sentenze b) e c), anche dal punto di vista cronologico i fatti di cui alla sentenza a), accertati nel 2010, sembrano essere stati realizzati nel 2004 e frutto di una risoluzione maturata precedentemente a tale annualità; - i fatti di cui alle ulteriori sentenze sono successivi di un intervallo temporale che va da 2 a 4 anni;
- ciò che esclude radicalmente la sussistenza di una iniziale (unica ed unitaria) manifestazione volitiva è la circostanza che i reati di cui alle sentenze sub b) e c) sono sorti nell’ambito di un rapporto nocivo che ha origini risalenti agli anni 90, caratterizzato da numerose condotte allarmanti di MO culminate nella realizzazione dei reati nei confronti di De AN, che, per le modalità esecutive, sembrano caratterizzati da una risoluzione non distante dalla realizzazione degli stessi;
- il delitto di armi sub a) fotografa l’elevata caratura criminale di MO, essendo evidente che l’arsenale rinvenuto è espressione di un’elevata capacità a delinquere e certamente non può essere stato realizzato per eliminare le persone che hanno avuto una relazione sentimentale con la moglie del suddetto, come da assunto difensivo, attese le dimensioni e la portata evidentemente sproporzionata rispetto al singolare fine;
- del resto, come riferito dal primo dirigente dalla Polizia Scientifica di Napoli, gli accertamenti espletati sulle numerose armi cadute in sequestro, e in particolare i confronti balistici con i colpi esplosi in relazione ad altri gravi episodi omicidiari contestati a MO, non hanno prodotto riscontri utili. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda ex plurimis, Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896, secondo cui in tema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o 3 ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen.), che evidenziano i dati dissonanti rispetto alla prospettata unitarietà progettuale criminosa, il ricorso, che lamenta la mancata considerazione degli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso sottostante ai fatti, invece considerati, e ritorna sul movente unitario del tutto logicamente escluso dall’ordinanza impugnata, si rivela infondato. 2. Al rigetto dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 13/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Maria Luisa Miranda, che chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell’interesse di RE MO, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in executivis in relazione alle fattispecie di cui a tre sentenze esecutive (di cui quelle ai punti b e c dell’ordinanza già unificate). 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, a firma digitale del difensore di fiducia Giancarlo P. Pezzuti, MO, deducendo vizio di motivazione con riferimento al diniego della continuazione. Lamenta la difesa che il Giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di analizzare gli indici sintomatici e rivelatori dell’unicità del disegno criminoso e in particolare di considerare che tutti i reati risultano omogenei, commessi nella provincia di Benevento in un arco temporale Penale Sent. Sez. 1 Num. 16507 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 13/02/2026 senza soluzione di continuità e accomunati dal movente unitario individuato in un odio remoto nei confronti di OB De AN per motivi di gelosia. Osserva che la continuazione, già ritenuta in sede esecutiva per le sentenze di cui ai punti a) e b) dell’ordinanza impugnata, va estesa anche alla sentenza sub a), considerato che la predisposizione di un bunker, la ricettazione e la detenzione delle armi da parte di MO non è che il completamento del medesimo disegno criminoso in relazione al quale risultano unificate i fatti di cui alle altre due sentenze. Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1.1. Va, invero, premesso che: - il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); - in tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, è onere del condannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudice dell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El, Rv. 284970); - per tale onere di allegazione non è sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356; in senso conforme: Sez. 1 n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580, e Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv. 275451);
1.2. L’ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e ne dà conto con argomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie. Invero, evidenzia che: - l’identità tipologica del bene giuridico violato insiste in particolare tra le sentenze per le quali già è stato riconosciuto il vincolo della continuazione, mentre con i fatti di cui alla sentenza sub a) l’identità è limitata al delitto di armi di cui alla sentenza b); - a parte la predetta considerazione, quello che appare evidente dalle sentenze 2 allegate all’istanza è che i fatti di cui alle sentenze b) e c) investono la medesima persona offesa e sono conseguenza di un livore tra le parti che ha origini assai lontane nel tempo, risalendo agli anni 90; - in particolare la sentenza sub b) ha ad oggetto il tentato omicidio realizzato nei confronti di OB De AN nel maggio del 2008, che maturava all’esito di un rapporto particolarmente complesso con la persona offesa che riferiva di avere subito gli appostamenti di MO sin dal 1990 e di aver nel tempo subito dallo stesso numerosi attentati, un inseguimento con l’auto e anche un tentativo di mandarlo fuori strada;
- il motivo di astio era riferito (e non dimostrato) ad una relazione avuta da De AN con la moglie di MO nel 1988; - la sentenza sub c) ha ad oggetto fatti di minaccia e violenza privata precedenti, sempre realizzati ai danni del predetto De AN tra il 2006 e il 2007; - completamente diverso è il contesto nel quale maturano, invece, i reati di cui alla sentenza sub a), avente ad oggetto il rinvenimento di un bunker (che Quirino Lombardi, persona vicina a MO e decisasi a collaborare con i carabinieri, aveva aiutato ad individuare), nel quale fu ritrovato un vero e proprio arsenale (armi comuni da sparo, armi da guerra, armi clandestine, armi modificate, munizioni, silenziatori, manette, cartucce di vario calibro e materiale esplosivo), oltre a carte di identità e patenti in bianco, realizzato nel 2004 su disposizione di MO;
- oltre alla non perfetta identità del bene-interesse tutelato dai reati di cui alla sentenza a) e quelli di cui alle sentenze b) e c), anche dal punto di vista cronologico i fatti di cui alla sentenza a), accertati nel 2010, sembrano essere stati realizzati nel 2004 e frutto di una risoluzione maturata precedentemente a tale annualità; - i fatti di cui alle ulteriori sentenze sono successivi di un intervallo temporale che va da 2 a 4 anni;
- ciò che esclude radicalmente la sussistenza di una iniziale (unica ed unitaria) manifestazione volitiva è la circostanza che i reati di cui alle sentenze sub b) e c) sono sorti nell’ambito di un rapporto nocivo che ha origini risalenti agli anni 90, caratterizzato da numerose condotte allarmanti di MO culminate nella realizzazione dei reati nei confronti di De AN, che, per le modalità esecutive, sembrano caratterizzati da una risoluzione non distante dalla realizzazione degli stessi;
- il delitto di armi sub a) fotografa l’elevata caratura criminale di MO, essendo evidente che l’arsenale rinvenuto è espressione di un’elevata capacità a delinquere e certamente non può essere stato realizzato per eliminare le persone che hanno avuto una relazione sentimentale con la moglie del suddetto, come da assunto difensivo, attese le dimensioni e la portata evidentemente sproporzionata rispetto al singolare fine;
- del resto, come riferito dal primo dirigente dalla Polizia Scientifica di Napoli, gli accertamenti espletati sulle numerose armi cadute in sequestro, e in particolare i confronti balistici con i colpi esplosi in relazione ad altri gravi episodi omicidiari contestati a MO, non hanno prodotto riscontri utili. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda ex plurimis, Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896, secondo cui in tema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o 3 ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen.), che evidenziano i dati dissonanti rispetto alla prospettata unitarietà progettuale criminosa, il ricorso, che lamenta la mancata considerazione degli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso sottostante ai fatti, invece considerati, e ritorna sul movente unitario del tutto logicamente escluso dall’ordinanza impugnata, si rivela infondato. 2. Al rigetto dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 13/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4