Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/1999, n. 807
CASS
Sentenza 2 marzo 1999

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In tema di gravi indizi di colpevolezza necessari per l'adozione di misura cautelare, deve ritenersi viziata la motivazione del provvedimento che, nell'apprezzamento della attendibilità intrinseca di chiamante in correità, ritenga la credibilità del dichiarante perché sulla base delle sue propalazioni e dei relativi riscontri estrinseci siano state emesse altre ordinanze di custodia cautelare confermate agli esiti di procedimenti di cui agli artt. 309 e 311 cod. proc. pen. quando la valutazione concerna fatti diversi, non potendo l'attendibilità in ordine a determinati fatti necessariamente estendersi ad altri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/1999, n. 807
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 807
    Data del deposito : 2 marzo 1999

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