Sentenza 18 maggio 2011
Massime • 1
In tema di reati di falso, la previsione di cui all'art. 88 disp. att. cod. proc. pen. - prevedendo che i biglietti di banca, dei quali il giudice accerti la falsità ed ordini la confisca, debbono essere trasferiti alla Banca d'Italia a cura della cancelleria - preclude all'autorità giudiziaria di provvedere sulla sorte di tali biglietti ed impone la trasmissione degli stessi alla Banca d'Italia o alla sezione della tesoreria provinciale più vicina, immediatamente dopo che il provvedimento del giudice sia divenuto esecutivo. Ne consegue che l'ordine dell'autorità giudiziaria di distruzione delle banconote contraffatte e confiscate si traduce in un eccesso di potere, il quale, tuttavia, non esplicando alcun effetto sul processo formativo del patto ex art. 444 cod. proc. pen., è emendabile mediante l'annullamento senza rinvio della sentenza ex art. 620, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., ed il contestuale ordine di trasmissione delle banconote contraffatte alla Banca d'Italia.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2011, n. 29259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29259 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 18/05/2011
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 769
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 379/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste;
avverso la Sentenza del Tribunale di Pordenone del 13.1.2010;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
lette le Requisitorie del PG. (Cons. Dott. Passacantando) che ha concluso per il l'accoglimento del ricorso.
IN FATTO
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste, ha interposto ricorso avverso la Sentenza del Tribunale di Pordenone del 13.1.2010 emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., nel proc. a carico di NH MI UN, imputato della violazione dell'art. 455 c.p.. Egli si duole della confisca sulle banconote falsificate in sequestro, dovendosi, ai sensi dell'art. 88 disp. att. cod. pen. dovendosi per esse disporre la trasmissione all'istituto di emissione.
Il ricorso è fondato.
Come ha già deciso questa Corte (Cass. pen., sez. 5, 11 aprile 2003, Scognamiglio, Ced Cass., 224776), l'art. 88 disp. att. c.p.p. (D.Lgs. n. 271 del 1989) - prevedendo che i biglietti di banca, dei quali il giudice accerti la falsità ed ordini la confisca, debbono essere trasferiti alla banca d'Italia a cura della Cancelleria - preclude all'autorità giudiziaria di provvedere sulla sorte di tali biglietti ed impone la trasmissione degli stessi alla Banca d'Italia o alla sezione della tesoreria provinciale più vicina, immediatamente dopo che il provvedimento del giudice sia divenuto esecutivo;
ne consegue che l'ordine dell'autorità giudiziaria di distruzione delle banconote contraffatte e confiscate si traduce in un eccesso di potere, il quale, tuttavia, non esplicando alcun effetto sul processo formativo del patto ex art. 444 c.p.p., è emendabile mediante l'annullamento senza rinvio della sentenza ex art. 620 c.p.p., lett. c) ed il contestuale ordine di trasmissione delle banconote contraffatte alla banca d'Italia.
Donde l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione della confisca delle banconote in atti e la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia, per quanto di sua competenza.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione del sequestro e confisca delle banconote in atti, e dispone la trasmissione delle medesime alla Banca d'Italia, per quanto di sua competenza.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011