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Sentenza 20 aprile 2026
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 14401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14401 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da LL IM nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 15/10/2025 del Tribunale di Milano in funzione di giudice del riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che si è proceduto con trattazione in camera di consiglio alla presenza delle parti, a seguito di rituale richiesta ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere OL BO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Aldo Molino, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
udito l’avv. Leopoldo Perone, difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha confermato, in sede di riesame, il provvedimento di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di IM LL emesso in data 03/06/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con riferimento: Penale Sent. Sez. 2 Num. 14401 Anno 2026 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 11/03/2026 2 -al delitto di associazione a delinquere transnazionale, aggravato ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen. sotto il profilo della agevolazione mafiosa del clan camorristico Di AU, sodalizio dedito al c.d. lavaggio dell’IVA intracomunitaria in Italia e all’estero attraverso la commissione di un numero indeterminato di delitti tributari ed in particolare di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, truffa e riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio dei relativi proventi e servendosi di una moltitudine di società cartiere e di società filtro;
in particolare l’imputazione provvisoria ipotizza a carico dell’indagato IM LL il ruolo di promotore, capo e organizzatore della articolazione napoletana di tale sodalizio deputata alla messa a disposizione di strutture adibite alla realizzazione di un sistema di frodi carosello e al reinvestimento dei capitali illeciti (capo OE di imputazione provvisoria); -ai reati fine di carattere fiscale contestati ai capi 18-25-92, aggravati dalla agevolazione mafiosa. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione IM LL, tramite i difensori di fiducia, articolando i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione di legge con riferimento agli artt. 416 cod. pen, 192, comma 2 e 273 cod. proc. pen., nonché l’omessa e manifesta illogicità della motivazione in punto di giudizio di gravità indiziaria in ordine alla sussistenza della associazione di cui al capo OE) e alla partecipazione ad essa dell’indagato nel ruolo contestato in imputazione provvisoria. Secondo le difese ricorrenti il Tribunale del riesame è incorso nella violazione delle consolidate coordinate ermeneutiche in tema di discrimine tra il reato associativo ed il concorso di persone nel reato e si è limitato a riepilogare gli elementi indiziari ( conversazioni intercettate, dichiarazioni rese da TA e da alcuni coindagati) senza spiegare le ragioni della sussunzione degli stessi nel paradigma di cui all’art. 416 cod. pen, restituendo, di fatto, una motivazione apparente, contraddittoria ed illogica. L’errore di fondo del provvedimento impugnato è quello di avere dato per scontata –senza alcuna indicazione di elementi investigativi a conforto - la preesistenza di un sodalizio criminoso in capo ai EL LL e a NC LL che poi nell’anno 2021 avrebbe tentato di espandere la sua operatività attraverso collaborazioni instaurate con altri gruppi criminali diretti da PA, Lo MA e RC ME. Il collegio della cautela ha così omesso di individuare gli elementi strutturali tipici della fattispecie associativa, operando l’equazione “contatto con altri gruppi per collaborazioni nelle frodi carosello” e, dunque, esistenza di un gruppo avente le caratteristiche di cui all’art. 416 cod. pen., per poi descrivere semplicemente un 3 meccanismo di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e, quindi, la mera esecuzione in concorso di più frodi tributarie. La presenza di contatti con altri soggetti non è sufficiente a configurare un vincolo associativo, come non lo è la gestione di società fittizie;
le stesse dichiarazioni di ME e CC richiamate nell’ordinanza impugnata descrivono rapporti con LL IM mai qualificati in termini di programmazione ed organizzazione comune di attività delittuose ma riconducibili ad occasionali accordi economici per rapporti commerciali. L’ordinanza impugnata è poi incorsa in una vistosa contradditorietà: ha valorizzato le dichiarazioni del collaboratore TA ritenendole di particolare rilievo in quanto tratteggiavano la struttura associativa facente capo ai due EL LL e a LL, l’epoca del suo avvio e l’operatività sino al 2019, salvo poi, invece, affermare che la gravità indiziaria per il reato associativo trovava fondamento non su tale apporto dichiarativo ma sulle attività investigative svolte e soprattutto sulle operazioni di intercettazione. Secondo la difesa ricorrente le propalazioni di TA narrano esclusivamente di fatti attribuibili ai due EL LL in epoca anteriore alla contestazione ma nulla delineano in ordine alla esistenza di una struttura organizzata e sono, inoltre, prive di riscontro. 2.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione di legge con riferimento agli artt. 416-bis.1 cod. pen, 192, comma 2 e 273 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al giudizio di gravità indiziaria in ordine alla sussistenza dell’aggravante della agevolazione mafiosa e alla sua riferibilità a IM LL. Secondo le difese ricorrenti, il Tribunale del riesame ha attribuito rilievo a circostanze non idonee a dimostrare che il sodalizio agisse anche con l’intento di agevolare il clan Di AU;
ancora una volta ha valorizzato le dichiarazioni di TA che, tuttavia, sono prive di riscontri proprio con riferimento alla percentuale del 2% dei proventi illeciti che sarebbe stata versata a tale consorteria mafiosa;
non sono conferme esterne le conversazioni intercettate n. 16157 del 30 marzo 2023, n. 23360 del 1 dicembre 2022 (entrambe con interlocutore Mazzatesta) e neppure il colloquio n. 459 del 18 ottobre 2021 con MA che il collegio della cautela ha valutato con salti logici e considerazioni contradditorie, fonti che sono inoltre contraddistinte da contenuti generici (richiamo a “quelli di Secondigliano”, “quelli di Marano”). La corretta interpretazione di tali dialoghi avrebbe, semmai, potuto condurre alla configurazione del c.d. metodo mafioso (tuttavia, escluso dall’ordinanza impugnata) ma non dell’aggravante della agevolazione. 4 Del pari, nessuna valenza confermativa esterna rivestono le vicende che riguardano LL e le dichiarazioni di ME che, al più, sorreggono altri passaggi del narrato reso da TA e cioè quello della sussistenza di un sistema di frode fiscale finalizzato al lavaggio dell’IVA. Emblematica della difficoltà di individuare riscontri è il ricorso da parte del Tribunale a una relazione al Parlamento del Ministro dell’interno redatta nell’anno 2023 che è un atto meramente informativo, mai confluito in alcuna notizia di reato, né tantomeno in provvedimenti della autorità giudiziaria, senza contare che, comunque, tale relazione attesta esclusivamente l’esistenza del sodalizio Di AU come ancora attivo sul territorio di Secondigliano. Il Tribunale ha poi imputato a IM LL l’aggravante della agevolazione, che è di natura soggettiva, in quanto questi aveva costituito il sodalizio contestato al capo sub 0E) e a tal scopo aveva richiesto, tramite il cugino, ed ottenuto un finanziamento che ben sapeva provenire dal clan Di AU. Assume la difesa ricorrente che non è dato comprendere come la “ritenuta” protezione possa avere agevolato il clan Di AU in termini di accrescimento;
che l’eventuale finanziamento è stato elargito a IM LL non dal clan ma da TA, che non emerge dunque alcuna volontà specificamente diretta a favorire un sodalizio mafioso ma, al più, comportamenti che solo indirettamente hanno avuto un riflesso sull’organizzazione criminale. Si deduce, infine, che l’esclusione della aggravante della agevolazione mafiosa comporterebbe il venire meno della presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ed imporrebbe una diversa valutazione con riferimento alla sussistenza di esigenze cautelari evidenziandosi comunque che l’ordinanza impugnata è carente di motivazione sotto il profilo del ritenuto pericolo di reiterazione in quanto parametrato esclusivamente sulla gravità dei reati e, con riferimento al ravvisato pericolo di fuga, fondato sul fatto che l’indagato sarebbe riparato all’estero, quando invece egli ha stabile residenza negli Emirati Arabi ove è stato rintracciato e tratto in arresto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. In ragione della natura delle doglianze proposte, è opportuno richiamare i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti restrittivi della libertà personale. Allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione 5 alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice della cautela abbia dato adeguatamente conto delle ragioni sulle quali si fonda l’affermazione di gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza del relativo costrutto argomentativo rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze investigative le quali non devono, tuttavia, assurgere a prova del reato ma è sufficiente siano idonee a fondare una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828, successivamente, ex multis, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Ne consegue che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato;
il controllo di legittimità non concerne, invece, né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati investigativi, onde sono inammissibili quelle doglianze che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice della cautela. 3. Tanto precisato, è generico il primo motivo di ricorso con il quale si deduce l’insussistenza, sul piano della gravità indiziaria, del sodalizio criminoso di cui al capo OE) e comunque della partecipazione ad esso di IM LL con ruolo apicale. 3.1. Quanto al primo profilo, va premesso che in sede di riesame non è stata contestata la configurazione della compagine associativa di cui al capo OE), ma solo quella del sodalizio federale e multilivello di cui al capo O) per il quale, tuttavia, l’indagato non è mai stato attinto da misura cautelare. Il Tribunale ha comunque adeguatamente condotto la verifica degli elementi indiziari che sorreggono la ricostruzione della associazione sub OE) e la censura prospettata sul punto nel ricorso qui in esame non si confronta con l’apparato argomentativo in fatto ed in diritto risolvendosi in una alternativa lettura di circostanze già esaminate dal giudice della cautela il quale, senza incorrere in illogicità evidenti, ha operato una valutazione aderente alle risultanze di indagine, ritenute, nel loro complesso, significative – con qualificata probabilità – della sussistenza di una articolazione napoletana servente rispetto al sodalizio federale di cui al capo O), da ricondurre allo schema legale del delitto di associazione per delinquere e composta da IM LL, con posizione apicale di promotore, capo ed organizzatore, unitamente a NC LL avente il medesimo ruolo e al fratello NN, quest’ultimo in qualità di partecipe. 6 Nell’ordinanza impugnata è in primo luogo puntualmente richiamato l’intero materiale investigativo. Sono riportate dapprima le conversazioni intercettate dal 2021 al 2023 che il Tribunale ha analizzato nella loro sequenza temporale e logica riportandone in gran parte il tenore testuale, unitamente alle dichiarazioni rese in quattro distinti interrogatori dal coindagato RC ME, capo della strutturata articolazione romana di cui all’imputazione provvisoria OB) e dalla sua collaboratrice NA CC. Tali portati dichiarativi sono stati sottoposti a puntuale vaglio di attendibilità con esito positivo in quanto lineari, costanti e dettagliati, provenienti da soggetti pienamente intranei al sistema di lavaggio dell’IVA in diretto contatto con IM LL e con LL ed in quanto accompagnati da significativi e plurimi riscontri individualizzanti costituiti non solo dalle attività captative che vedevano coinvolti proprio entrambi i EL LL ed il correo LL ma anche dai documenti (file excell) reperiti nel corso delle perquisizioni operate a carico di ME, dei suoi collaboratori e presso la Connex Italia s.r.l., sede operativa della articolazione associativa romana, che davano conto per tabulas della presenza delle società riferite al gruppo RU- LL nei prospetti redatti per la gestione del sistema illecito, dell’ impiego delle stesse per i cartolari passaggi di merce e della corresponsione, a titolo di compenso, di una quota dei profitti conseguiti dal meccanismo illecito. Alla valutazione di tali elementi il Tribunale del riesame ha accompagnato non solo le dichiarazioni di RI FA, il quale aveva riferito della filiera napoletana e del ruolo stabile dalla stessa rivestito nelle frodi carosello funzionali al sistema di lavaggio dell’IVA, ma anche il contenuto delle chat rinvenute in alcuni cellulari sequestrati ed i dati di posizionamento degli stessi che davano conto ulteriormente non solo di contatti diretti tra IM LL e i vari componenti della articolazione romana con confronto reciproco sulle modalità di confezionamento delle false fatture e sulla suddivisione dei profitti destinati a conti esteri, ma anche di un incontro dei due EL LL con MA, rappresentante della articolazione OD). Il collegio della cautela ha, infine, richiamato le dichiarazioni del collaboratore TA rese nel dicembre 2023, ritenute intrinsecamente attendibili e riscontrate proprio con riferimento alla figura dei due EL LL dal quadro delle intercettazioni già svolte, dalle dichiarazioni di ME, dagli accertamenti di polizia giudiziaria in punto di effettiva costituzione da parte di IM LL, tra il 2017 e 2019, di società impiegate per false fatturazioni e poi, nell’anno 2021, messe a disposizione di ME per la catena di lavaggio dell’Iva. 7 Ben diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, il Tribunale non si è affatto limitato ad una mera riepilogazione delle risultanze investigative ma ha proceduto alla analisi e valutazione congiunta dei dati emersi, ritenuti idonei, sul piano cautelare, a delineare il sodalizio contestato al capo OE), così escludendo l’ipotesi del mero concorso di persone in reati tributari. Ha in primo luogo dato conto della esistenza di una struttura composta dai due EL RU e da LL avviata a far tempo dal 2011 ed ancora in essere nel 2019, operante nel sistema di frodi carosello, previa creazione di società di comodo e, a tal riguardo, del tutto infondata è l’affermazione della difesa ricorrente secondo cui il collegio sarebbe incorso in un errore di fondo e cioè nell’avere dato per scontato la preesistenza di una operatività dei due EL LL e di LL nel settore delle frodi fiscali che, invece, è stata accuratamente verificata e desunta dalle dichiarazioni del collaboratore TA, unitamente al cristallino e decisivo tenore del colloquio intercettato in data 18/10/2021. Ha quindi evidenziato che tale struttura, da tempo esistente, aveva espanso la sua attività illecita nell’anno 2021 allorquando era stata progettata ed avviata una piena collaborazione con diversi gruppi criminali, a loro volta già attivi nel medesimo ambito (il sodalizio contestato al capo OB facente capo a ME e quello di cui al capo OD facente capo a MA e PA), così inserendosi proficuamente nelle catene di lavaggio dell’IVA; tale programmata espansione si era concretamente realizzata mettendo a disposizione le proprie società di comodo già esistenti e programmando la creazione di nuove società, con conseguente introito di una quota del profitto realizzato dal meccanismo di frode. Il complessivo compendio investigativo forniva, pertanto, gli indici tipici del sodalizio criminoso (pagg. 29 e 30 dell’ordinanza impugnata) e, segnatamente, una base strutturale rappresentata dalla messa a disposizione di una serie di società già costituite da parte degli esponenti di ciascun gruppo, una stabile e coordinata programmazione ed organizzazione comune da parte dei soggetti coinvolti secondo uno schema operativo collaudato di evasione fiscale, una ripartizione di compiti finalizzata alla attuazione di una serie indeterminata di frodi tributarie, una dotazione di mezzi e risorse, tra cui il reperimento di prestanome e parenti compiacenti per intestare le società, l’apertura di conto corrente per ciascuna società e la predisposizione di utenze dedicate per le comunicazioni di coordinamento e, infine, una suddivisione dei profitti con determinazione delle relative percentuali. Il collegio della cautela, pertanto, non si è affatto limitato ad attribuire rilievo a meri contatti tra soggetti e a dare conto di occasionali rapporti tra operatori commerciali, come riduttivamente prospettato nel ricorso senza alcun reale confronto con l’ordinanza impugnata la quale, invece, con argomentare compiuto 8 e immune da manifesti vizi illogici, ha ricondotto gli elementi indiziari raccolti nel paradigma legale di cui all’art. 416 cod. pen., applicando correttamente il principio secondo cui l’elemento distintivo fra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è rappresentato dal carattere dell’accordo criminoso, che, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’art. 416 cod. pen., deve essere stabile e finalizzato alla costituzione o al sostegno di una struttura collettiva idonea alla realizzazione di un programma delittuoso indeterminato, condiviso tra i partecipi, con permanenza del vincolo associativo anche dopo la commissione dei singoli reati, mentre nel concorso di persone nel reato continuato l’accordo illecito è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso. 3.2. Quanto alla ritenuta partecipazione di IM LL al configurato sodalizio con il ruolo di promotore ed organizzatore, il ricorso non prospetta alcuna specifica deduzione limitandosi alla censura di tale assunto, senza indicare le ragioni di diritto ed i dati di fatto che la sorreggono. Risulta, pertanto, totalmente omesso il confronto con l’ampio apparato argomentativo contenuto nella ordinanza impugnata (pagg. 39-42) laddove è evidenziato che l’odierno ricorrente non solo era stato il principale artefice del sodalizio al suo esordio (come riferito dal collaboratore TA), ma ne aveva curato personalmente l’espansione mettendo a disposizione delle catene di lavaggio dell’IVA le società cartiere di cui già aveva disponibilità, ponendosi come interlocutore privilegiato con gli altri gruppi criminali alleati, assumendo il controllo di talune missing trader e seguendo anche la rendicontazione e suddivisione dei profitti conseguiti alla realizzazione del programma criminoso (come svelato da numerose chiarissime conversazioni intercettate, puntualmente indicate nei numeri progressivi, e dalle dichiarazioni del coindagato ME). 4. Altrettanto generico è il secondo motivo di ricorso con il quale si censura la ritenuta sussistenza, sul piano della gravità indiziaria, dell’aggravante della agevolazione mafiosa e, comunque, l’imputabilità soggettiva della stessa a IM LL. Quanto al primo profilo, il Tribunale del riesame (pagg. 46-48 dell’ordinanza impugnata) ha correttamente affermato, in aderenza alle risultanze investigative, che l’operatività del gruppo associativo RU aveva determinato l’accrescimento patrimoniale ed il consolidamento del clan Di AU, la cui esistenza e concreta operatività all’epoca dei fatti per cui si procede risultava affermata in provvedimenti giudiziari anche irrevocabili, ma era anche ricavabile da altre fonti di conoscenza qualificate (le recenti note investigative richiamate nell’ordinanza cautelare genetica e la relazione al Parlamento del Ministero dell’Interno dell’anno 2023). 9 In particolare, ha evidenziato che tale clan aveva per lungo tempo incamerato, tramite l’affiliato TA, una quota dei profitti derivanti dalla attività illecita condotta in forma organizzata dai EL LL, segnatamente una percentuale pari al 2%, impiegata dal sodalizio anche per il sostegno alle famiglie dei detenuti. In tal senso si era, infatti, espresso proprio il collaboratore TA, a pieno titolo intraneo all’associazione mafiosa, il cui portato dichiarativo è stato ritenuto attendibile dal collegio della cautela anche rispetto a tale profilo in quanto riscontrato da alcune conversazioni intercettate in ambientale (18 ottobre 2021, presente anche IM LL, 1 dicembre 2022 e 30 marzo 2023), le quali attestavano inequivocabilmente che la società Mattel, pacificamente riconducibile a IM LL ed impiegata nelle catene di ripulitura dell’IVA, era “proprietà della camorra” e che, più in generale, le strutture facenti capo alla filiera napoletana dei LL avevano un forte legame con il clan Di AU, nonostante l’adozione di cautele per schermarne la riferibilità. E’ dunque del tutto destituito di fondamento l’assunto difensivo secondo cui le dichiarazioni di TA sarebbero prive di conferme esterne con riferimento al versamento da parte del gruppo LL di una percentuale dei proventi illeciti in favore della consorteria mafiosa. Al riguardo, è opportuno ricordare che, secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, nella fase delle indagini preliminari, i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare possono fondarsi sulla dichiarazione di un collaborante, se precisa, coerente e circostanziata, che abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, tali da rendere verosimile il contenuto della dichiarazione (Sez. 2, n. 16183 del 01/02/2017, Fiore, Rv. 269987; Sez. 1, n. 16792 del 09/04/2010, Sacco, Rv. 246948). Peraltro, essendo la verifica in esame pertinente ad una fase segnata dalla "fluidità" dell'incolpazione, in cui non è richiesta certezza della colpevolezza ed è invece sufficiente al riguardo un consistente grado di probabilità, la "individualizzazione" del riscontro può essere anche solo tendenziale o parziale (Sez.4, n. 22740 del 16/07/2020, Balla, Rv.279515). Non consentita, in quanto questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, è poi la censura dedotta nel ricorso in punto di interpretazione del significato delle tre conversazioni intercettate, che il Tribunale ha individuato quale riscontro al portato dichiarativo di TA e alle quali ha attribuito (trascrivendole nel loro tenore testuale, per la parte di interesse) un contenuto pienamente conforme a quello reale. Quanto al profilo della imputazione soggettiva dell’aggravante in questione all’odierno ricorrente, il Tribunale del riesame (pag. 49 dell’ordinanza impugnata) ha avuto cura di evidenziare che IM LL aveva costituito il sodalizio 10 contestato al capo OE) avvalendosi di un finanziamento di 300.000,00 euro prelevati dalle casse del clan Di AU da TA, il quale gestiva la cassa del sodalizio;
che l’indagato aveva acconsentito personalmente - su precisa richiesta dello stesso affiliato TA e anche quale corrispettivo della “protezione” ricevuta a seguito di un tentativo di estorsione subìto ad opera di un clan antagonista - a versare all’associazione mafiosa una percentuale concordata dei proventi derivanti dalle frodi carosello;
ha infine dato conto che entrambi i due EL LL avevano anche prestato un contributo alla consorteria mediante la fornitura di schede telefoniche intestate a prestanomi e la messa a disposizione dei locali della loro società Zerottantuno, deputati a luogo di scambio di comunicazioni con i latitanti del sodalizio. Il Collegio della cautela ha, pertanto, correttamente applicato i principi di diritto affermati da questa Corte nella sua più autorevole composizione (Sez.U, n. 8545 del 19/12/2019- dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01) in tema di agevolazione mafiosa che è aggravante “di tipo soggettivo e si sostanzia nella volontà specifica di favorire ovvero di facilitare, con il delitto posto in essere, l’attività del gruppo mafioso;
essa inerisce ai motivi a delinquere ed è caratterizzata da dolo intenzionale”, sicchè per la sua integrazione è necessario “che l’agente deliberi l’attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa” ed occorre che “tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale, all’esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all’art. 416 bis c.p. ed alla effettiva possibilità che l’azione illecita si inscriva nelle possibili utilità, anche non essenziali, al fine del raggiungimento dello scopo di tale compagine, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell’associazione”; si è ulteriormente precisato che “la finalità di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso - la cui realizzazione non è necessaria per l’integrazione dell’aggravante, sempre che sia accertata l’idoneità dell’azione in tal senso - non deve essere esclusiva, ben potendo accompagnarsi ad esigenze egoistiche e a qualsiasi finalità di vantaggio, assolutamente personale, che si coniughi con l’esigenza di agevolazione”. 5. Parimenti generica è l’ulteriore censura che attiene alla carenza di motivazione in punto di sussistenza di esigenze cautelari. Del tutto congruo è, invece, l’apparato argomentativo sviluppato al riguardo (pagg. 54-55 dell’ordinanza impugnata). Richiamata la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevista per i delitti aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen., il Tribunale del riesame ha correttamente e motivatamente ravvisato il pericolo di fuga ed il rischio di recidiva. 11 Quanto alla prima esigenza, ha dato conto che IM LL - immediatamente dopo la sua scarcerazione a seguito dell’annullamento, per motivi meramente formali, del primo provvedimento restrittivo – si era allontanato riparando negli Emirati Arabi ove risulta solo formalmente residente, avendo dichiarato dimora effettiva in Italia e ove era stato individuato e tratto in arresto, dopo alcuni mesi di ricerche, in esecuzione del secondo titolo cautelare. Quanto al pericolo di reiterazione, ha richiamato la concreta gravità del sistema di frode mediante costituzione ed organizzazione personale di un sodalizio operativo dal 2018 con assoluta professionalità, ampliato nel 2021 mediante accordi con altri gruppi associativi (in particolare con quello facente capo a MA e ME) ed ancora attivo nell’anno 2024, come emerso dall’esito delle perquisizioni a sorpresa, dalle chat rinvenute all’interno dei dispostivi sequestrati e dai servizi di osservazione eseguiti il giorno 12 novembre 2024 (e cioè due giorni prima della esecuzione del primo provvedimento restrittivo) che aveva documentato l’incontro tra i due EL LL con MA. Con tale compiuto apparato argomentativo la difesa ricorrente, ancora una volta, non si confronta e si limita a confutare, da un lato, il ravvisato concreto pericolo di fuga adducendo semplicemente che l’indagato è stato tratto in arresto negli Emirati Arabi ove da tempo aveva stabilito la sua residenza e, dall’altro, il ritenuto pericolo di reiterazione sostenendo il Tribunale avrebbe fondato tale esigenza sulla sola astratta gravità dei fatti, in contrasto con la motivazione rassegnata. 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il giorno 11/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente OL BO NA MA De NT
preso atto che si è proceduto con trattazione in camera di consiglio alla presenza delle parti, a seguito di rituale richiesta ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere OL BO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Aldo Molino, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
udito l’avv. Leopoldo Perone, difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha confermato, in sede di riesame, il provvedimento di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di IM LL emesso in data 03/06/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con riferimento: Penale Sent. Sez. 2 Num. 14401 Anno 2026 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 11/03/2026 2 -al delitto di associazione a delinquere transnazionale, aggravato ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen. sotto il profilo della agevolazione mafiosa del clan camorristico Di AU, sodalizio dedito al c.d. lavaggio dell’IVA intracomunitaria in Italia e all’estero attraverso la commissione di un numero indeterminato di delitti tributari ed in particolare di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, truffa e riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio dei relativi proventi e servendosi di una moltitudine di società cartiere e di società filtro;
in particolare l’imputazione provvisoria ipotizza a carico dell’indagato IM LL il ruolo di promotore, capo e organizzatore della articolazione napoletana di tale sodalizio deputata alla messa a disposizione di strutture adibite alla realizzazione di un sistema di frodi carosello e al reinvestimento dei capitali illeciti (capo OE di imputazione provvisoria); -ai reati fine di carattere fiscale contestati ai capi 18-25-92, aggravati dalla agevolazione mafiosa. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione IM LL, tramite i difensori di fiducia, articolando i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione di legge con riferimento agli artt. 416 cod. pen, 192, comma 2 e 273 cod. proc. pen., nonché l’omessa e manifesta illogicità della motivazione in punto di giudizio di gravità indiziaria in ordine alla sussistenza della associazione di cui al capo OE) e alla partecipazione ad essa dell’indagato nel ruolo contestato in imputazione provvisoria. Secondo le difese ricorrenti il Tribunale del riesame è incorso nella violazione delle consolidate coordinate ermeneutiche in tema di discrimine tra il reato associativo ed il concorso di persone nel reato e si è limitato a riepilogare gli elementi indiziari ( conversazioni intercettate, dichiarazioni rese da TA e da alcuni coindagati) senza spiegare le ragioni della sussunzione degli stessi nel paradigma di cui all’art. 416 cod. pen, restituendo, di fatto, una motivazione apparente, contraddittoria ed illogica. L’errore di fondo del provvedimento impugnato è quello di avere dato per scontata –senza alcuna indicazione di elementi investigativi a conforto - la preesistenza di un sodalizio criminoso in capo ai EL LL e a NC LL che poi nell’anno 2021 avrebbe tentato di espandere la sua operatività attraverso collaborazioni instaurate con altri gruppi criminali diretti da PA, Lo MA e RC ME. Il collegio della cautela ha così omesso di individuare gli elementi strutturali tipici della fattispecie associativa, operando l’equazione “contatto con altri gruppi per collaborazioni nelle frodi carosello” e, dunque, esistenza di un gruppo avente le caratteristiche di cui all’art. 416 cod. pen., per poi descrivere semplicemente un 3 meccanismo di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e, quindi, la mera esecuzione in concorso di più frodi tributarie. La presenza di contatti con altri soggetti non è sufficiente a configurare un vincolo associativo, come non lo è la gestione di società fittizie;
le stesse dichiarazioni di ME e CC richiamate nell’ordinanza impugnata descrivono rapporti con LL IM mai qualificati in termini di programmazione ed organizzazione comune di attività delittuose ma riconducibili ad occasionali accordi economici per rapporti commerciali. L’ordinanza impugnata è poi incorsa in una vistosa contradditorietà: ha valorizzato le dichiarazioni del collaboratore TA ritenendole di particolare rilievo in quanto tratteggiavano la struttura associativa facente capo ai due EL LL e a LL, l’epoca del suo avvio e l’operatività sino al 2019, salvo poi, invece, affermare che la gravità indiziaria per il reato associativo trovava fondamento non su tale apporto dichiarativo ma sulle attività investigative svolte e soprattutto sulle operazioni di intercettazione. Secondo la difesa ricorrente le propalazioni di TA narrano esclusivamente di fatti attribuibili ai due EL LL in epoca anteriore alla contestazione ma nulla delineano in ordine alla esistenza di una struttura organizzata e sono, inoltre, prive di riscontro. 2.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione di legge con riferimento agli artt. 416-bis.1 cod. pen, 192, comma 2 e 273 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al giudizio di gravità indiziaria in ordine alla sussistenza dell’aggravante della agevolazione mafiosa e alla sua riferibilità a IM LL. Secondo le difese ricorrenti, il Tribunale del riesame ha attribuito rilievo a circostanze non idonee a dimostrare che il sodalizio agisse anche con l’intento di agevolare il clan Di AU;
ancora una volta ha valorizzato le dichiarazioni di TA che, tuttavia, sono prive di riscontri proprio con riferimento alla percentuale del 2% dei proventi illeciti che sarebbe stata versata a tale consorteria mafiosa;
non sono conferme esterne le conversazioni intercettate n. 16157 del 30 marzo 2023, n. 23360 del 1 dicembre 2022 (entrambe con interlocutore Mazzatesta) e neppure il colloquio n. 459 del 18 ottobre 2021 con MA che il collegio della cautela ha valutato con salti logici e considerazioni contradditorie, fonti che sono inoltre contraddistinte da contenuti generici (richiamo a “quelli di Secondigliano”, “quelli di Marano”). La corretta interpretazione di tali dialoghi avrebbe, semmai, potuto condurre alla configurazione del c.d. metodo mafioso (tuttavia, escluso dall’ordinanza impugnata) ma non dell’aggravante della agevolazione. 4 Del pari, nessuna valenza confermativa esterna rivestono le vicende che riguardano LL e le dichiarazioni di ME che, al più, sorreggono altri passaggi del narrato reso da TA e cioè quello della sussistenza di un sistema di frode fiscale finalizzato al lavaggio dell’IVA. Emblematica della difficoltà di individuare riscontri è il ricorso da parte del Tribunale a una relazione al Parlamento del Ministro dell’interno redatta nell’anno 2023 che è un atto meramente informativo, mai confluito in alcuna notizia di reato, né tantomeno in provvedimenti della autorità giudiziaria, senza contare che, comunque, tale relazione attesta esclusivamente l’esistenza del sodalizio Di AU come ancora attivo sul territorio di Secondigliano. Il Tribunale ha poi imputato a IM LL l’aggravante della agevolazione, che è di natura soggettiva, in quanto questi aveva costituito il sodalizio contestato al capo sub 0E) e a tal scopo aveva richiesto, tramite il cugino, ed ottenuto un finanziamento che ben sapeva provenire dal clan Di AU. Assume la difesa ricorrente che non è dato comprendere come la “ritenuta” protezione possa avere agevolato il clan Di AU in termini di accrescimento;
che l’eventuale finanziamento è stato elargito a IM LL non dal clan ma da TA, che non emerge dunque alcuna volontà specificamente diretta a favorire un sodalizio mafioso ma, al più, comportamenti che solo indirettamente hanno avuto un riflesso sull’organizzazione criminale. Si deduce, infine, che l’esclusione della aggravante della agevolazione mafiosa comporterebbe il venire meno della presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ed imporrebbe una diversa valutazione con riferimento alla sussistenza di esigenze cautelari evidenziandosi comunque che l’ordinanza impugnata è carente di motivazione sotto il profilo del ritenuto pericolo di reiterazione in quanto parametrato esclusivamente sulla gravità dei reati e, con riferimento al ravvisato pericolo di fuga, fondato sul fatto che l’indagato sarebbe riparato all’estero, quando invece egli ha stabile residenza negli Emirati Arabi ove è stato rintracciato e tratto in arresto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. In ragione della natura delle doglianze proposte, è opportuno richiamare i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti restrittivi della libertà personale. Allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione 5 alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice della cautela abbia dato adeguatamente conto delle ragioni sulle quali si fonda l’affermazione di gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza del relativo costrutto argomentativo rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze investigative le quali non devono, tuttavia, assurgere a prova del reato ma è sufficiente siano idonee a fondare una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828, successivamente, ex multis, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Ne consegue che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato;
il controllo di legittimità non concerne, invece, né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati investigativi, onde sono inammissibili quelle doglianze che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice della cautela. 3. Tanto precisato, è generico il primo motivo di ricorso con il quale si deduce l’insussistenza, sul piano della gravità indiziaria, del sodalizio criminoso di cui al capo OE) e comunque della partecipazione ad esso di IM LL con ruolo apicale. 3.1. Quanto al primo profilo, va premesso che in sede di riesame non è stata contestata la configurazione della compagine associativa di cui al capo OE), ma solo quella del sodalizio federale e multilivello di cui al capo O) per il quale, tuttavia, l’indagato non è mai stato attinto da misura cautelare. Il Tribunale ha comunque adeguatamente condotto la verifica degli elementi indiziari che sorreggono la ricostruzione della associazione sub OE) e la censura prospettata sul punto nel ricorso qui in esame non si confronta con l’apparato argomentativo in fatto ed in diritto risolvendosi in una alternativa lettura di circostanze già esaminate dal giudice della cautela il quale, senza incorrere in illogicità evidenti, ha operato una valutazione aderente alle risultanze di indagine, ritenute, nel loro complesso, significative – con qualificata probabilità – della sussistenza di una articolazione napoletana servente rispetto al sodalizio federale di cui al capo O), da ricondurre allo schema legale del delitto di associazione per delinquere e composta da IM LL, con posizione apicale di promotore, capo ed organizzatore, unitamente a NC LL avente il medesimo ruolo e al fratello NN, quest’ultimo in qualità di partecipe. 6 Nell’ordinanza impugnata è in primo luogo puntualmente richiamato l’intero materiale investigativo. Sono riportate dapprima le conversazioni intercettate dal 2021 al 2023 che il Tribunale ha analizzato nella loro sequenza temporale e logica riportandone in gran parte il tenore testuale, unitamente alle dichiarazioni rese in quattro distinti interrogatori dal coindagato RC ME, capo della strutturata articolazione romana di cui all’imputazione provvisoria OB) e dalla sua collaboratrice NA CC. Tali portati dichiarativi sono stati sottoposti a puntuale vaglio di attendibilità con esito positivo in quanto lineari, costanti e dettagliati, provenienti da soggetti pienamente intranei al sistema di lavaggio dell’IVA in diretto contatto con IM LL e con LL ed in quanto accompagnati da significativi e plurimi riscontri individualizzanti costituiti non solo dalle attività captative che vedevano coinvolti proprio entrambi i EL LL ed il correo LL ma anche dai documenti (file excell) reperiti nel corso delle perquisizioni operate a carico di ME, dei suoi collaboratori e presso la Connex Italia s.r.l., sede operativa della articolazione associativa romana, che davano conto per tabulas della presenza delle società riferite al gruppo RU- LL nei prospetti redatti per la gestione del sistema illecito, dell’ impiego delle stesse per i cartolari passaggi di merce e della corresponsione, a titolo di compenso, di una quota dei profitti conseguiti dal meccanismo illecito. Alla valutazione di tali elementi il Tribunale del riesame ha accompagnato non solo le dichiarazioni di RI FA, il quale aveva riferito della filiera napoletana e del ruolo stabile dalla stessa rivestito nelle frodi carosello funzionali al sistema di lavaggio dell’IVA, ma anche il contenuto delle chat rinvenute in alcuni cellulari sequestrati ed i dati di posizionamento degli stessi che davano conto ulteriormente non solo di contatti diretti tra IM LL e i vari componenti della articolazione romana con confronto reciproco sulle modalità di confezionamento delle false fatture e sulla suddivisione dei profitti destinati a conti esteri, ma anche di un incontro dei due EL LL con MA, rappresentante della articolazione OD). Il collegio della cautela ha, infine, richiamato le dichiarazioni del collaboratore TA rese nel dicembre 2023, ritenute intrinsecamente attendibili e riscontrate proprio con riferimento alla figura dei due EL LL dal quadro delle intercettazioni già svolte, dalle dichiarazioni di ME, dagli accertamenti di polizia giudiziaria in punto di effettiva costituzione da parte di IM LL, tra il 2017 e 2019, di società impiegate per false fatturazioni e poi, nell’anno 2021, messe a disposizione di ME per la catena di lavaggio dell’Iva. 7 Ben diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, il Tribunale non si è affatto limitato ad una mera riepilogazione delle risultanze investigative ma ha proceduto alla analisi e valutazione congiunta dei dati emersi, ritenuti idonei, sul piano cautelare, a delineare il sodalizio contestato al capo OE), così escludendo l’ipotesi del mero concorso di persone in reati tributari. Ha in primo luogo dato conto della esistenza di una struttura composta dai due EL RU e da LL avviata a far tempo dal 2011 ed ancora in essere nel 2019, operante nel sistema di frodi carosello, previa creazione di società di comodo e, a tal riguardo, del tutto infondata è l’affermazione della difesa ricorrente secondo cui il collegio sarebbe incorso in un errore di fondo e cioè nell’avere dato per scontato la preesistenza di una operatività dei due EL LL e di LL nel settore delle frodi fiscali che, invece, è stata accuratamente verificata e desunta dalle dichiarazioni del collaboratore TA, unitamente al cristallino e decisivo tenore del colloquio intercettato in data 18/10/2021. Ha quindi evidenziato che tale struttura, da tempo esistente, aveva espanso la sua attività illecita nell’anno 2021 allorquando era stata progettata ed avviata una piena collaborazione con diversi gruppi criminali, a loro volta già attivi nel medesimo ambito (il sodalizio contestato al capo OB facente capo a ME e quello di cui al capo OD facente capo a MA e PA), così inserendosi proficuamente nelle catene di lavaggio dell’IVA; tale programmata espansione si era concretamente realizzata mettendo a disposizione le proprie società di comodo già esistenti e programmando la creazione di nuove società, con conseguente introito di una quota del profitto realizzato dal meccanismo di frode. Il complessivo compendio investigativo forniva, pertanto, gli indici tipici del sodalizio criminoso (pagg. 29 e 30 dell’ordinanza impugnata) e, segnatamente, una base strutturale rappresentata dalla messa a disposizione di una serie di società già costituite da parte degli esponenti di ciascun gruppo, una stabile e coordinata programmazione ed organizzazione comune da parte dei soggetti coinvolti secondo uno schema operativo collaudato di evasione fiscale, una ripartizione di compiti finalizzata alla attuazione di una serie indeterminata di frodi tributarie, una dotazione di mezzi e risorse, tra cui il reperimento di prestanome e parenti compiacenti per intestare le società, l’apertura di conto corrente per ciascuna società e la predisposizione di utenze dedicate per le comunicazioni di coordinamento e, infine, una suddivisione dei profitti con determinazione delle relative percentuali. Il collegio della cautela, pertanto, non si è affatto limitato ad attribuire rilievo a meri contatti tra soggetti e a dare conto di occasionali rapporti tra operatori commerciali, come riduttivamente prospettato nel ricorso senza alcun reale confronto con l’ordinanza impugnata la quale, invece, con argomentare compiuto 8 e immune da manifesti vizi illogici, ha ricondotto gli elementi indiziari raccolti nel paradigma legale di cui all’art. 416 cod. pen., applicando correttamente il principio secondo cui l’elemento distintivo fra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è rappresentato dal carattere dell’accordo criminoso, che, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’art. 416 cod. pen., deve essere stabile e finalizzato alla costituzione o al sostegno di una struttura collettiva idonea alla realizzazione di un programma delittuoso indeterminato, condiviso tra i partecipi, con permanenza del vincolo associativo anche dopo la commissione dei singoli reati, mentre nel concorso di persone nel reato continuato l’accordo illecito è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso. 3.2. Quanto alla ritenuta partecipazione di IM LL al configurato sodalizio con il ruolo di promotore ed organizzatore, il ricorso non prospetta alcuna specifica deduzione limitandosi alla censura di tale assunto, senza indicare le ragioni di diritto ed i dati di fatto che la sorreggono. Risulta, pertanto, totalmente omesso il confronto con l’ampio apparato argomentativo contenuto nella ordinanza impugnata (pagg. 39-42) laddove è evidenziato che l’odierno ricorrente non solo era stato il principale artefice del sodalizio al suo esordio (come riferito dal collaboratore TA), ma ne aveva curato personalmente l’espansione mettendo a disposizione delle catene di lavaggio dell’IVA le società cartiere di cui già aveva disponibilità, ponendosi come interlocutore privilegiato con gli altri gruppi criminali alleati, assumendo il controllo di talune missing trader e seguendo anche la rendicontazione e suddivisione dei profitti conseguiti alla realizzazione del programma criminoso (come svelato da numerose chiarissime conversazioni intercettate, puntualmente indicate nei numeri progressivi, e dalle dichiarazioni del coindagato ME). 4. Altrettanto generico è il secondo motivo di ricorso con il quale si censura la ritenuta sussistenza, sul piano della gravità indiziaria, dell’aggravante della agevolazione mafiosa e, comunque, l’imputabilità soggettiva della stessa a IM LL. Quanto al primo profilo, il Tribunale del riesame (pagg. 46-48 dell’ordinanza impugnata) ha correttamente affermato, in aderenza alle risultanze investigative, che l’operatività del gruppo associativo RU aveva determinato l’accrescimento patrimoniale ed il consolidamento del clan Di AU, la cui esistenza e concreta operatività all’epoca dei fatti per cui si procede risultava affermata in provvedimenti giudiziari anche irrevocabili, ma era anche ricavabile da altre fonti di conoscenza qualificate (le recenti note investigative richiamate nell’ordinanza cautelare genetica e la relazione al Parlamento del Ministero dell’Interno dell’anno 2023). 9 In particolare, ha evidenziato che tale clan aveva per lungo tempo incamerato, tramite l’affiliato TA, una quota dei profitti derivanti dalla attività illecita condotta in forma organizzata dai EL LL, segnatamente una percentuale pari al 2%, impiegata dal sodalizio anche per il sostegno alle famiglie dei detenuti. In tal senso si era, infatti, espresso proprio il collaboratore TA, a pieno titolo intraneo all’associazione mafiosa, il cui portato dichiarativo è stato ritenuto attendibile dal collegio della cautela anche rispetto a tale profilo in quanto riscontrato da alcune conversazioni intercettate in ambientale (18 ottobre 2021, presente anche IM LL, 1 dicembre 2022 e 30 marzo 2023), le quali attestavano inequivocabilmente che la società Mattel, pacificamente riconducibile a IM LL ed impiegata nelle catene di ripulitura dell’IVA, era “proprietà della camorra” e che, più in generale, le strutture facenti capo alla filiera napoletana dei LL avevano un forte legame con il clan Di AU, nonostante l’adozione di cautele per schermarne la riferibilità. E’ dunque del tutto destituito di fondamento l’assunto difensivo secondo cui le dichiarazioni di TA sarebbero prive di conferme esterne con riferimento al versamento da parte del gruppo LL di una percentuale dei proventi illeciti in favore della consorteria mafiosa. Al riguardo, è opportuno ricordare che, secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, nella fase delle indagini preliminari, i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare possono fondarsi sulla dichiarazione di un collaborante, se precisa, coerente e circostanziata, che abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, tali da rendere verosimile il contenuto della dichiarazione (Sez. 2, n. 16183 del 01/02/2017, Fiore, Rv. 269987; Sez. 1, n. 16792 del 09/04/2010, Sacco, Rv. 246948). Peraltro, essendo la verifica in esame pertinente ad una fase segnata dalla "fluidità" dell'incolpazione, in cui non è richiesta certezza della colpevolezza ed è invece sufficiente al riguardo un consistente grado di probabilità, la "individualizzazione" del riscontro può essere anche solo tendenziale o parziale (Sez.4, n. 22740 del 16/07/2020, Balla, Rv.279515). Non consentita, in quanto questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, è poi la censura dedotta nel ricorso in punto di interpretazione del significato delle tre conversazioni intercettate, che il Tribunale ha individuato quale riscontro al portato dichiarativo di TA e alle quali ha attribuito (trascrivendole nel loro tenore testuale, per la parte di interesse) un contenuto pienamente conforme a quello reale. Quanto al profilo della imputazione soggettiva dell’aggravante in questione all’odierno ricorrente, il Tribunale del riesame (pag. 49 dell’ordinanza impugnata) ha avuto cura di evidenziare che IM LL aveva costituito il sodalizio 10 contestato al capo OE) avvalendosi di un finanziamento di 300.000,00 euro prelevati dalle casse del clan Di AU da TA, il quale gestiva la cassa del sodalizio;
che l’indagato aveva acconsentito personalmente - su precisa richiesta dello stesso affiliato TA e anche quale corrispettivo della “protezione” ricevuta a seguito di un tentativo di estorsione subìto ad opera di un clan antagonista - a versare all’associazione mafiosa una percentuale concordata dei proventi derivanti dalle frodi carosello;
ha infine dato conto che entrambi i due EL LL avevano anche prestato un contributo alla consorteria mediante la fornitura di schede telefoniche intestate a prestanomi e la messa a disposizione dei locali della loro società Zerottantuno, deputati a luogo di scambio di comunicazioni con i latitanti del sodalizio. Il Collegio della cautela ha, pertanto, correttamente applicato i principi di diritto affermati da questa Corte nella sua più autorevole composizione (Sez.U, n. 8545 del 19/12/2019- dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01) in tema di agevolazione mafiosa che è aggravante “di tipo soggettivo e si sostanzia nella volontà specifica di favorire ovvero di facilitare, con il delitto posto in essere, l’attività del gruppo mafioso;
essa inerisce ai motivi a delinquere ed è caratterizzata da dolo intenzionale”, sicchè per la sua integrazione è necessario “che l’agente deliberi l’attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa” ed occorre che “tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale, all’esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all’art. 416 bis c.p. ed alla effettiva possibilità che l’azione illecita si inscriva nelle possibili utilità, anche non essenziali, al fine del raggiungimento dello scopo di tale compagine, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell’associazione”; si è ulteriormente precisato che “la finalità di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso - la cui realizzazione non è necessaria per l’integrazione dell’aggravante, sempre che sia accertata l’idoneità dell’azione in tal senso - non deve essere esclusiva, ben potendo accompagnarsi ad esigenze egoistiche e a qualsiasi finalità di vantaggio, assolutamente personale, che si coniughi con l’esigenza di agevolazione”. 5. Parimenti generica è l’ulteriore censura che attiene alla carenza di motivazione in punto di sussistenza di esigenze cautelari. Del tutto congruo è, invece, l’apparato argomentativo sviluppato al riguardo (pagg. 54-55 dell’ordinanza impugnata). Richiamata la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevista per i delitti aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen., il Tribunale del riesame ha correttamente e motivatamente ravvisato il pericolo di fuga ed il rischio di recidiva. 11 Quanto alla prima esigenza, ha dato conto che IM LL - immediatamente dopo la sua scarcerazione a seguito dell’annullamento, per motivi meramente formali, del primo provvedimento restrittivo – si era allontanato riparando negli Emirati Arabi ove risulta solo formalmente residente, avendo dichiarato dimora effettiva in Italia e ove era stato individuato e tratto in arresto, dopo alcuni mesi di ricerche, in esecuzione del secondo titolo cautelare. Quanto al pericolo di reiterazione, ha richiamato la concreta gravità del sistema di frode mediante costituzione ed organizzazione personale di un sodalizio operativo dal 2018 con assoluta professionalità, ampliato nel 2021 mediante accordi con altri gruppi associativi (in particolare con quello facente capo a MA e ME) ed ancora attivo nell’anno 2024, come emerso dall’esito delle perquisizioni a sorpresa, dalle chat rinvenute all’interno dei dispostivi sequestrati e dai servizi di osservazione eseguiti il giorno 12 novembre 2024 (e cioè due giorni prima della esecuzione del primo provvedimento restrittivo) che aveva documentato l’incontro tra i due EL LL con MA. Con tale compiuto apparato argomentativo la difesa ricorrente, ancora una volta, non si confronta e si limita a confutare, da un lato, il ravvisato concreto pericolo di fuga adducendo semplicemente che l’indagato è stato tratto in arresto negli Emirati Arabi ove da tempo aveva stabilito la sua residenza e, dall’altro, il ritenuto pericolo di reiterazione sostenendo il Tribunale avrebbe fondato tale esigenza sulla sola astratta gravità dei fatti, in contrasto con la motivazione rassegnata. 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il giorno 11/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente OL BO NA MA De NT