Sentenza 9 febbraio 2006
Massime • 1
L'omessa o tardiva trasmissione al Tribunale del riesame dei verbali di sommarie informazioni testimoniali, espressamente menzionati nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.i.p., determina la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo a norma dell'art. 309, commi quinto e decimo, cod. proc. pen., in quanto trattasi di atti di natura sostanziale, essenziali per delineare il quadro indiziario risultante dagli elementi presentati a sostegno di essa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2006, n. 7614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7614 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 09/02/2006
Dott. SIRENA Pietro A. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 244
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 047925/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) STAIBANO ANTONIO, N. IL 29/01/1951;
avverso ORDINANZA del 07/10/2005 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASUCCI GIULIANO;
sentite le conclusioni: 1) del P.G. Dr. Monetti che ha chiesto di rigettare il ricorso;
2) del difensore del ricorrente, avv. (Ndr:
testo originale non comprensibile), che ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza con le consequenziali statuizioni ex art. 309 c.p.p.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 7 ottobre 2005, il Tribunale di Roma, sezione per il riesame, confermava il provvedimento del G.I.P. in sede, con il quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di AN, perché gravemente indiziato del delitto di tentata rapina, detenzione e porto di arma da fuoco cal. 7,65 con matricola abrasa e di un taglierine sequestro di persona e ricettazione dell'arma, fatti commessi in Roma il 1 settembre 2005. Il Tribunale, preso atto dell'incompletezza degli atti trasmessi dal Pubblico Ministero, ne rilevava là sufficienza ai fini di delineare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. In particolare riteneva che il verbale di arresto, il cui contenuto riportava nelle parti essenziali, forniva un quadro indiziario sufficiente per la conferma dell'ordinanza impugnata. Le esigenze cautelari erano individuate nella pericolosità dell'indagato desunta non solo dalle modalità del fatto ma anche dalla convalida in pari data di altra ordinanza cautelare per diversa rapina commessa il 22 luglio 2004. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento con caducazione del provvedimento applicativo della misura cautelare a norma dell'art. 309 c.p.p., comma 10, per i seguenti motivi: - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 309 c.p.p., comma 5, per omessa trasmissione dei verbali di sommarie informazioni delle persone presenti ai fatti, oggetto di espressa menzione nell'ordinanza cautelare, incompletezza di trasmissione, che in assenza di un potere di selezione da parte del Pubblico Ministero, avrebbe dovuto comportare l'acquisizione degli atti da parte del Tribunale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio condivide il principio di diritto secondo il quale, per effetto della novella del 1995, la difesa, in quanto a conoscenza degli elementi sostanziali su cui la cautela si fonda, è stata responsabilizzata perché in condizione di produrre quanto ritenuto utile in sede di riesame, sicché le conseguenza caducatorie per effetto dell'omessa trasmissione di atti vanno correlate alla specifica omissione di dati sostanziali decisivi presi in considerazione dal giudice cautelare da sottoporre di nuovo al vaglio del tribunale per il riesame (Cass. S.U. 27-3-22.5.2002 n. 19853). Ed invero le modifiche apportate al codice di rito con la L. 8 agosto 1995, n. 332 hanno imposto al P.M. di presentare al giudice cautelare anche "tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive", (art. 291 c.p.p., comma 1) cui si correla la previsione del termine perentorio ex art. 309 c.p.p., comma 5, ma hanno, altresì previsto il deposito nella cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento cautelare oltre che della richiesta del Pubblico Ministero anche degli atti presentati con la stessa, con conseguente piena possibilità della difesa di prenderne conoscenza e di estrarne copia (Corte Cost. sent. 17-24 giugno 1997 n. 192). Nel caso in esame il ricorrente denuncia l'omessa trasmissione "dei verbali di s.i.t., resi dai testimoni presenti sul poto ed il cui contenuto viene espressamente menzionato nell'ordinanza emessa dal Giudice di fase". Il Tribunale del riesame da genericamente atto della formale incompletezza della trasmissione degli atti. Ma, trattandosi di atti sostanziali perché il G.I.P. li ha posti a fondamento dell'ordinanza, non è consentito che essi siano sottratti al vaglio del Tribunale del riesame.
Nel caso si è trattato di una convalida di arresto in flagranza con contestuale richiesta ed emissione del provvedimento cautelare, sicché gli "elementi" esaminati dal giudice per le indagini preliminari coincidono con quelli presentati per la convalida. Ma è proprio l'incompletezza del contenuto del fascicolo per la convalida, trasmesso dal Pubblico Ministero al tribunale, a confermare la fondatezza della denuncia, perché la regola, secondo la quale in sede di riesame il Giudice deve disporre degli stessi atti messi a disposizione del Giudice che ha pronunciato la misura cautelare, non tollera eccezione (se non quella della natura formale dell'omissione). Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la caducazione della misura cautelare in atto in ottemperanza al disposto dall'art. 309 c.p.p., comma 10.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata la misura cautelare in atto nei confronti di AN NT. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2006