Sentenza 24 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/06/2002, n. 9195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9195 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2002 |
Testo completo
09 1 95 702 Aula 'A' REPUBBLICA IT PREMA DI CASSAZIONE LA CO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente R.G.N. 22986/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere- Cron.24856 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 05/04/02 Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: EV VICINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA dell'avvocatoG. B. MARTINI 2, presso 10 studio RO RIZZO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNA COGO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IPOST ISTITUTO POSTELEGRAFONICI;
intimato avversO la sentenza n. 9876/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 12/11/99 R.G. N. 128/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1463 udienza del 05/04/02 dal Consigliere Dott. Giovanni -1- AMOROSO;
udito l'Avvocato MACALUSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 22986/00 ud. 5 aprile 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso depositato 1'11 settembre 1997 RE Vicino conveniva avanti il Pretore di Milano in funzione di giudice del lavoro 1'IPOST - Istituto Postelegrafonici esponendo di essere stato dipendente dell'Ente Poste Italiane nel quale si era trasformata la precedente Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, di essere stato collocato a riposo con effetto 5/12/1994 con una anzianità di servizio di 38 anni e di aver inferiore a quella ricevuto una indennità di buonuscita dovutagli. Concludeva per la declaratoria del suo diritto a vedersi computato sulla base di calcolo dell'indennità di buonuscita il 60% della indennità integrativa speciale con calcolo della base imponibile sulla scorta dell'ultimo stipendio al lordo delle ritenute previdenziali, con conseguente condanna dell'IPOST a corrispondergli la somma di lire 5.090.907, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi. legali sulle somme maturate, nonchè la somma di lire 1.865.040 a titolo di rivalutazione monetaria ed ulteriori interessi sulle somme corrispostegli in ritardo. Ritualmente costituitosi in giudizio 1'IPOST contestava il fondamento della domanda e concludeva per il rigetto della medesima con riconoscimento in subordine del suo diritto a 3 5 dedurre sulle somme eventualmente dovute a titolo di indennità di buonuscita i maggiori contributi a carico del dipendente in ragione dell'ampiamento della base contributiva. Con sentenza del 12 febbraio 1998 il Pretore riconosceva il diritto del ricorrente al computo nell'indennità di buonuscita del 60% dell'indennità integrativa speciale , condannando l'IPOST a corrispondere all'attore la somma di lire 5.090.000 con deduzione della differenza retributiva a carico del lavoratore oltre a lire 1.865.000 con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Condannava inoltre l'IPOST alla rifusione delle spese di lite. Avverso tale pronuncia, con ricorso del 10 febbraio 1999, proponeva appello l'IPOST Istituto postelegrafonici sostenendo - che il Pretore aveva errato nell'accogliere la domanda del Vicino. Concludeva per la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto della domanda proposta dal ricorrente in primo grado in quanto infondata, con condanna del predetto a restituire quanto eventualmente percepito in forza dell'esecutività della sentenza di primo grado, con esclusione in ogni caso rivalutazione monetaria e interessi. L'appellato, regolarmente costituitosi, contestava il fondamento dei motivi di gravame avversari e chiedeva la conferma della sentenza del Pretore. Il tribunale, con sentenza del 30 settembre 12 novembre 1999, accoglieva l'appello ed, in riforma della pronuncia impugnata, rigettava la domanda del vicino con compensazione delle spese di 4 giudizio. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il Vicino con tre motivi di impugnazione. L'Ipost si è costituito tardivamente in udienza, resistendo all'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è articolato in tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione della legge n.87 del 1994, art. 1, del d.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 3, 37 e 38, dell'art. 12 disp. prel. c.c. degli artt. 3 e 36 Cost. Ribadisce la tesi, sostenuta anche nei gradi di merito, secondo cui erroneamente 1'IPOST ha considerato nella base di calcolo buonuscita 1'80% del 60% dell'indennità integrativa della mentre avrebbe dovuto considerarespeciale (ossia solo il 48%), il 60% di tale indennità senza alcun ulteriore abbattimento. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando la violazione ancora della legge n.87 del 1994 e del d.P.R. n. 1032 del 1973, nonché vizio di motivazione, sostiene che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto corretto il suddetto calcolo dell'Ipost sulla base di una distinzione tra base contributiva e base di calcolo, estranea alla normativa citata. Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata 5 per violazione degli artt. 1 e 26 d. P.R. n. 1032/73 e dell'art. del 1994, per aver erroneamente negato22, comma 36, 1.n. 724 interessi e rivalutazione sulle somme tardivamente corrisposte.
2. I primi due motivi del ricorso che possono essere trattati - -sono infondati. congiuntamente La questione posta dalla difesa del ricorrente è già stata più volte esaminata da questa Corte, il cui orientamento va confermato in questo giudizio anche in mancanza di ulteriori e diverse argomentazioni che possano indurre ad una revisione dello stesso. in un giudizio che vedeva come parte lo stesso In particolare Cass. 16 novembre 2000 n.14836 ha affermato che, quanto Ipost - ai criteri per la determinazione dell'indennita' di buonuscita, l'art. 1 legge n. 87 del 1994, nello stabilire che l'indennita' integrativa speciale entra a far parte, nella misura del 60%, della base di calcolo utile ai fini della determinazione dell'indennita' di buonuscita, ha solo inteso inserire (nella misura indicata) la suddetta indennita' integrativa nel novero degli emolumenti computabili ai fini della formazione della base contributiva, senza tuttavia mutare i criteri di formazione della suddetta base, ossia la percentuale di utilizzazione dei singoli emolumenti computabili;
ne consegue che, una volta individuata l'indennita' integrativa speciale nella misura del 60 per cento come uno degli elementi computabili, essa, al pari di ogni altro elemento considerato nella base di calcolo, entrera' poi a comporre la base contributiva solo nella misura dell'80 per cento 6 annuo, cosi' come disposto dagli art. 3 e 38 d.P.R. n. 1032 del 1973, norme che non risultano in alcun modo incise dalla citata legge n. 87/1994. - in analogo giudizio nei confronti dell'Ipost - Cass. Parimenti 12 ottobre 2000 n.13624 ha ritenuto che il cit. art. 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 87, nello stabilire l'inclusione dell'indennita' integrativa speciale nella base di computo dell'indennita' di buonuscita e nel limitare, contestualmente, tale inclusione alla percentuale del 60 per cento, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo dei detti emolumenti e' da comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria alla liquidazione del secondo, non anche ad impedire che la determinazione della consistenza di quest'ultima avvenga mediante applicazione generalizzata a tutte le componenti della base di computo, e quindi anche alla suddetta percentuale dell'indennita' integrativa speciale, della falcidia ex d.P.R. n. 1032 del 1973, imposta per giungere alla quantificazione della frazione di indennita' di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio. Tale orientamento ha poi trovato ulteriore conferma in Cass. 23 ottobre 2001, n.13030, e, da ultimo, in Cass. 23 marzo 2002, n.4195. La sentenza impugnata è in parte qua conforme a tali principi, sicché vanno rigettate le censure del ricorrente mosse con in primi due motivi del ricorso. 7 3. Fondato è invece il terzo motivo del ricorso in quanto sussiste il denunciato vizio di motivazione. La sentenza impugnata - nel riformare la pronuncia pretorile anche nella parte in cui aveva riconosciuto la somma di lire 1.865.040 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme - si è limitata adcorrisposte dall'Ipost in ritardo osservare che gli interessi possono decorrere solo dopo che siano scaduti i termini previsti dall'art. 26 del d.P.R. n. 1032, così implicitamente, ma immotivatamente, ritenendo che alcun ritardo ci fosse stato nella corresponsione da parte dell'Ipost della buonuscita dovuta al ricorrente. Il tribunale non ha invece - e di ciò fondatamente si duole la difesa del tenuto conto ricorrente- della circostanza che il fatto del ritardo era stato allegato in ricorso nonché nel conteggio degli accessori;
sicché il tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione tale circostanza e valutarla in relazione alla dedotta mancata contestazione della stessa da parte dell'Ipost. Pertanto la pronuncia va cassata limitatamente al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese dell'intero giudizio, alla Corte d'appello di Milano.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso;
accoglie il terzo motivo del ricorso ed, in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le 8 spese, alla Corte d'appello di Milano. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2002 Il Presidente Il Consigliere estensore (Ettore Mercurio) (Giovanni Amoroso) Из езидент T IL CANCELLIERE i Depositate salleria S D 0 3 . S 1 S 3 24811 2002 O . A 3 T L T L R . , Sill O A S N R S I 3 P D 7 S . I A T 2 N I S S G 1 O N 1 O P E S A Z M I I D G A E A G , D O O T R E T T T I S A N R I I E L G S D L E E E R O D 9