Cass. civ., sez. I, sentenza 09/01/2004, n. 111
CASS
Sentenza 9 gennaio 2004

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Qualora la parte abbia proposto ricorso incidentale in forma condizionata all'accoglimento del ricorso principale in riferimento ad una questione logicamente preliminare rispetto ad ogni altra, la Corte di cassazione deve esaminare e decidere con priorità tale ricorso, senza tenere conto della sua subordinazione all'accoglimento del ricorso principale (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la questione sollevata con il ricorso incidentale, avente od oggetto l'applicabilità alla fattispecie del diritto austriaco, fosse preliminare rispetto a tutte le altre proposte con il ricorso principale).

Il contratto di compravendita a termine di valuta estera non è caratterizzato dalla funzione di scambio al fine di contenimento del rischio che, normalmente, connota i cd. 'swaps' e neppure configura un'operazione avente ad oggetto valori mobiliari nell'accezione con cui questo termine era contenuto nella legge n. 1 del 1991 (nella specie, applicabile 'ratione temporis') e, quindi, per esso non sussiste l'obbligo della forma scritta, richiesta dall'art. 6, lettera c), di detta legge esclusivamente per i cosiddetti "contratti quadro" o "normativi", aventi ad oggetto la regolamentazione generale del servizio prestato dall'intermediario in favore del cliente.

In materia di conoscenza da parte del giudice italiano del diritto straniero, ai giudizi iniziati anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 218 del 1995, in virtù dell'art. 72, non si applica il principio stabilito dall'art. 14 della medesima legge, secondo il quale è compito del giudice accertare il contenuto delle norme straniere applicabili alla fattispecie, avvalendosi, eventualmente, di informazioni acquisite attraverso il Ministero della giustizia; pertanto, in detti giudizi grava sulla parte che chiede l'applicazione di una legge straniera l'onere di indicarla e di produrre la documentazione relativa e, in mancanza, il giudice, se non sia in grado di avere diretta conoscenza della normativa straniera sulla scorta degli elementi acquisiti agli atti o per propria diretta conoscenza, deve applicare le leggi italiane.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 09/01/2004, n. 111
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 111
Data del deposito : 9 gennaio 2004

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