Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/07/2001, n. 10238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10238 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
E N ee 69293 O 86 ZI 9 1 A / R /4 IST 5 6 2 G . E UBBLICA ITALIANA .R - R ME DEL POPOLO ITALIANO .P B LL. D A 10238 0 1 L D E A D E , I T R S EN A N E T OR ES S 151 I A Oggetto IA . R M TE A NE TRIBUTARI TRIBUTI CONTENZIOSO M APPELLO CAPACITA' PROCESSUALE DEGLI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: UFFICI R.G.N. 8823/00 Dott. Michele CANTILLO Presidente Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Dott. Antonio MERONE Re Consigliere Cron. 22848 Dott. Achille MELONCELLI - Consigliere Rep. Ud. 03/04/01 Dott. Francesco TIRELLI - Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente contro ! E L E IO TE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. I N V O I I Z A C S QUIRINO VISCONTI 85, presso lo studio dell'avvocato S A E D N D GIUSEPPE TODISCO, che lo difende, giusta delega O 3 A a I M P O 9 R P M 2 U margine;
S A 9 E C T 6 R . O 2001 C
- controricorrente -
N 746 avversO la sentenza n. 45/99 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 05/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato GUIDA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato NAPOLITANO (con delega), che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. Il Ministero delle Finanze, in persona del Mi- nistro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dal- la Avvocatura Generale dello Stato, ricorre
contro
IO LL, rappresentata e difesa come in atti, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio.
1.2. In fatto, IO LL ha impugnato, con esi- to parzialmente vittorioso, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente, un atto di rettifica della dichiarazione delle II.DD. relativa all'anno 1988. 2 L' Ufficio ha proposto appello dichiarato inammis- sibile dalla Commissione Tributaria Regionale, sul ri- lievo che l'impugnazione non risultava autorizzata ai sensi dell'art. 52, comma 2, d.lgs. 546/1992. 1.3. A sostegno del ricorso, il Ministero deduce la violazione ed errata interpretazione del citato artico- 10 52. 1.4. L'Amadei resiste con controricorso.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso è privo di fondamento.
2.2. Come è noto, l'art. 52, comma 2, d.lgs. 546/1992, dispone che "Gli uffici periferici del Dipar- timento delle entrate devono essere previamente auto- rizzati alla proposizione dell'appello principale dal responsabile dei servizi del contenzioso della compe- tente direzione regionale delle entrate“. Preliminarmente giova precisare che la disposizio- ne citata è stata oggetto di interventi abrogativi e di ripristino che non rilevano ai fini della vicenda in esame. Infatti, nella specie, l'appello dell'Ufficio è stato proposto il 16 febbraio 1998, mentre la norma ci- tata non è stata vigente nel periodo dal 17 marzo al 25 ottobre 1996. Soltanto gli appelli proposti dagli uffi- ci in tale periodo non avevano bisogno della preventiva autorizzazione (v. Cass. 4213/2000: "In tema di conten- 3 zioso tributario, tutti gli appelli principali proposti dagli uffici periferici del Dipartimento delle entrate o dagli uffici del territorio nel periodo 17 marzo-25 ottobre 1996, anche se non previamente autorizzati se- condo quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del decre- to legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, debbono rite- nersi validi ed efficaci, in considerazione del fatto che detta norma è stata abrogata, con effetto dal 17 marzo 1996, dall'art. 2, comma 1, lett. e) del D.L. 15 marzo 1996, n. 123, con effetto dal 27 giugno 1996 da- gli artt. 2, comma 1, lett. e) del d.l. 16 maggio 1996 n. 259 e 12, comma 1, lett. e), del d.l. 22 giugno 1996 n. 329, tutti non convertiti, e, con effetto dal 26 ago- sto, dal d.l. 8 agosto 1996, n.437, e fino al 25 otto- bre 1996, data di pubblicazione della legge di conver- sione 24 ottobre 1996 n. 556, che con l'art. 2 ha fatto salvo l'effetto abrogativo del secondo comma dell'art. 52 del d.lgs. n. 546/92 prodotto dai summenzionati de- creti e nel contempo ha soppresso,, però, la disposi- zione abrogatrice di detta ultima norma, determinando così la reviviscenza della stessa").
2.3. Il Ministero ricorrente censura la impugnata sentenza eccependo che l'obbligo imposto agli Uffici periferici di munirsi dell'autorizzazione della Dire- zione Regionale delle Entrate competente, prima di pro- 4 porre appello principale, non è previsto a pena di inammissibilità. La norma avrebbe carattere meramente "interno", in quanto la legge riconosce direttamente all' ufficio che ha emanato l'atto impugnato la quali- tà di parte nel processo tributario (legittimatio ad causam) e la capacità di stare in giudizio (legittimatio ad causam) (artt. 10 e 11 d.lgs. 546/92). Deduce, inoltre, che, comunque, nella specie l'Ufficio appellante aveva attestato in calce all'atto di appello che il competente ufficio della DRE aveva concesSO l'autorizzazione.
2.4. La tesi prospettata dal Ministero ricorrente non appare convincente. Sul piano formale, l'assunto della semplice rile- vanza interna della autorizzazione urta contro la con- siderazione che la norma in esame non è contenuta in un corpus legislativo che disciplina i rapporti tra uffici finanziari. E' collocata, invece, in un codice di rito che, tra l'altro, deve consentire a ciascuna parte di riconoscere la legittimità della posizione processuale del suo contraddittore. Quindi, la norma che prevede l'obbligo dell'autorizzazione trascende i limiti dei rapporti di subordinazione gerarchica, per "espandersi" come norma di garanzia erga omnes, che consente al contribuente di 5 riconoscere che dietro il singolo Ufficio c'è una scel- ta processuale dell'Amministrazione Finanziaria, che se ne assume la responsabilità, e che garantisce che tale scelta è ispirata a criteri di buon andamento e impar- zialità dell'Amministrazione stessa (art. 97, commi 1 e 2 Cost.). Infatti, se l'obbligo della autorizzazione non fosse stato inserito nella legge che disciplina il contenzioso, il contribuente sarebbe stato esposto al rischio di dover resistere ad impugnative non condivise dalle gerarchie amministrative, senza avere alcuno strumento di controllo. L'art. 7 della legge 29 ottobre 1991, n. 358 (recante Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze) ha attribuito alle Direzioni Regionali delle Entrate la "rappresentanza unitaria dell'Amministrazione finanziaria in sede regionale" (comma 6) e il coordinamento, l'indirizzo e la "vigilanza dell'attività svolta da tutti i dipendenti uffici finanziari compresi nel territorio della regio- ne" (comma 2). Il successivo regolamento, approvato con DPR 27 marzo 1992, n. 287, ha ulteriormente specificato che le Direzioni Regionali delle Entrate "provvedono, anche mediante delega agli uffici delle entrate e con l'assistenza tecnica della Avvocatura dello stato, al compimento degli atti occorrenti per la tutela degli interessi dell'Amministrazione finanziaria nei giudizi 6 civili e penali relativi all'applicazione ed a viola- zioni di norme tributarie" (art. 37, comma 2, lett. e).. VistitutoIn definitiva, l'istituto dell'autorizzazione, ha una triplice funzione: a) una interna alla Amministrazione, intesa a garantire il controllo gerarchico, anche di convenienza economica, sulla opportunità di proseguire un giudizio “iniziato male"; b) una "esterna", che con- sente al contribuente di individuare nella Amministra- zione finanziaria, nel suo insieme, il suo contraddit- tore, evitando anche il rischio di personalizzazione delle controversie;
c) infine una funzione deflattiva, di oggettiva economia di giudizi, intesa ad evitare che si protraggano contenziosi dall'esito scontato ○ comun- que antieconomici per l'Erario.
2.5. Conseguentemente, sul piano sostanziale, la disciplina dettata dagli art. 10 ed 11 del d.lgs. (relativi alle parti e alla capacità ci stare in giudi- zio), deve essere letta ed interpretata nel contesto dei citati artt. 37 DPR 287/1992 e 52, comma 2, del me- desimo d.lgs. 546/92. Quest'ultima disposizione, infat- ti, non incide sulla qualità di parte, in senso sostan ziale, che l'art. 10 attribuisce direttamente all'Ufficio che ha emanato l'atto oggetto del conten- zioso. Quanto alla capacità di stare in giudizio, già l'art. 11 condiziona la legittimatio ad processum 7 dell'ufficio impositore al fatto che non si costituisca direttamente l'ufficio del contenzioso della direzione regionale sovraordinata. Infatti. L'art. 11, comma 2, recita testualmente: "L'Ufficio del Ministero delle fi- nanze nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del conten- compartimentale ad zioso della direzione regionale ○ sovraordinata". Quindi, anche in primo grado la esso capacità di stare in giudizio da parte dell'Ufficio è condizionata al fatto che la Direzione preposta non de- cida di costituirsi direttamente, а mezzo dell'Ufficio del contenzioso. Dalla lettura congiunta delle norme di organizzazione e di quelle del contenzioso si evince chiaramente che l'interlocutore del contribuente, di- rettamente о indirettamente (per autorizzazione tacita od espressa), è comunque l'ente che ha la rappresentan- za unitaria dell'amministrazione in sede regionale, che, a sua volta, può delegare agli uffici sottoposti gli atti occorrenti per la tutela degli interessi fi- scali in sede civile, penale e amministrativa, in forza di quanto disposto dal citato art. 37, comma 2, lett. e), DPR 287/1992. 2.6. Resta da esaminare la eccezione della tassati- vità delle cause di inammissibilità, secondo la quale la mancanza della autorizzazione non determinerebbe 8 l'inammissibilità dell'appello, in mancanza di una spe- cifica previsione in tal senso. In realtà, l'art. 30, 413, lett. g), n. 5, della legge 30 dicembre 1991, n. recante delega al governo per la riforma del contenzio- so tributario, prevedeva l'adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile, sta- bilendo specificamente che il legislatore delegato pre- vedesse, "quale condizione di ammissibilità l'autorizzazione in que-dell'appello dell'ufficio", stione. La volontà del Parlamento, depositario del potere legislativo, è chiaramente nel senso cella inammissibi- lità dell'appello dell'ufficio, proposto senza autoriz- zazione. Il fatto che il legislatore delegato abbia omesso di ripetere la previsione della sanzione proces- suale, espressamente voluta dal titolare del potere di delega, non significa che quest'ultima statuizione sia caduta nel nulla. Rimane nell'originario atto di dele- ga, come limite ○ divieto alla possibilità prevedere l'obbligo dell'autorizzazione senza la conseguente san- zione. In altri termini, la tesi prospettata dall'Amministrazione ricorrente presta il fianco a SO- spetti di illegittimità costituzionale. Non così la te- si, ritenuta corretta dal Collegio, secondo la quale la mancanza dell'autorizzazione determina la inammissibi- lità dell'appello. Come è noto, tra due possibili in- terpretazioni, deve essere privilegiata quella conforme alla costituzione, senza che si debba necessariamente passare attraverso il vaglio della Corte Costituziona- le. La ricerca della corretta interpretazione della legge, tenendo conto anche dei parametri costituziona- li, rientra tra i compiti di questa Corte Suprema. Quindi, l'omessa autorizzazione di cui all'art. 52, comma 2, d.lgs. 546/92, comporta la inammissibilità dell'appello. D'altra parte, già nel sistema del "vecchio" con- tenzioso tributario era previsto, ma soltanto per le cause minori, che l'atto di appello proposto. dall'ufficio tributario, dovesse recare, а pena di inammissibilità il visto degli ex ispettorati comparti- mentali, a pena di inammissibilità (v. art. 22, comma 3, DPR 636/1972, modificato dall'art. 5, comma 1, 90, lett.b), d.l. 27 aprile 1990, n. conv. in legge 165/1990).
2.7. La conclusione raggiunta appare in linea con gli indirizzi giurisprudenziali di questa Corte in tema di capacità processuale. Come è noto, l'art. 75, comma 2, c.p.c. prevede che gli enti stiano in giudizio per mezzo di chi li rappresenta a norma di legge o di sta- tuto. In forza di tale disposizione si ritiene, in ge- 10 nerale, che l'autorizzazione a stare in giudizio, lad- dove richiesta, "incide sulla capacità processuale dell'ente pubblico e, risolvendosi nel difetto di un presupposto processuale, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio" (Cass. Civ. 5286/1998; conf. 2955/1996).
2.8. Infine, ritiene il Collegio che la prova della sussistenza della autorizzazione doveva essere fornita dalla parte interessata, secondo i consueti canoni pro- batori, e che l'eventuale carenza non potesse essere sopperita da attività istruttorie promosse di ufficio, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 546/92, come pure è stato ipotizzato. "In tema di contenzioso tributario, a fronte del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del soggetto onerato il giudice tributario non è tenuto ad acquisire d'ufficio le prove, in forza dei poteri istruttori a lui attribuiti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 546/92. Tali poteri, infatti, sono meramente integrativi dell'onere probatorio principale (...) [gravante nella specie sull'ufficio], in quanto uti- lizzati solo qualora sia impossibile o sommamente dif- ficile fornire da parte di chi vi è tenuto, le prove richieste" (Cass. civ. 1701/2001). Né la mera dichiarazione della parte onerata può sopperire la mancanza di prova. Appare perfino banale 11 dover ricordare che il giudice deve giudicare iusta al- ligata et probata. Quindi, nella specie, la mera affer- mazione della esistenza della autorizzazione, non sup- portata dalla produzione della relativa prova, non è sufficiente a far ritenere sussistente la legitimatio ad processum, così come già ha rilevato il giudice di appello.
2.9. Conseguentemente, il ricorsc deve essere ri- gettato. Tenuto conto della novità della questione, stimasi equo compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 3 aprile 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Antonio Merone) (dr. Michelefantfing) IL CANCELLIERE C1 ZO BA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 26 LUG 2001 . IL CANCELLIERE C1 ZO BA E N IO /1986 Z A R IST 5 26/4 . N EG . - .P.R R B . IA A D LL D EL R A E . D A B T SI T A N U T SEN FSE IB 1 3 IA I 1 R A T R № E T A 12