Sentenza 26 maggio 2011
Massime • 1
È abnorme l'ordinanza con la quale il tribunale, investito di una richiesta di rito abbreviato condizionata alla dichiarazione di inutilizzabilità di un atto allegato al fascicolo per il dibattimento, ammetta l'imputato al rito abbreviato non condizionato, e ciò perchè la richiesta di rito abbreviato non può essere condizionata a declaratorie di inutilizzabilità. (In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che la richiesta doveva essere rigettata "in toto").
Commentario • 1
- 1. Giudizio abbreviato, condizione sospensiva, revoca, prova, inutilizzabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/05/2011, n. 21803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21803 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco Presidente del 26/05/2011
Dott. ROMIS Vincenzo rel. Consigliere SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio Consigliere N. 865
Dott. BIANCHI Luisa Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VITELLI CASELLA Luca Consigliere N. 5630/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FF LU, N. IL 16/05/1974;
avverso l'ordinanza n. 5/2011 TRIBUNALE di NOLA, del 19/01/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dptt. VINCENZO ROMIS;
lette le conclusioni del PG Dott. Geraci Vincenzo, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
OSSERVA
OF LU veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Nola per rispondere del reato di cui all'art. 187 C.d.S..
Al dibattimento, all'udienza del 19 gennaio 2011, esaurita la fase del controllo della costituzione delle parti ad opera del Giudice, e dopo la dichiarazione di contumacia dell'imputato, il difensore di quest'ultimo avanzava richiesta di rito abbreviato, condizionato alla dichiarazione di inutilizzabilità dell'annotazione di P.G. nella parte in cui risultavano riportate le dichiarazioni rese dal OF nell'immediatezza del fatto. Il Tribunale, con ordinanza resa all'udienza stessa, muovendo dal rilievo che "la richiesta di rito abbreviato condizionato riguarda solo l'attività di integrazione probatoria, non declaratorie di inutilizzabilità (patologiche) sempre suscettibili di essere emesse a prescindere da richieste di parte", riqualificava la richiesta difensiva come richiesta di rito abbreviato semplice e - osservando che è "sempre diritto delle difese dedurre violazioni procedimentali incidenti sull'utilizzabilità di atti istruttori" - ammetteva l'imputato al rito abbreviato, disponendo l'acquisizione del fascicolo del P.M. e rinviando per la sola discussione all'udienza del 16 febbraio 2011. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del OF denunciando violazione di legge sul rilievo dell'abnormità dell'impugnato provvedimento. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento muovendo dal presupposto dell'abnormità dell'atto. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
Non vi è dubbio sulla singolarità della richiesta di rito abbreviato per come formulata nell'interesse del OF, posto che, come esattamente rilevato dal Tribunale, la subordinazione della richiesta di abbreviato riguarda esclusivamente l'integrazione probatoria (secondo la testuale disposizione di cui all'art. 438, comma 5), e quindi non è prevista una richiesta di abbreviato subordinato ad una declaratoria di inutilizzabilità di atti. Ma è altrettanto evidente l'abnormità dell'impugnato provvedimento posto che il giudice, a fronte di una richiesta di abbreviato non accoglibile perché formulata al di fuori degli schemi previsti dalla legge (per certi versi dunque anch'essa "abnorme") - non avrebbe potuto fare altro che rigettare la richiesta stessa lasciando quindi all'imputato libertà di opzione in ordine alla strategia difensiva da adottare (ivi compresa la scelta di altro rito alternativo): ed invero, in forza dell'art. 438 c.p.p., il giudice non può fare altro che accogliere "in toto" o rigettare la richiesta di abbreviato condizionato. In materia si è già più volte espressa questa Corte che ha enunciato il condivisibile principio secondo cui è abnorme il provvedimento del giudice che accolga solo in parte la richiesta di giudizio abbreviato dell'imputato subordinata ad integrazione probatoria, in quanto al giudice non è riconosciuta altra soluzione tra quella dell'accoglimento o quella del rigetto dell'istanza e ogni eventuale diversa decisione incide irrimediabilmente e arbitrariamente sulle strategie difensive dell'imputato ("ex plurimis", cfr. Sez. 5, n. 15091 del 19/02/2003 Cc. - dep. 31/03/2003 - Rv. 224378). Trattasi all'evidenza di abnormità c.d. "strutturale" in quanto relativa a provvedimento emesso dal giudice al di fuori dei casi consentiti. La rilevata abnormità, in quella sede determinatasi, rende l'atto ricorribile per cassazione (cfr. Sez. 1, n. 2877 del 12/01/2005 Cc. - dep. 28/01/2005 - Rv. 230557). Conclusivamente, l'impugnato provvedimento deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Nola per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Nola per l'ulteriore corso.
Roma, 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011