Sentenza 9 gennaio 2004
Massime • 3
Qualora la parte abbia proposto ricorso incidentale in forma condizionata all'accoglimento del ricorso principale in riferimento ad una questione logicamente preliminare rispetto ad ogni altra, la Corte di cassazione deve esaminare e decidere con priorità tale ricorso, senza tenere conto della sua subordinazione all'accoglimento del ricorso principale (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la questione sollevata con il ricorso incidentale, avente od oggetto l'applicabilità alla fattispecie del diritto austriaco, fosse preliminare rispetto a tutte le altre proposte con il ricorso principale).
Il contratto di compravendita a termine di valuta estera non è caratterizzato dalla funzione di scambio al fine di contenimento del rischio che, normalmente, connota i cd. 'swaps' e neppure configura un'operazione avente ad oggetto valori mobiliari nell'accezione con cui questo termine era contenuto nella legge n. 1 del 1991 (nella specie, applicabile 'ratione temporis') e, quindi, per esso non sussiste l'obbligo della forma scritta, richiesta dall'art. 6, lettera c), di detta legge esclusivamente per i cosiddetti "contratti quadro" o "normativi", aventi ad oggetto la regolamentazione generale del servizio prestato dall'intermediario in favore del cliente.
In materia di conoscenza da parte del giudice italiano del diritto straniero, ai giudizi iniziati anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 218 del 1995, in virtù dell'art. 72, non si applica il principio stabilito dall'art. 14 della medesima legge, secondo il quale è compito del giudice accertare il contenuto delle norme straniere applicabili alla fattispecie, avvalendosi, eventualmente, di informazioni acquisite attraverso il Ministero della giustizia; pertanto, in detti giudizi grava sulla parte che chiede l'applicazione di una legge straniera l'onere di indicarla e di produrre la documentazione relativa e, in mancanza, il giudice, se non sia in grado di avere diretta conoscenza della normativa straniera sulla scorta degli elementi acquisiti agli atti o per propria diretta conoscenza, deve applicare le leggi italiane.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/01/2004, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE NR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRAMSCI 36, presso l'avvocato MAURIZIO CALÒ, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CHRISTOPH SENONER, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RAIFFEISEN LANDESBANK TIROL GENMBH;
- intimato -
sul 2^ ricorso n^ 01/01/6634 proposto da:
RAIFFEISEN LANDESBANK TIROL GENMBH, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, selettivamente domiciliato in ROMA VIA F. COMFALONIERI 5, presso l'avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato REINHART VOLGGER, giusta procura speciale per Notaio Artur Kraxner rep. 631/2001 del 22.2.01;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
VE NR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 191/00 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di BOLZANO, depositata il 14/12/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2003 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito per il ricorrente l'Avvocato CALÒ che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l'avvocato MANZI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale condizionato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 21 luglio 1992 il sig. CO NI stipulò con l'istituto di credito austriaco Raiffeisen Landesbank OL Gen.m.b.H., con sede in Innsbruck (in prosieguo, per brevità, designato solo come OL ), un contratto di acquisto a termine di dollari statunitensi, ad un cambio prefissato, con scadenza al 24 agosto 1992. Altri contratti di compravendita a termine di divisa statunitense furono stipulati tra le stesse parti nei mesi successivi, con diverse indicazioni di tassi di cambio e di scadenze (talvolta prorogate), l'ultima delle quali al 14 gennaio 1993. Nel corso di svolgimento di tali rapporti il sig. NI, in data 12 ottobre 1992, rilasciò alla OL una cambiale in bianco. Il 27 gennaio 1993 la banca, dopo aver disposto il blocco del saldo attivo del conto corrente intestato al sig. NI, ammontante in quel momento a L. 103.745.385, provvide al riempimento della cambiale per l'importo di L. 164.900.000 ed azionò il titolo chiedendo ed ottenendo dal presidente del Tribunale di Bolzano l'emissione di un decreto ingiuntivo di pari importo nei confronti del sig. NI. Questi propose tempestiva opposizione assumendo che, all'esito delle operazioni di compravendita a termine di divisa estera sopra menzionate, nessun credito la OL poteva vantare nei suoi confronti e che, al contrario, era lui ad essere creditore della banca.
Chiese perciò che la OL fosse condannata a versargli una somma quantificata, in sede di precisazione delle conclusioni, in L. 211.760.000.
In corso di causa fu disposta una consulenza tecnica contabile, all'esito della quale il tribunale, con sentenza emessa il 14 aprile 1998, avendo sostanzialmente condiviso le tesi difensive dell'opponente, revocò il decreto ingiuntivo opposto e condannò la OL a corrispondere al sig. NI la somma di L. 216.085.592 (oltre agli interessi ed alle spese di causa).
La OL propose appello, eccependo, tra l'altro, la nullità delle indagini svolte dal consulente tecnico d'ufficio in Innsbruck, in assenza dei consulenti di parte ed in violazione del principio del contraddittorio.
Con sentenza non definitiva del 19 aprile 1999 la Corte d'appello di Trento (sezione distaccata di Bolzano), in accoglimento della proposta eccezione, dichiarò nulla la consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado e, con separata ordinanza, dispose una nuova consulenza. Al termine delle rinnovate attività peritali la medesima corte, con sentenza definitiva depositata il 14 dicembre 2000, riformò la decisione del tribunale e condannò il sig. NI a corrispondere alla OL la somma di L. 96.860.000, oltre agli interessi legali ed alla metà delle spese dell'intero giudizio. Per giungere a tale conclusione, la corte, dopo aver ricostruito i rapporti sviluppatisi tra le parti, rilevò preliminarmente che non aveva pregio l'eccezione della difesa della banca secondo cui si sarebbe dovuto applicare nella fattispecie il diritto austriaco. Considerò poi che la documentazione acquisita presentava margini obiettivi di ambiguità, quanto al contenuto effettivo gli accordi succedutisi tra il sig. NI e la OL, ma che le norme del codice civile italiano sull'interpretazione dei contratti conducevano alla conclusione che in tutti tali rapporti (salvo il primo) il sig. NI aveva assunto veste di venditore a termine (e non, come da lui preteso, di acquirente a termine) di valuta statunitense, vendendosi così a trovare, per effetto delle intervenute variazioni di cambio, in situazione debitoria verso la banca: conclusione avallata dallo stesso comportamento dell'interessato, ed in particolare dalla cambiale da lui rilasciata in bianco a scopo di garanzia e dal fatto che nessuna contestazione egli aveva mosso ad un addebito in conto di D.M. 55.019,65 operato dalla banca in data 24 agosto 1992.
Per la cassazione di entrambe le menzionate sentenza dalla Corte d'appello ricorra in questa sede il sig. NI, formulando complessivamente quattro motivi di censura.
La OL resiste con controricorso nel quale, a propria volta, prospetta due motivi di ricorso incidentale condizionato, illustrati da successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente occorre procedere alla riunione dai ricorsi proposti avverso la medesima sentenza, coma richiede l'art. 335 c.p.c.. 2. Il primo motivo del ricorso principale si riferisce alla sentenza non definitiva, e segnatamente alla decisione con cui la Corte trentina ha dichiarato la nullità dalla consulenza tecnica svolta in primo grado par essersi verificate, nel corso dal suo espletamento, violazioni dal principio dal contraddittorio. Violazioni ravvisate dalla Corte, in particolare, nella circostanza che il consulente d'ufficio si era recato per due volte a compiere operazioni peritali ad Innsbruck in assenza dai consulenti a dai difensori dalla parti, non adeguatamene avvertiti.
Il ricorrente, lamentando la violazione dagli artt. 194 c.p.c. a 190 disp. att. c.p.c. (oltre che difatti di motivazione), assume che i viaggi compiuti dal consulente ad Innsbruck costituivano la mera prosecuzione di attività peritali già iniziata e regolarmente comunicate ai difensori delle parti: ragion per cui, sussistendo l'obbligo di avvertire la parti dell'inizio, ma non anche della successiva prosecuzione delle indagini, nessuna nullità avrebbe dovuto nella specie essere ravvisata. Tanto più che - soggiunge il ricorrente - lo stesso consulente tecnico aveva riferito di avere invece avvisato telefonicamente i consulenti di parte della propria intenzione di recarsi una prima volta presso la sede austriaca della OL e che anche il suo successivo secondo viaggio era stato preventivamente concordato al telefono con i funzionari della banca. A tali rilievi il ricorrente aggiunge che l'eccezione con cui la controparte aveva rilevato la pretesa invalidità delle operazioni peritali avrebbe dovuto essere considerata tardiva, con conseguente sanatoria dell'eccepito vizio.
2.1. La doglianza appare palesemente inammissibile per difetto di decisività.
In termini generali, infatti, si deve osservare che la rinnovazione di una consulenza tecnica precedentemente espletata rientra comunque nei poteri discrezionali del giudice di merito. La circostanza che tale rinnovazione sia fatta dipendere da un vizio procedurale (negato dal ricorrente) della precedente consulenza in nessun modo si può riflettere sulla possibilità por detto giudico di trarre idonei e motivati argomenti di convincimento dai risultati della seconda consulenza, volta che questa sia stata ritualmente espletata nel contraddittorio delle parti.
Nel caso di specie, va inoltre considerato che le diverse conclusioni alle quali orano pervenuti i due consulenti nominati nei diversi gradi del giudizio di merito - a quanto lo stesso ricorrente riferisce - sono dipese non da una divergenza ricollegabile a profili strettamente tecnico-contabili, bensì dal diverso valore probatorio che, nei due casi, è stato riconosciuto alla documentazione in atti. La ricostruzione contabile operata dal secondo consulente ha poi messo capo a due diverse ipotesi, a seconda che il contenuto negoziale dei rapporti intercorsi tra le parti fosse da interpretare in un modo o in un altro;
o lo stesso ricorrente, lungi dal muovere specifiche obiezioni sul piano contabile, trova una di tali alternativo ricostruzioni corrispondente alle proprie conclusioni (si veda pag. 27 del ricorso). La Corte d'appello ha optato invece por la conclusione opposta, ma siffatta scelta è basata su un'autonoma valutazione, ad opera di quel giudice, del materiale probatorio acquisito in causa: è quindi frutto di valutazioni giuridiche, che solo alla Corte medesima competeva esprimere, restando del tutto irrilevanti le superflue valutazioni che i consulenti tecnici possano avere in proposito formulato.
3. Gli altri tre motivi del ricorso principale, al pari del ricorso incidentale, investono il merito della decisione assunta dalla Corte d'appello con la sentenza definitiva.
3.1. Benché il ricorso incidentale sia stato proposto in forma condizionata, reputa la Corte che il primo motivo di tale ricorso debba essere esaminato con priorità (in conformità al principio espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 212 del 2001). Con esso, infatti, viene risollevata la questione dell'applicabilità al caso di specie del diritto austriaco, in luogo di quello italiano, e non sembra dubbio che si tratti di questione logicamente preliminare rispetto ad ogni altra, non potendosi correttamente affrontare le censure di violazione di diritto prospettate dal ricorrente principale senza prima aver stabilito quale sia il diritto da applicare.
La OL, come s'è già accennato, aveva già nel giudizio di merito sostenuto che la controversia in esame dovesse essere decisa in base alle norme del diritto vigente in Austria. A sostegno di tale tesi aveva invocato le disposizioni dell'art. 4, commi 1^ e 2^, dalla Convenzione sulle leggi applicabili alle obbligazioni contrattuali, stipulata in Roma il 19 giugno 1980 e resa esecutiva in Italia con legge n. 975 del 1984; disposizioni in forza delle quali, in difetto di una diversa scelta operata dai contraenti, la legge regolatrice del contratto è quella del paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto, e si presume che tale collegamento sia quello che sussiste con il paese in cui, al momento della conclusione del contratto medesimo, ha sede la società tenuta ad eseguire la prestazione caratteristica.
Siffatta eccezione è stata disattesa dalla Corte d'appello unicamente perché la medesima parte che l'aveva sollevata aveva omesso di indicare quali fossero le norme del diritto austriaco da prendere in considerazione e quali conseguenze dall'applicazione di tali norme sarebbero potute derivare nel caso di specie. La OL ora obietta che, così statuendo, la Corte territoriale avrebbe violato l'art. 14 della legge n. 218 del 1995, in virtù del quale è compito del giudice accertare il contenuto della normativa straniera applicabile al caso, semmai avvalendosi di informazioni acquisite tramite il Ministero della giustizia.
3.1.1. La censura non è però fondata.
La disposizione del citato art. 14 della legge di riforma del sistema di diritto internazionale privato è infatti applicabile soltanto con riferimento ai giudizi iniziati dopo la data di entrata in vigore della suddetta legge, come espressamente stabilito dall'art. 72 della legge stessa. Ne consegue che, per i giudizi iniziati in epoca precedente, continua a trovare applicazione il principio secondo cui, qualora una parte invochi in suo favore l'applicazione di una legge straniera, deducendone la diversità rispetto a quella italiana, deve provvedere ad indicare quale sia e deve attivarsi per fornire tutta la documentazione necessaria affinché il giudice sia posto nella condizione formare proprio convincimento in ordine all'applicazione della diversa disciplina: sicché, in difetto di tale allegazione, se il giudice non sia in grado di avere diretta conoscenza della normativa straniera sulla base degli elementi acquisiti agli atti o per propria nozione, egli deve fare riferimento alle leggi italiane (cfr., in argomento, Cass., 30 maggio 2001, n. 7365; e 12 novembre 1999, n. 12538). In tal senso ha operato la corte territoriale, la cui decisione sul punto non merita perciò censura.
3.2. Si può dunque senz'altro procedere ad esaminare i rimanenti motivi del ricorso principale, cominciando dal secondo, per la comprensione del quale è opportuno premettere che la corta territoriale Ha ricostruito le vicende di causa muovendo dall'esistenza di un primo non controverso contratto di vendita a termine di dollari statunitensi dalla OL al sig. NI, stipulato in data 21 luglio 1992, ed individuando poi una serie di successivi accordi raggiunti tra le parti verbalmente per telefono (salvo uno, stipulato dal sig. NI personalmente nella sede della banca da Innsbruck il 12 ottobre 1992), alcuni aventi ad oggetto la compravendita a termine di altra divisa statunitense, altri la semplice modifica dei termini degli accordi precedenti. La ricostruzione del contenuto di tali accordi (successivi al primo) è stata resa difficile, a giudizio della corte d'appello, dalla circostanza che la relativa documentazione risultava contraddittoria, in quanto nelle comunicazioni inviate dalla banca al cliente era la banca ad apparire come venditrice a termine dei dollari statunitensi al sig. NI, mentre dalle conferme d'ordine (Bestatigungen Devisenterminkontrakte) da quest'ultimo sottoscritte risultava il contrario. Il risultato contabile dell'intera operazione era ovviamente destinato a cambiare radicalmente, mutando di segno, a seconda che si fosse acceduto all'una o all'altra delle due possibili ricostruzioni. La corte d'appello, pertanto, sempre sul presupposto che si trattasse di contratti stipulati oralmente e che il successivo (ma contraddittorio) scambio di missive e di conferme d'ordine cui s'è fatto cenno avesse mero valore di documentazione di accordi già verbalmente perfezionati, è ricorsa ai criteri interpretativi suggeriti dagli artt. 1362 e segg., facendo in particolare riferimento alla necessità di indagare sulla comune volontà delle parti alla luce del comportamento complessivo tenuto dalle stesse, del principio di buona fede e del criterio dell'equo contemperamento degli interessi. Applicando tali regole, la medesima corte ha dato soprattutto risalto a due circostanze, ritenute logicamente incompatibili con l'ipotesi sostenuta in causa dal sig. NI:
cioè al fatto che, in pendenza dei suaccennati rapporti, egli non avesse contestato un addebito operato dalla banca sul suo conto corrente e che, anzi, avesse rilasciato alla banca una cambiale in bianco a scopo di garanzia, così implicitamente ammettendo di essere in debito (e non, invece, in credito) verso la banca. Da ciò la Corte territoriale ha tratto il convincimento che il contenuto degli accordi negoziali di cui si discute fosse quello esposto in causa dalla OL: donde l'esistenza di un debito del sig. NI nei confronti della banca, e non viceversa.
3.2.1. Il ricorrente assume che, così argomentando, la Corte d'appello abbia violato i citati artt. 1362 e segg., e che sia incorsa in vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Sostiene, in sintesi:
a) che il contenuto delle conferme d'ordine predisposte dalla banca e sottoscritte dal cliente era di per se inequivoco e non poteva non prevalere sulle diverse indicazioni eventualmente desumibili dalle comunicazioni unilaterali inviate dalla medesima banca, sicché non vi sarebbe stato alcuno spazio per la ricerca ulteriore di un'ipotetica volontà comune dei contraenti, diversa da quella chiaramente risultante dagli atti scritti;
b) che almeno in un caso, in occasione della visita compiuta dal sig. NI il 12 ottobre 1992 ad Innsbruck, la conferma d'ordine era stata redatta in presenza delle parti e risultava sottoscritta anche dal funzionario della banca;
c) che, in presenza di tale documentazione scritta,, nessun rilievo poteva essere attribuito ad ipotetiche, diverse manifestazioni di volontà contrattuale espresse telefonicamente, dal momento che proprio la stessa banca aveva preteso invece la redazione degli accordi in forma scritta;
d) che, del reato, neppure il tenore delle missive dalla banca, asseritamene in contrasto con il contenuto delle menzionate conferme d'ordine sottoscritte dal cliente, era così chiaro come la corte d'appello aveva mostrato di ritenere, non essendo mai in tali missive specificato quale fosse la parte venditrice e quale l'acquirente della divisa estera;
e) che, infine, l'addebito in conto al sig. NI, cui la corte territoriale aveva fatto riferimento, era conseguenza del primo e non contestato contratto del 21 luglio 1992, onde nessuna deduzione era lecito trame circa il contenuto e l'andamento dei rapporti a quello successivi, e che il rilascio di una cambiale a scopo di garanzia era giustificato dal carattere obiettivamente rischioso delle operazioni in questione, del tutto indipendentemente dal loro momentaneo andamento.
3.2.2. Nessuno di tali rilievi coglie nel segno.
Quelli prima riferiti sub a) e b) sono infondati.
È perfettamente normale, infatti, che le c.d. conferme d'ordine non integrino, di per se stesse, alcun accordo contrattuale in forma scritta, ma ne presuppongano l'avvenuta stipulazione in forma verbale ed abbiano la sola funzione di costituire documentazione probatoria di quanto già verbalmente convenuto tra le parti. Tale è, nel caso di specie, l'accertamento compiuto in punto di fatto dalla Corte territoriale, con riferimento alle Bestatigungen
Devisenterminkontrakte (traducibile come "conferme di contratti a termine su divise") di cui si discute, onde nessun vizio giuridico è ravvisabile nel fatto che la medesima corte abbia adoperato canoni interpretativi della volontà negoziale delle parti e non si sia limitata a prendere atto del tenore letterale di dette conferme d'ordine.
La circostanza che queste fossero predisposte da funzionari della banca e che, in un singolo caso, ciò sia avvenuto in presenza del cliente, sono tutti elementi offerti alla valutazione del giudice di merito per consentirgli di ricostruire il contenuto effettivo degli accordi verbali cui le conferme d'ordine si riferiscono, ma non vincolano quel giudizio, che altrettanto plausibilmente può fondarsi anche su elementi diversi. E, nella specie, la corte trentina ha dato adeguatamente conto dalle ragioni dei diversi elementi sui quali ha basato il proprio convincimento, che non è dunque in questa sede suscettibile di revisione.
Gli argomenti dianzi riferiti sub c), d) ed e) sono privi ugualmente di pregio: il primo perché muove da un presupposto - la necessità convenzionale della forma scritta del contratto - che non risulta affatto dimostrato, in quanto la presenza di conferme d'ordine non lo implica;
gli altri perché coinvolgono giudizi di fatto e valutazioni di merito non prospettabili in questa sede, non ravvisandosi alcun vizio logico o contraddizione nelle argomentazioni in proposito esposte nella motivazione dell'impugnata sentenza.
3.3. Il terzo motivo del ricorso principale si articola in due punti. Il primo di essi si sostanzia nel rilievo per cui la corte d'appello, pur riconoscendo l'inutilizzabilità processuale di registrazioni delle telefonate a suo tempo intercorse tra le parti, riportate su nastro magnetico, sarebbe stata poi influenzata nella propria decisione dal contenuto di tali registrazioni, che già avevano impropriamente influito sul convincimento espresso dal consulente tecnico nominato dalla medesima Corte d'appello.
Il secondo punto riguarda un preteso errore di ultrapetizione in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa nel determinare l'ammontare della somma dovuta dal sig. NI alla banca.
3.3.1. Il primo profilo di doglianza è inammissibile: in primo luogo perché il richiamo all'art. 2712 c.c., in esso contenuto, è privo di ogni rilievo in una fattispecie nella quale i nastri registrati dei quali di discute sono stati espressamente dichiarati inutilizzabili da parte del giudice di merito;
in secondo luogo, perché l'assunto in base al quale il contenuto di quei nastri avrebbe ugualmente influenzato la decisione del giudice è frutto di un ragionamento completamente avulso dalle indicazioni che si desumono dalla motivazione dell'impugnata sentenza.
3.3.2. Il denunciato vizio di ultrapetizione non sussiste. Il raffronto tra l'importo per il quale è stato richiesto dalla OL il decreto ingiuntivo da cui trae origine il presente procedimento e quello che forma oggetto della condanna al pagamento pronunciata all'esito del giudizio d'appello basta, da solo, a dimostrare che tale condanna non ha ecceduto i limiti della richiesta.
Per il resto, le argomentazioni del ricorrente sono volte a sostenere non tanto un vizio di ultrapetizione della sentenza, quanto un'eccedenza della pretesa azionata dalla banca rispetto a quanto effettivamente dovuto;
ma esse presuppongono un diretto esame delle risultanze documentali del giudizio di merito, che palesemente è inammissibile in questa sede.
3.4. Con un ultimo, subordinato, motivo di ricorso il sig. NI denuncia la violazione dell'art. 6 della legge n. 1 del 1991. Assume, infatti, che ove si acceda all'ipotesi per la quale i contratti di cui si discute sono stati stipulati in forma orale, essi dovrebbero esser dichiarati nulli, por difetto della forma scritta richiesta a pena di nullità dalla citata norma e per non avere la banca ottemperato all'obbligo di previa adeguata informazione del cliente.
3.4.1. La banca controricorrente ha eccepito l'inammissibilità di tale doglianza, perché volta ad introdurre per la prima in Cassazione una questione mai prima trattata nel corso del giudizio di merito, in ordine alla quale si sarebbe anzi già formato un giudicato implicito.
Nei termini in cui è prospettata - ossia in termini di nullità assoluta dei contratti sui quali si fonda la pretesa creditoria azionata dalla controparte - la doglianza non è però inammissibile, poiché invoca un potere-dovere esercitatile dal giudice, anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio. Nè può affermarsi che le precedenti sentenze di merito abbiano determinato il formarsi sul punto di un giudicato implicito: giacché nessuna delle statuizioni espresse, contenute in dette sentenze, ha acquistato definitività, a seguito delle proposte impugnazioni delle parti, e perciò nemmeno è ipotizzabile che si sia formato un giudicato su ciò che tali statuizioni implicitamente presupponevano.
3.4.2. La doglianza proposta dal ricorrente è, però, priva, di fondamento.
Essa presuppone che alla fattispecie in esame sia applicabile, ratione temporis, il citato art. 6, lett. c), dalla legge n. 1 del 1991, il quale dispone che, nello svolgimento della loro attività,
le società di intermediazione nobiliare (e le banche, cui la norma e applicabile in virtù del rinvio operato dal successivo art. 16) "devono stabilire i rapporti con il cliente stipulando un contratto scritto nel quale siano indicati la natura dei servizi forniti, le modalità di svolgimento dei servizi stessi e l'entità e i criteri di calcolo dalla loro remunerazione, nonché le altre condizioni particolari convenute con il cliente;
copia dal contratto deve essere consegnata contestualmente al cliente".
Senonché, in primo luogo, deve osservarsi che la lettura dell'impugnata sentenza non sembra in alcun modo convalidare l'equiparazione operata dal ricorrente tra i contratti in esame ed i contratti c.d. di swap (scambio) su valute o tassi d'interesse. I contratti di cui si tratta nella presente causa sono stati identificati, nel corso del giudizio di merito, come semplici compravendite a termine di valuta estera, come tali non a riconducibili ne' alla funzione di scambio a fine del contenimento del rischio, che normalmente caratterizza i c.d. swaps, ne' comunque ad operazioni aventi ad oggetto valori nobiliari (nell'accezione in cui tale termine era ancora adoperato dalla citata legge n. 1 del 1991). In secondo luogo, ove pure si volesse ricondurre la fattispecie nell'ambito della legge dianzi menzionata e perciò ritenere che le operazioni delle quali si discute nella presente causa rientravano tra i servizi d'investimento da tale legge disciplinati, occorrerebbe ricordare che il citato art. 6, lett. e) - come già rilevato da questa corte con la sentenza n. 11495 del 2001 - richiedeva la forma scritta solo per i cosiddetti "contratti quadro" o "normativi", aventi ad oggetto la regolamentazione generale del servizio prestato dall'intermediario in favore del cliente, e non anche per ciascuna singola contrattazione tra le parti. Il che conferma l'opinione a suo tempo espressa da un'autorevole parte della dottrina, secondo cui il legislatore del 1991 non aveva introdotto una prescrizione di forma ad substantiam di tali contrattazioni, che avrebbe semmai dovuto riferirsi a ciascuna contrattazione in sè considerata, bensì di una disposizione volta a disciplinare la correttezza dei comportamenti dell'intermediario in funzione dell'obbligo di adeguata informazione del cliente: una disposizione, cioè, la cui eventuale inosservanza non potava esser causa di nullità (in ipotesi assoluta) dai contratti oralmente stipulati, ma solo di sanzioni amministrativa a carico dell'intermediario scorretto e, se dal caso, di un obbligo di risarcimento in favore dal cliente danneggiato. In tal senso, dal resto, deponevano sia il titolo a la formulazione letterale dalla norma in questiona (rispettivamente riferiti ai "principi a regola di comportamento dagli intermediari" ed allo "svolgimento delle loro attività"), sia la disposizione del successivo art. 9, comma 3^, che abilitava la Consob ad ulteriormente determinare con proprio regolamento le regole di comportamento in caso di mancata predeterminazione per iscritto dei termini del contratto. Ed in tal senso depone ora anche il raffronto con la normativa posteriore, perché solo successivamente il legislatore, prima con l'art. 18 del d. lgs. n. 415 del 1996, e poi con l'art. 23 del d. lg. n. 58 del
1998 (cosiddetto Testo unico della finanza), ha dettato norma specificamente riferite alla forma dei contratti aventi ad oggetto servizi d'investimento prestati in favore degli investitori, ne ha previsto la forma scritta a pena di nullità, ma specificando che si tratta di nullità relativa di cui solo il cliente è legittimato a dolersi.
È appena il caso di aggiungere che, per il resto, la doglianza del ricorrente circa la pretesa violazione, da parta della banca, dell'obbligo di fornire preventivamente adeguate informazioni al cliente non è in nessun modo riconducibile ad un'ipotesi di nullità dei contratti e non può certo trovare ingresso per la prima volta nel giudizio di legittimità.
4. Consegue da quanto sopra che il ricorso principale dev'essere rigettato, restando in ciò assorbita la necessità di esaminare anche il secondo motivo del ricorso incidentale.
5. L'esito complessivo dal giudizio induce a condannare il ricorrente principale al rimborso delle spese sostenute dalla banca controricorrente nel presente giudizio di legittimità; spese che vengono liquidate in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento) per onorari, ed Euro 150,00 (centocinquanta) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.
P.Q.M.
LA CORTE 1) riunisce i ricorsi;
2) rigetta il ricorso principale ed il primo motivo di quello incidentale;
3) dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale;
4) condanna il ricorrente principale al rimborso, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento) per onorari, ed Euro 150,00 (centocinquanta) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004