Sentenza 12 aprile 2000
Massime • 1
In tema di evasione dagli arresti domiciliari, il rientro dell'evaso, dopo qualche ora, presso la propria abitazione, non è fatto che integri l'attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., la quale ricorre solo nella ipotesi di costituzione in carcere o di consegna a una autorità che abbia l'obbligo di provvedere alla successiva traduzione dell'evaso, e non quando il rientro nella propria abitazione avvenga "clam et furtiviter", nel tentativo di non rivelare la pregressa evasione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/04/2000, n. 8721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8721 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 12/4/2000
1. Dott. LUIGI SANSONE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. UGO SCELFO - Consigliere - N. 783
3. Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA MILO - rel. Consigliere - N. 48192/1999
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da MA AU, nato a [...] il [...], avverso la sentenza 6/10/1999 della Corte di Appello di Napoli, Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'innammissibilità del ricorso;
il difensore avv. G. Iacobelli non è comparso
Fatto e Diritto
Avverso la sentenza 6/10/1999 della Corte di Appello di Napoli, confermativa di quella in data 10/6/1998 del Pretore di Avellino, che, all'esito del rito abbreviato, aveva dichiarato AU MA colpevole del reato di cui all'art. 385/3^ c.p e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione, ha proposto per Cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e ha dedotto: 1) violazione degli artt. 566/7^ e 178 lett.c.) c.p.p., non essendo stato concesso, in primo grado, un congruo termine a difesa;
2) mancanza di motivazione sulla responsabilità; 3) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla denegata concessione dell'attenuante di cui all'art. 385/4^ c.p. e delle attenuanti generiche, nonché in relazione all'entità della pena. All'odierna udienza pubblica, assente il difensore dell'imputato, il P.G. ha concluso come da epigrafe.
Il ricorso non è fondato.
Non sussiste la nullità di giudizio di 1^ grado e, conseguentemente, di quello di appello, per mancata concessione del termine a difesa, che la norma all'epoca vigente (art. 566/7^ c.p.p.) e quella attualmente in vigore (art. 558/7^ c.p.p.) prevedono per il giudizio direttissimo. Ed invero, a tale termine, che pure il Pretore accordò nei limiti di un'ora, in considerazione dei pochi atti da esaminare e della modestia del fatto, la difesa dell'imputato, esercitando una sua legittima "facoltà", rinunciò espressamente e richiese il rito abbreviato, così come si evince dal relativo verbale d'udienza. Tale libera scelta difensiva non può essere rinnegata, per inferirne una presunta ed inesistente violazione del diritto di difesa. Il giudizio di colpevolezza è stato fondato su dati di fatto chiari e certi, che non lasciano spazio a dubbi di sorta: il MA, che era in stato di restrizione domiciliare, fu sorpreso fuori dell'abitazione e, alla vista dei carabinieri, si dette a precipitosa fuga e fece perdere le proprie tracce, protraendo così la condotta di evasione.
Il rientro dell'imputato, dopo qualche ora, presso la propria abitazione non è fatto che integri gli estremi dell'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 385 c.p., non accordata correttamente dal giudice di merito. tale attenuante, infatti, ricorre solo nell'ipotesi di costituzione in carcere o di consegna ad un'autorità che abbia l'obbligo di provvedere alla successiva traduzione dell'evaso (cfr. Cass. S.U. 10/12/1993 n. 11343), non quando il rientro nella propria abitazione avvenga "clam e furtiviter", nel tentativo magari di non rilevare la pregressa evasione. La mancata concessione delle attenuanti generiche e la scelta sanzionatoria, in quanto espressione di un motivato giudizio di merito, non sono censurabili in questa sede.
A rigetto del ricorso, consegue la condanna del MA alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2000