Sentenza 2 marzo 1999
Massime • 1
In tema di gravi indizi di colpevolezza necessari per l'adozione di misura cautelare, deve ritenersi viziata la motivazione del provvedimento che, nell'apprezzamento della attendibilità intrinseca di chiamante in correità, ritenga la credibilità del dichiarante perché sulla base delle sue propalazioni e dei relativi riscontri estrinseci siano state emesse altre ordinanze di custodia cautelare confermate agli esiti di procedimenti di cui agli artt. 309 e 311 cod. proc. pen. quando la valutazione concerna fatti diversi, non potendo l'attendibilità in ordine a determinati fatti necessariamente estendersi ad altri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/1999, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 2.3.1999
1. Dott. NC Romano Consigliere SENTENZA
2. " Bruno Oliva " N. 807
3. " NC Trifone " REGISTRO GENERALE
4. " Eugenio Amori " N. 37957/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Di AO IO n. in data 8-11-1938 avverso l'ordinanza 24-7-1998 del Tribunale di Palermo Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NC Romano udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Antonio Siniscalchi che ha concluso per l'annullamento della ordinanza con rinvio uditi i difensori Avv.ti Zonalda Giuseppe e Gallina montone Salvatore FATTO e DIRITTO
Con ordinanza 24/7/98 il Tribunale di Palermo annullava l'ordinanza 6/7/98 del G.I.P. presso lo stesso tribunale, applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di Di AO IO, limitatamente ai reati di cui ai capi n. 20, 25, 29, confermandola nel resto (capo 41 della rubrica).
Avverso detta ordinanza il Di AO ha proposto ricorso per cassazione.
Deduce con il primo motivo: che dalle chiamate in correità del collaborante IN non possono inferirsi elementi indizianti del reato di corruzione a suo carico, in quanto in base a tali dichiarazioni "non è ravvisabile ne' lo specifico atto contrario ai doveri d'ufficio per cui sarebbero stati versati 100 milioni ne', tanto meno, il pubblico ufficiale destinatario della somma";
che, peraltro, lo stesso tribunale con provvedimento 21/7/98 , ha revocato l'ordinanza di custodia cautelare per mancanza di gravi indizi nei confronti del Di GI, secondo il capo d'imputazione pubblico ufficiale destinatario della tangente;
che l'ordinanza richiama per relationem le decisioni di conferma delle ordinanze di custodia cautelare del G.I.P. nei confronti di certo NE che nulla ha a che fare nell'indagine nei di lui confronti.
Con il secondo motivo lamenta la mancanza del duplice accertamento della credibilità del chiamante in correità e delle caratteristiche delle di lui dichiarazioni, nonché, la inconsistenza dei riscontri estrinseci indicati (tra i quali la falsa attestazione dell'inserimento della sopra elevata nel tracciato previsto dal P.R.G. fatta dall'assessore Gorgone in data 9/5/91). Con il terzo motivo si duole della ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7, d.l. 152/91, posto che dalla di lui condotta risulta la volontà di non avere rapporti con esponenti di associazioni malavitose.
Con motivi "nuovi" il ricorrente insiste nelle originarie censure, facendo altresi presente di essersi costituito, ponendo fine alla sua latitanza, all'A.G. il 22/10/98 e di essere stato scarcerato con ordinanza di revoca della misura cautelare il successivo 27/10. Osserva il Collegio che i primi due motivi del ricorso sono fondati e l'accoglimento di essi assorbe la censura prospettata con il terzo motivo.
La motivazione dell'ordinanza impugnata, infatti, non appare immune da vizi logico-giuridici.
Gli indizi avrebbero dovuto essere sottoposti ad una più rigorosa verifica al fine di accertare se contengono il requisito della "gravità".
Derivando essi principalmente dalle dichiarazioni di un collaboratore (IN EL), più rigoroso avrebbe dovuto essere il controllo dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca di costui. Non appare adeguata la motivazione sul versante dell'attendibilità intrinseca, ravvisata nella circostanza che "sulla base delle sue propalazioni e dei relativi riscontri estrinseci sono già state emesse altre ordinanze di custodia cautelare che sono state confermate all'esito dei procedimenti di cui agli art. 309 e 311 c.p.p." e che "i soggetti attinti da tali provvedimenti restrittivi, come NE IL, hanno a loro volta ammesso i fatti contestati".
Trattasi infatti, di fatti storici diversi, di talché l'attendibilità del dictum su di essi non deve necessariamente estendersi al caso di specie.
Nè, a questo riguardo, sono stati esaminati i profili della genuinità, della spontaneità, del disinteresse, della costanza e della coerenza logica, connotati indicati dalla giurisprudenza di legittimità a conforto di detta attendibilità.
Per quanto riguarda il versante dei riscontri estrinseci si è individuato sufficiente riscontro nell'asserita risultanza dalle indagini "che per poter procedere all'appalto era stato necessario che Gorgone NC AO Assessore al Territorio e all'Ambiente falsamente affermasse che la sopra elevata era ricompresa nel tracciato della Circonvallazione di Palermo prevista dal piano regolatore".
Le conclusioni cui pervengono i giudici del merito non consentono, per la loro indeterminatezza, di attingere una ragionevole probabilità dell'esistenza del reato e dell'attribuibilità di esso all'indagato.
Infatti, in ordine al primo aspetto si fa riferimento alla falsa affermazione dell'Assessore Gorgone, senza indicare la data in cui sarebbe stata fatta tale attestazione, collocata come si è detto dalla difesa in epoca (9/5/1991) precedente alla asserita consegna del denaro;
in ordine al secondo aspetto si indicano alternativamente più funzionari pubblici come beneficiari della somma di 100 milioni ("può darsi che il destinatario della tangente sia stato effettivamente Di GI oppure che essa fosse stata promessa ad altro pubblico funzionario, verosimilmente il OR): il che postula una precisazione, quanto meno a livello indiziario, nel resto del capo d'accusa formulato.
L'ordinanza impugnata deve essere conseguentemente annullata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuova deliberazione.
P. Q. M.
LA CORTE DI CASSAZIONE annulla l'impugnata ordinanza e rinvia al Tribunale di Palermo per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 1999