Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/2001, n. 6761
CASS
Sentenza 17 maggio 2001

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In tema di correzione di errori materiali o di calcolo, i requisiti di ammissibilità dell'impugnazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 288 cod. proc. civ. emergenti da detta norma postulano: a) che l'impugnazione abbia per oggetto le parti corrette della sentenza; b) che sia volta a far valere la tesi che si trattava di errore non materiale o di calcolo, ma di giudizio e che quindi vi è stata violazione del giudicato; c) che sia notificata entro il termine indicato dalla norma, cioè entro il termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, mentre debbono ritenersi irrilevanti sia la sussistenza o meno, in concreto, di tale violazione, sia la maggiore o minore facilità di interpretazione della sentenza corretta nel senso della correzione (elementi questi rilevanti solo ai fini della decisione in ordine alla fondatezza della impugnazione in questione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/2001, n. 6761
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6761
    Data del deposito : 17 maggio 2001

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