Sentenza 22 luglio 2002
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il giudice disponga per l'ulteriore corso del processo, dopo aver dichiarato ammissibile un mezzo istruttorio, non è suscettibile di identificare un provvedimento con attitudine al giudicato sulla questione di giurisdizione precedentemente sollevata e non decisa dal medesimo giudice, stante la natura ordinatoria di detto provvedimento e la sua revocabilità ed atteso che, per aversi pronuncia definitiva sulla giurisdizione, è necessario un provvedimento irretrattabile da parte del giudice che lo ha emesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/07/2002, n. 10691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10691 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO DELLI PRISCOLI - Primo Presidente f.f. -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di sezione -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
C.I.S.I. CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 24, presso lo studio dell'avvocato MARIA ANTONELLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AL AN GI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. ANGELONI 4, presso lo studio dell'avvocato GI DI MEGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PRIMO CELEBRIN, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 93/00 del Giudice di pace di ISCHIA, depositata il 18/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Maria ANTONELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. VA EP AN, con atto di citazione del 28 ottobre 1998, ha convenuto in giudizio davanti al giudice di pace di Ischia il Consorzio Intercomunale Servizi Ischia (C.I.S.I.), chiedendone la condanna alla restituzione della somma di lire 67.193 versate per canoni del servizio di fornitura di acqua per uso domestico non residenziale nel trimestre aprile giugno 1998 e dichiarate non dovute.
L'attore, premesso che il C.I.S.I. aveva applicato nuove tariffe sulle fasce di eccedenza, le quali comportavano aumenti rispetto alle precedenti, ha denunciato che gli aumenti erano illegittimi, in quanto assunti in violazione delle norme del CIPE, contenenti i limiti delle maggiorazioni, e, incidentalmente, ha chiesto che gli aumenti fossero dichiarati illegittimi.
Il C.I.S.I. si è costituito in giudizio ed ha eccepito la carenza di giurisdizione del giudice adito, sostenendo che l'attore aveva censurato la scelta di modificare le tariffe, adducendo la violazione della delibera del CIPE n. 248/97 o l'erroneità dei criteri d'interpretazione della stessa, così investendo profili attinenti l'esercizio di un potere discrezionale non sindacabile dal giudice ordinario.
2. La domanda è stata accolta ed il C.I.S.I. è stato condannato al pagamento della somma richiesta.
Il giudice di pace, ritenuta la propria giurisdizione, ha affermato che l'assemblea del C.I.S.I. aveva apportato alle tariffe aumenti largamente superiori alle percentuali indicate nella delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 248/97 e che la delibera dell'assemblea doveva essere "disattesa anche per incompetenza dell'organo emanante", in quanto doveva essere adottata direttamente dal consiglio comunale o da quest'organo ratificata.
4. Per la cassazione della sentenza il C.I.S.I ha proposto ricorso. Resiste con controricorso VA EP AN. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, sollevata dal controricorrente sotto il profilo che la procura che vi figura non è speciale, in quanto, sebbene apposta a margine dell'atto, non contiene alcun riferimento al giudizio di cassazione.
1.1. È necessario premettere che nella procura rilasciata a margine del ricorso al difensore che ha sottoscritto l'atto è contenuta la seguente espressione: "perché ci rappresentiate e difendiate nel giudizio di cui all'atto a margine".
1.2. Il modello legale previsto dall'art. 365 cod.proc.civ. richiede che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, tra gli altri elementi, la procura speciale al difensore.
Questa può essere rilasciata con atto separato, oppure in calce al ricorso o a margine dell'atto: art. 83 dello stesso codice. L'art. 365 citato esprime l'esigenza che, attraverso la procura speciale, la volontà della parte di impugnare la sentenza attraverso il ricorso per cassazione si formi tenendo conto della decisione già resa sulla causa e, perciò, dopo che la sentenza è stata pronunciata: la procura, quindi, non è speciale quando è stata conferita prima della pubblicazione della sentenza impugnata con il ricorso: Cass. 9 ottobre 1998, n. 10022, tra le tante. Le sezioni unite di questa Corte, con riferimento alla fattispecie che si delinea in questo giudizio, hanno già affermato il seguente principio: "nel caso in cui la procura non esplicitì in modo chiaro la volontà di proporre ricorso per IO (principale o incidentale) - per essersi fatto ricorso all'uso di timbri predisposti per altre evenienze o per essere impiegati in ogni circostanza - mentre l'apposizione del mandato a margine del ricorso già redatto esclude di per sè ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore dei termini usati nella redazione dell'atto, la mancanza di una prova siffatta e la conseguente incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte, non può tradursi in una pronuncia di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, ma va superata attribuendo alla parte la volontà che consenta all'atto di procura di produrre i suoi effetti, secondo il principio di conservazione dell'atto (art. 1367 cod. civ.) di cui è espressione a proposito degli atti del processo l'art. 159 cod.proc.civ.": sentenza 27 ottobre 1995, n. 11178.
1.3. Ne deriva che la procura di cui è negata la specialità è stata conferita per il presente giudizio di cassazione.
2. Con l'unico complesso motivo il ricorrente denuncia difetto di motivazione e violazione di legge con riferimento al rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, sulla quale il giudice di pace si è pronunciato negativamente, e con riferimento alla dichiarata incompetenza del C.I.S.I. a adottare la deliberazione di aumento delle tariffe, in base alla quale sono state riscosse le somme contestate dal AN.
2.1. L'esame del motivo, concernente il rigetto dell'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice di pace, deve tenere conto, ancora, della preliminare questione pregiudiziale d'inammissibilità della censura, sollevata dal controricorrente.
Dopo avere dedotto che la pronuncia sulla giurisdizione era già contenuta nell'ordinanza con la quale il giudice, dopo avere riservato l'esame dell'eccezione, aveva impartito disposizione per l'ulteriore istruzione della causa, il controricorrente sostiene che l'ordinanza conteneva già una pronuncia definitiva sulla questione di giurisdizione e, per questo solo fatto, doveva essere immediatamente impugnata, pena l'inammissibilità dell'impugnazione formulata con il presente ricorso.
L'eccezione non è fondata.
2.2. Per aversi pronuncia definitiva sulla giurisdizione è necessario un provvedimento definitivo ed irretrattabile da parte del giudice che lo ha emesso.
Le ordinanze del giudice istruttore hanno efficacia circoscritta a precisi limiti temporali, stante il loro carattere strumentale rispetto al processo, di guisa che quell'efficacia è destinata a venir meno con la definizione del processo per qualsiasi causa;
tutte le questioni relative alla loro legittimità sostanziale o processuale possono e debbono esser fatte valere al momento della decisione.
Consegue, in particolare, che l'ordinanza con la quale il giudice istruttore, riservatosi di decidere su richieste istruttorie, impartì provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa, non è suscettibile di passaggio in giudicato sulla questione di giurisdizione precedentemente sollevata e non decisa, potendo la parte interessata chiederne la revoca, nel corso del processo.
3. La censura concernente il rigetto dell'eccezione di carenza di giurisdizione, e della quale occorre ora occuparsi, è basata sulla premessa che la controversia ha ad oggetto l'adeguamento delle tariffe idriche e fognarie per l'anno 1998 adottato dal C.I.S.I.
3.1. Il giudice di pace ha ritenuto la propria giurisdizione, svolgendo le seguenti considerazioni.
Il C.I.S.I. ha natura di ente pubblico economico ed il corrispondente contratto di fornitura dell'acqua ha carattere privatistico. Il giudice ordinario, davanti al quale era stata denunciata l'illegittimità di atti amministrativi, anche se non poteva compiere un sindacato diretto sugli atti con i quali erano stati fissate le nuove tariffe dell'utenza, aveva il potere di disapplicarli: art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E.
Il rapporto intrattenuto con il privato era di utenza di servizio pubblico, come tale escluso dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
3.1.2. Il ricorrente, dopo avere dichiarato che questa motivazione è perplessa, perché il giudice di pace si è dichiarato nello stesso tempo competente ed incompetente, sostiene che la controversia non ha per oggetto un rapporto individuale di utenza, ma pone in discussione la delibera del Consiglio di amministrazione del Consorzio e che la cognizione di questa appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
La censura è inammissibile.
3.2. L'art. 323 cod. proc. civ. considera il ricorso per cassazione un mezzo ordinario d'impugnazione, nel senso che la possibilità della sua proposizione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma non in quello che il ricorso per cassazione è un mezzo di gravame.
Questa specificazione consente di escludere che il ricorso per cassazione introduca una terza istanza di giudizio, perché con esso non si potrà mai far valere la sola ingiustizia della sentenza impugnata, ma soltanto gli errori nel procedere e nel giudicare. Si parla, a questo proposito, di critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio. Dalle considerazioni che precedono la giurisprudenza di questa Corte ha fatto discendere il principio che nel caso in cui la decisione impugnata sia fondata su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, il ricorso deve rivolgersi contro ciascuna di queste, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non toccherebbe le ragioni non censurate e la decisione impugnata resterebbe ferma in base ad esse: sent. 26 marzo 2001, n. 4349, tra le più recenti.
3.3. Nella fattispecie che si sta esaminando, il C.I.S.I. ha censurato solo una delle giustificazioni adottate dalla sentenza impugnata ed ha trascurato quella relativa alla natura privatistica del contratto di fornitura dell'acqua e quella che anche il giudice di pace aveva il potere di disapplicare gli atti denunciati come illegittimi.
La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, si regge sulle giustificazioni non impugnate e la censura di difetto di giurisdizione risulta inammissibile.
4. La cognizione della censura, relativa all'incompetenza del C.I.S.I. a adottare la deliberazione in base alla quale sono stati apportati gli aumenti, deve essere devoluta alla sezione semplice, la quale provvederà anche in ordine alle spese di questa fase del giudizio.
Pertanto, la causa deve essere rimessa al Primo Presidente per l'assegnazione alla sezione semplice, che provvederà anche alle determinazioni sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara inammissibile la censura relativa alle questioni attinenti alla giurisdizione e rimette la causa al Primo Presidente per l'assegnazione alla sezione semplice.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2002