Sentenza 20 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2001, n. 2472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2472 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2001 |
Testo completo
024 72 / 0 1 CB212849 POR LO ALIA 0173421 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Regolamento SEZIONE TERZA CIVILE petuga Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni Silvio Coco Presidente - R.G.N. 15839/99 Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Cron. 5084 Consigliere - Rep. 770 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Dott. Alberto TALEVI Consigliere Ud. 02/06/00 Dott. Gianfranco - Rel. Consigliere MANZO C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 6000. REGINA GIUSEPPE, PERRONE PASQUALE,VINCENZO, FORTE 20 FEB 2001 IL CANCELLIERE LAMANNA MARIA, TAVANO MAURIZIO, SQUILLACE FRANCESCO, LIRE 3000 IERULLO FILIPPO, NAPOLI MARIO, SMAET SRL, LEPERA CANCELLERIA LUCIANO, ELETTRO IMPIANTI SRL, REDEL SNC, LUCCHINO FRANCESCO SRL, PUBLILUX SRL, IMELCA DI SANTO GATTUSO CG064387 EUGENIO GATTUSO SNC, MINUNZIO EUGENIO, elettivamente 4388 domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dagli Avvocati N.RAIMONDI, P.MASTRANGELO, G. MASTRNGELO, N.GRIPPA e A. ARNESE, nonchè LIBONATI Rilasciata copia leg e TO titolare dell'omonima ditta individuale con al Sig. 4 BERTIM. per diritti L. 10013 00 sede in Rotonda difeso(PZ) dagli Avvocati FRANCO 8.8.01 2 CIPRIANI E PIETRO MASTRANGELO giusta delega in atti;
CANCELLIERE -1- LIRE 1500 CANCELLER ricorrente 0179412
contro
LIRE 1500 ENEL SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VLE REGINA MARGHERITA 262, presso lo studio dell'avvocato MARIO LIBERTINI, che lo difende unitamente agli avvocati 0179417 ENRICO SALVATORE SCURICINI, LEONARDO PROCOPIO, MASSIMO NOBILI ORO, giusta delega in atti;
LIRE 1500 CANCELLERIA resistente avverso la sentenza n. 394/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, emessa il 13/4/1998, depositata il 0179422 02/07/99; RG.640/1997, LIRE 1500 udita la relazione della causa svolta nella camera di CANCELLER consiglio il 02/06/00 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
0179411 lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI chiede, che accolga parzialmente il ricorso e dichiari nei limiti di cui in motivazione - la competenza della Corte d'Appello di Catanzaro. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Gli attuali ricorrenti, che hanno svolto allacommesse relative alla costruzione e manutenzione di ope.re e di impianti elettrici per conto dell'ENE1 S.p.a., hanno convenuto quest'ultimo in giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Catanzaro esponendo che l'Ente, abusando della propria posizione dominante, aveva loro imposto, quale imprese appaltatrici, compensi notevolmente inferiori a quelli di mercato, così violando l'art. 86 del Trattato CE e l'art. 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Hanno quindi chiesto che la Corte, accertata la nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione dei compensi, rideterminasse il corrispettivo ex con riferimento alle tariffe art. 1657 C.C. esistenti e agli usi del periodo considerato, condannando 1'ENEL S.p.a. al pagamento delle differenze ovvero, in subordine, alrelative pagamento delle stesse somme а titolo di ripetizione dell'indebito а titolo di risarcimento dei danni a norma dell'art. 2043. haL'ENEL S.p.a., costituitasi in giudizio, eccepito pregiudizialmente l'incompetenza del 3 giudice relativamente alle domande diadito delrideterminazione corrispettivo e di ripetizione dell'indebito, attribuendo la legge alla Corte d'appello in grado unico la competenza per le sole azioni di nullità e di risarcimento del danno. Ha eccepito altresì che in ordine alla violazione dell'art. 86 del Trattato CE la competenza spettava, secondo le regole ordinarie, al tribunale competente per territorio. In corso di causa, i ricorrenti hanno dedotto che, per quanto concerneva i contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge n. 287 del la domanda era fondata unicamente sull'art.1990, 3 di detta legge. La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza luglio 1999 ha dichiarato la propria del 2 incompetenza а decidere sulla domanda, sostenendo che la controversia, avendo la sua causa petendi (e principalmente) nellaanche dedotta violazione delle norme antitrust extranazionali, avrebbe dovuto essere promossa avanti al tribunale competente per territorio, atteso che le infrazioni al diritto CEE della concorrenza sono disciplinate dalle norme (processuali) generali della competenza>>. E' pervenuta a tale 4 r conclusione anche considerando che la precisazione contenuta nella memoria di replica ex art. 183 delle parti attrici di fondare la domanda esclusivamente sull'art. 3 della legge n. 287 del 1990 per i contratti conclusi posteriormente all'entrata in vigore della stessa era tardiva, in quanto la replica di cui al quinto comma dell'art. 183 c.p.c. può essere utilizzata soltanto per compiere attività conseguenziali a quelle effettuate con la prima memoria e non già per ampliare o mutate il thema decidendum>>. Avverso questa sentenza i ricorrenti hanno proposto regolamento di competenza, chiedendo alla Corte di dichiarare che la competenza appartiene alla Corte d'appello di Catanzaro. L'ENEL S.p.a. ha chiesto il rigetto dei ricorsi. I l P.M. ha concluso per l'accoglimento parziale dei ricorsi e per la declaratoria della competenza della Corte d'appello di Catanzaro а conoscere delle domande risarcimento del danno per idi nullità e di contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore della legge n. 287 del 1990. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso per regolamento di competenza i ricorrenti lamentano 5 r la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 1 e 187 c.p.c., comma 3 e 183 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.>>. I ricorrenti deducono che l'eccezione d'incompetenza benché svolta dall'ENEL S.p.a. nella comparsa di risposta, nella memoria ex art. 183 c.p.C. e nella successiva memoria di replica doveva ritenersi superata о comunque preclusa ○ in ogni caso non rilevata>>> dal giudice>>. In sostanza, i ricorrenti considerano il comportamento del giudice che, successivamente all'udienza di trattazione non aveva rimesso immediatamente le parti al collegio а norma dell'art. 187, comma terzo c.p.c. e lamentano che ciò aveva comportato una violazione del principio delle preclusioni introdotto dalla novella del 1990. Infatti, una volta sorta la questione di competenza questa doveva essere decisa immediatamente dalla Corte, che diversamente aveva rimesso le parti all'udienza istruttoria per i provvedimenti di cui all'art. 184 c.p.c. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro per aver violato le norme che impongono il simultaneus processus, richiamando gli artt. 31-36 e 40 c.p.c. 6 r in tema di connessione e l'art. 39, secondo comma in tema di continenza. Relativamente al profilo della continenza, sostengono che la competenza della Corte d'appello ex art. 3 della legge n. 287 del 1990 in ordine alla domanda relativa ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore della legge n. 287 del 1990 si estenderebbe controversia in ragione del rapportoall'intera di continenza e di attrazione ex art. 29, secondo comma c.p.c. che lega la domanda fondata sull'art. 86 del trattato (per la parte relativa ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore fondata sull'art. 3 della legge) alla domanda della legge n. 287/90 (per la parte relativa ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge n. 287/90) >>. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono il travisamento degli atti processuali e l'erronea declaratoria della competenza da parte della Corte d'appello, nonché la violazione degli artt. 5 e 4 c.p.c. 183 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. I ricorrenti lamentano che la Corte d'appello aveva dichiarato la propria incompetenza ritenendo fondamento della domanda che essi avevano posto a anche la violazione di norme comunitarie;
ciò 7 r muovendo dall'erroneo presupposto che la precisazione secondo cui, per i contratti conclusi posteriormente all'entrata in vigore della legge n. 287 del 1990, la domanda era fondata unicamente sulla violazione dell'art. 3 dell'indicata legge era tardivamente intervenuta, in quanto contenuta nella memoria di replica ex art. 187, comma quinto c.p.c.
2. Il regolamento di competenza inammissibile. le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 12 novembre 1999, n. 764 hanno statuito che nell'ipotesi in cui la declaratoria d'incompetenza per materia о per territorio inderogabile sia pronunziata d'ufficio su difetto dell'osservanza deiistanza di parte in limiti temporali che soli la legittimano, la relativa pronunzia non è impugnabile con il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 - о nel caso in cui la c.p.c., ma con l'appello d'incompetenza sia emessa con la declaratoria decisione d'appello con il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 4 c.p.c. in quanto la contestazione non riguarda la competenza, ma la violazione di norme del procedimento>>. 8 Я Avuto riguardɔ al principio affermato dalle sezioni Unite - e condiviso da questa Corte deve dunque ritenersi l'inammissibilità del proposto regolamento di competenza, essendo stata fatta valere una questione diversa dalla competenza e relativa alla violazione delle norme sul procedimento disciplinanti il rilievo dell'incompetenza. Non rileva, ovviamente, che con il ricorso siano state fatte valere questioni anche attinenti alla pronunzia sulla competenza resa dalla Corte d'appello. In altri termini, a seguito della sentenza delle Sezioni Unite, per decisione sul merito>> che esclude 1'impugnabilità del regolamento di competenza, deve ritenersi - in ciò discostandosi -dalla precedente giurisprudenza di questa Corte anche la decisione comportante la risoluzione della questione relativa alla tempestività del rilievo d'ufficio dell'eccezione benché la risoluzione della dell'incompetenza, questione sia funzionale alla decisione sulla competenza. E' opportuno precisare che il ricorso per regolamento di competenza, rivolto avversO una sentenza della Corte d'appello emessa in grado 9 r unico a norma dell'art. 33 della legge del 10 ottobre 1990, n. 287 non può convertirsi in ricorso per cassazione, mancando del requisito formale della procura speciale. Dallo stesso ricorso si rileva infatti che la procura per la regolamento di competenzaproposizione del quella rilasciata a margine della citazione о della comparsa di intervento. E' stato depositato un atto di rinunzia al regolamento di competenza da parte della Smaet non Occorre provvedere,S.r.l. Sulla rinunzia poiché la stessa è inoperante, essendo inammissibile il regolamento di competenza (Cass. 13 marzo 1998, n. 2751; Cass. 21 marzo 1969, n. 911). In conclusione Va dichiarata l'inammissibilità del regolamento di competenza, mentre non vi è luogo a provvedere sulla rinunzia da parte della Smaet S.r.
1. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il regolamento di con compensazione dellecompetenza, spese;
dichiara che non vi luogo a provvedere 10 r sull'istanza di rinunzia della Smaet S.r.l. novembre 2000 nella Così deciso in Roma il 10 camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione. IL PRESIDENTE IL RELATORE EST. ло Depositata in Cons eria Oggi, 20 FEB 2001 IL CANCELLERE CT CO EN IL CANCELLIERE C1 CO DO 60000 310000 A 2 15 MAR 2001 UFFICIO 12577 Cany II