Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 14401
CASS
Sentenza 20 aprile 2026

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  • Rigettato
    Insussistenza della gravità indiziaria in ordine alla sussistenza dell'associazione e alla partecipazione dell'indagato

    Il Tribunale ha adeguatamente condotto la verifica degli elementi indiziari che sorreggono la ricostruzione dell'associazione sub OE), ritenendo provata la sussistenza di una articolazione napoletana servente rispetto al sodalizio federale, riconducibile allo schema legale del delitto di associazione per delinquere e composta da IM LL, con posizione apicale di promotore, capo ed organizzatore. La Corte ha ritenuto che il Tribunale non si sia limitato a una mera riepilogazione delle risultanze investigative, ma abbia proceduto all'analisi e valutazione congiunta dei dati emersi, ritenuti idonei, sul piano cautelare, a delineare il sodalizio contestato al capo OE), escludendo l'ipotesi del mero concorso di persone in reati tributari. Sono stati richiamati conversazioni intercettate, dichiarazioni di coindagati, documenti reperiti, chat e dati di posizionamento, ritenuti significativi per la configurazione del sodalizio.

  • Rigettato
    Insussistenza della gravità indiziaria in ordine alla sussistenza dell'aggravante della agevolazione mafiosa e alla sua riferibilità a IM LL

    Il Tribunale ha correttamente affermato, in aderenza alle risultanze investigative, che l'operatività del gruppo associativo RU aveva determinato l'accrescimento patrimoniale e il consolidamento del clan Di AU. È stato evidenziato che il clan aveva incamerato, tramite l'affiliato TA, una quota dei profitti derivanti dall'attività illecita, in particolare una percentuale pari al 2%, impiegata anche per il sostegno alle famiglie dei detenuti. Tale dichiarazione di TA è stata ritenuta attendibile e riscontrata da conversazioni intercettate che attestavano che una società riconducibile a IM LL era "proprietà della camorra" e che le strutture facenti capo alla filiera napoletana dei LL avevano un forte legame con il clan Di AU. Il Tribunale ha anche evidenziato che IM LL aveva costituito il sodalizio avvalendosi di un finanziamento del clan, aveva acconsentito a versare una percentuale dei proventi al clan come corrispettivo della "protezione" ricevuta, e che i fratelli LL avevano contribuito fornendo schede telefoniche e mettendo a disposizione locali. La Corte ha applicato i principi di diritto in tema di agevolazione mafiosa, sottolineando la necessità di una volontà specifica di favorire il gruppo mafioso, basata su elementi concreti.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione in punto di sussistenza di esigenze cautelari (pericolo di fuga e di recidiva)

    Il Tribunale ha correttamente e motivatamente ravvisato il pericolo di fuga e il rischio di recidiva. Quanto al pericolo di fuga, ha dato conto che IM LL, immediatamente dopo la scarcerazione, si era allontanato riparando negli Emirati Arabi, ove risulta solo formalmente residente, e lì è stato individuato e tratto in arresto. Quanto al pericolo di reiterazione, ha richiamato la concreta gravità del sistema di frode, la sua organizzazione personale, l'ampliamento nel 2021 con accordi con altri gruppi associativi e il fatto che fosse ancora attivo nel 2024, come emerso da perquisizioni, chat e servizi di osservazione che documentavano incontri tra i LL e MA. La Corte ha ritenuto che la difesa ricorrente non si sia confrontata con tale apparato argomentativo, limitandosi a confutare il pericolo di fuga adducendo l'arresto all'estero e il pericolo di reiterazione sostenendo che fosse basato sulla sola astratta gravità dei fatti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 14401
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14401
    Data del deposito : 20 aprile 2026

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