Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/04/2000, n. 8721
CASS
Sentenza 12 aprile 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di evasione dagli arresti domiciliari, il rientro dell'evaso, dopo qualche ora, presso la propria abitazione, non è fatto che integri l'attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., la quale ricorre solo nella ipotesi di costituzione in carcere o di consegna a una autorità che abbia l'obbligo di provvedere alla successiva traduzione dell'evaso, e non quando il rientro nella propria abitazione avvenga "clam et furtiviter", nel tentativo di non rivelare la pregressa evasione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/04/2000, n. 8721
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8721
    Data del deposito : 12 aprile 2000

    Testo completo