Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2011, n. 29259
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Sentenza 18 maggio 2011

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In tema di reati di falso, la previsione di cui all'art. 88 disp. att. cod. proc. pen. - prevedendo che i biglietti di banca, dei quali il giudice accerti la falsità ed ordini la confisca, debbono essere trasferiti alla Banca d'Italia a cura della cancelleria - preclude all'autorità giudiziaria di provvedere sulla sorte di tali biglietti ed impone la trasmissione degli stessi alla Banca d'Italia o alla sezione della tesoreria provinciale più vicina, immediatamente dopo che il provvedimento del giudice sia divenuto esecutivo. Ne consegue che l'ordine dell'autorità giudiziaria di distruzione delle banconote contraffatte e confiscate si traduce in un eccesso di potere, il quale, tuttavia, non esplicando alcun effetto sul processo formativo del patto ex art. 444 cod. proc. pen., è emendabile mediante l'annullamento senza rinvio della sentenza ex art. 620, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., ed il contestuale ordine di trasmissione delle banconote contraffatte alla Banca d'Italia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2011, n. 29259
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29259
    Data del deposito : 18 maggio 2011

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