Sentenza 10 aprile 1998
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, l'art. 325, ultimo comma, cod. proc. pen. dispone che il ricorso per cassazione non ha effetto sospensivo dell'ordinanza impugnata. Ne consegue che, se il tribunale, in sede di riesame, abbia annullato l'ordinanza impositiva del vincolo del sequestro, l'esecutività di tale provvedimento non può essere interrotta dalla sentenza con la quale la Corte di cassazione annulli con rinvio l'ordinanza del giudice del riesame, con l'ulteriore conseguenza che l'effetto ripristinatorio della misura può conseguire soltanto dalla pronuncia del giudice di rinvio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/04/1998, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Pasquale TROJANO Presidente del 10.4.1998
1. Dott. Renato FULGENZI Consigliere SENTENZA
2. " Bruno OLIVA " N. 1336
3. " Ugo Luigi SCELFO " REGISTRO GENERALE
4. " Stefano BIELLI (rel.) " N. 42062/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da MA AN, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 19.9.1997 del BU di Vibo Valentia Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Stefano Bielli Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Giuseppe Veneziano che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 21.11.1995 la polizia giudiziaria sottoponeva a sequestro (convalidato dal P.M. il 23.11.1997) gli autoveicoli targati MI 62871M e CZ 205366, in quanto corpo del reato di cui all'art. 648 c.p. A seguito di istanza di riesame dell'interessato CR AN, il BU di Vibo Valentia, con ordinanza del 9.12/12/1995, revocava il provvedimento di sequestro. Su ricorso del P.M., la Corte di Cassazione, con sentenza del 20.2.1996 annullava l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al BU del riesame.
In data 9.12.1996, su disposizione del P.M., la polizia giudiziaria ripristinava il vincolo sugli autoveicoli sopra menzionati.
Con provvedimento del 27.12.1996 il BU di Vibo Valentia dichiarava inammissibile l'istanza di riesame presentata dal CR. Quest'ultimo ricorreva per cassazione e la Corte di legittimità, con sentenza del 19.5.1997 annullava con rinvio allo stesso BU per nuovo esame della globale questione riguardante l'originario sequestro della polizia giudiziaria e la convalida del P.M.
Con ordinanza del 19.9.1997, il BU di Vibo Valentia, rilevato che i due veicoli erano uno privo della targhetta identificativa del costruttore e l'altro con i numeri del telaio alterati e con assemblamento di pezzi di dubbia provenienza, così da giustificare l'astratta configurazione del reato di ricettazione a carico di chi ne aveva la disponibilità, riteneva che quanto sequestrato costituisse corpo di reato e che i veicoli ove fossero rimasti nella disponibilità del CR potessero essere facilmente alterati e modificati. Concludeva, pertanto, per il rigetto delle istanze di riesame.
Ricorre per Cassazione il CR deducendo la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, risultanti dal testo della decisione, in quanto la decisione della Corte di Cassazione non aveva capacità ripristinatoria e non aveva determinato la reviviscenza automatica dei sequestri originariamente revocati e, di conseguenza il BU (con l'ordinanza impugnata) aveva omesso di valutare l'operato della polizia giudiziaria come atto autonomo ed originario. Il ricorrente, sul presupposto dell'autonomia del sequestro del 9.12.1996, lamenta una serie di illegittimità: l'effettuazione, da parte della polizia giudiziaria, del sequestro senza che ricorressero i casi di necessità ed urgenza previsti dalla legge;
la mancanza della successiva convalida ad opera del P.M.; la non ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 253 c.p.p.;
la mancanza di motivazione del sequestro suddetto;
l'inconfigurabilità della delega conferita alla polizia giudiziaria quale decreto di sequestro;
la mancanza negli operatori di polizia giudiziaria che avevano eseguito il sequestro della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ex art. 253, 3^ co., c.p.p.. Chiede, in conclusione, l'annullamento dell'impugnata decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente ha impostato le sue censure all'ordinanza impugnata sul presupposto che i sequestri del 21.11.1995 abbiano perso efficacia e che l'attività della polizia giudiziaria del 9.12.1996 costituisca un nuovo provvedimento di acquisto: le doglianze riguardano esclusivamente tale "nuovo" sequestro ed attengono soltanto al mancato rispetto, per quest'ultimo, delle forme di legge. Nessun rilievo riguarda la legittimità degli originari sequestri del 21.11.1995.
Occorre però constatare che è infondato il presupposto su cui si basa il ricorrente: l'attività del 9.12.1996 non costituisce un nuovo sequestro, ma una mera attività esecutiva conseguenti al ripristino di efficacia degli originari sequestri del 21.11.1995 correlato alla pronuncia di questa Corte in data 19.5.1997. Al riguardo sussiste il vincolo derivante, dal principio di diritto fissato in questo procedimento da Cass. 19.5.1997, secondo la quale "il ripristino del vincolo derivava dalla rinnovata efficacia dell'originaria attività della polizia giudiziaria e del P.M.", dopo l'annullamento del 20.2.1996. Se, perciò, si è in presenza di una "rinnovata efficacia" dei sequestri del 21.11.1995 e non già di un autonomo sequestro eseguito il 9.12.1996, diventano inconferenti le censure rivolte dal ricorrente all'insussistente "nuovo sequestro". Ciò comporta il rigetto del ricorso.
2. Va precisato, per completezza di motivazione, che il ricorso non si sarebbe potuto accogliere neppure nel caso in cui, in difetto della vincolatività del principio fissato con la citata sentenza 19.5.1997, si fosse ritenuto di estendere alle misure cautelari reali l'orientamento seguito in tema di misure cautelari personali da Cass.18.10.1995, OD (rv 203321), Cass. 11.12.1995, IT (rv
204138), Cass. 8.1.1996, AN (rv 204005), Cass. 29.10.1996, RA (rv 206860).
Secondo tale orientamento, l'esecutività dell'ordinanza con cui il BU, in sede di riesame, abbia annullato la misura cautelare, non può essere interrotta dall'annullamento con rinvio, ad opera della Cassazione, di siffatto provvedimento: solo l'esito della fase rescissoria è in grado di incidere definitivamente sullo status libertatis, sancendone l'intangibilità oppure facendo rivivere l'originaria misura coercitiva, dal momento che le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno effetto sospensivo (art. 588, 2^ co., c.p.p.) e la sentenza di annullamento con rinvio non ha carattere di definitività, attenendo solo alla fase rescindente dell'impugnazione. Tuttavia, anche ad applicare tale principio alle misure cautelari reali (l'art. 325 u. co. c.p.p. pone una regola analoga, per quanto qui interessa, all'art. 588, 2^ co., c.p.p.), nella specie si è esaurita nelle more la fase rescissoria con una pronuncia di conferma degli originari sequestri. Contro tale decisione il ricorrente non ha sollevato alcuna doglianza, con la conseguenza che si è ripristinata l'efficacia dei sequestri senza impugnative, rendendo così inammissibile per carenza di interesse la censura di abnormità (v. Cass. 11.12.1995, IT, citata) del provvedimento del P.M. di esecuzione del sequestro prima della pronuncia rescissoria del giudice del rinvio nonché le censure rivolti contro un inesistente "nuovo sequestro": i beni resterebbero comunque assoggettati al vincolo degli originari sequestri.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 1998