Sentenza 17 maggio 2001
Massime • 1
In tema di correzione di errori materiali o di calcolo, i requisiti di ammissibilità dell'impugnazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 288 cod. proc. civ. emergenti da detta norma postulano: a) che l'impugnazione abbia per oggetto le parti corrette della sentenza; b) che sia volta a far valere la tesi che si trattava di errore non materiale o di calcolo, ma di giudizio e che quindi vi è stata violazione del giudicato; c) che sia notificata entro il termine indicato dalla norma, cioè entro il termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, mentre debbono ritenersi irrilevanti sia la sussistenza o meno, in concreto, di tale violazione, sia la maggiore o minore facilità di interpretazione della sentenza corretta nel senso della correzione (elementi questi rilevanti solo ai fini della decisione in ordine alla fondatezza della impugnazione in questione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/2001, n. 6761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6761 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AI SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato VARIA ANTONIETTA PERILLI, che la difende anche disgiuntamente insieme all'avvocato GIOVANNI DIANA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
HE LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MAGNANO DI SAN LIO, che lo difende anche disgiuntamente insieme all'avvocato SALVATORE MAUCERI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
COMP. TIRRENA DI ASSICURAZIONI S.P.A. IN L.C.A., BELLUARDO NUNZIO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 443/99 della Corte d'Appello di CATANIA, emessa il 24/03/99 e depositata il 26/06/99 (R.G. 640/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Maria Antonietta PERILLI;
udito l'Avvocato Salvatore MAUCERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a BE UN il 18/4/1987, ed alla NA Ass.ni S.p.a. il 21/4/1987, LO AR citava in giudizio i predetti, esponendo:- che il 3/12/1981, mentre percorreva, a, bordo della Fiat 127 tg CT 366324, insieme a sua moglie NA MA, al nono mese di gravidanza, la strada provinciale n. 63, in località Valle Bruca di Caltagirone, era stato investito dall'auto Alfa Romeo Alfetta 2000, condotta da UN BE, che procedeva a forte velocità ed aveva abbordato contromano una curva destrorsa, in discesa, - che a seguito dell'impatto NA MA aveva riportato lesioni gravissime, che ne avevano provocato il decesso 6/12/1981, nell'ospedale di Caltagirone, con morte avevano provocato del feto per asfissia intrauterina;
- che esso attore aveva riportato lesioni alla testa (trauma cranico con ferita lacero - contusa) e contusione alla spalla sinistra, - che con sentenza del 10/1/1984 il Tribunale di Caltagirone aveva condannato il BE UN per i delitti di cui all'art. 589 1^, 2^ e 3^ comma c.p. e 17 L. n. 194/1978, riconoscendo a favore di esso attore il diritto al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede e concedendogli provvisionale in ragione di lire 10.000.000. Tanto premesso l'attore chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti alle lesioni da esso stesso riportate, nonché di quelli conseguenti al mancato apporto economico che la moglie, bracciante agricola, avrebbe potuto apportare alla famiglia, oltre al risarcimento del danno morale e al rimborso delle spese funebri. UN BE rimaneva contumace.
Con comparsa di risposta si costituiva la NA Ass.ni S.p.a., deducendo che il diritto al risarcimento del danno per le lesioni riportate dal AR LO era prescritto a norma dell'art. 2947, comma 2, c.c.; che il massimale assicurativo garantito dalla compagnia assicurativa era di lire 25.000.000 a persona, e che tale somma era stata messa a disposizione dell'attore mediante apertura di libretto bancario vincolato, che il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, a seguito del decesso di NA ET sarebbe spettato anche a favore della sorella di quest'ultima. La compagnia assicuratrice concludeva, quindi, per il rigetto della domanda, a causa dell'intervenuta prescrizione per il diritto del AR al risarcimento del danno, o per la sola parte concernente le lesioni da esso riportate, ed affinché fosse dato atto della prontezza della NA Ass.ni di versare la somma di lire 25.000.000 a totale risarcimento di quanto da essa garantito.
Il processo era dichiarato interrotto una prima volta a causa dell'avvenuto decesso del procuratore della NA Ass.ni e successivamente per la messa in liquidazione della stessa compagnia assicuratrice.
Con sentenza n. 201/94 del 20/5 - 25/8/1994 il Tribunale di Caltagirone condannava i convenuti in solido al pagamento del complessivo importo di lire 187.196.700, oltre interessi e rivalutazione, e spese di 1^ grado. Nel mentre in dispositivo condannava in solido S.p.a. NA Ass.ni in L.C.A. e BE, in motivazione chiariva quanto segue. "La detta somma dovrà essere corrisposta in solido da BE UN e dalla S.p.a. NA Ass.ni, in persona del commissario liquidatore, e, quindi, in definitiva, dal Fondo di garanzia vittime della strada, a mezzo dell'impresa designata e cioè S.A.I. S.p.a. -.
Con successiva ordinanza in data 16-29/4/97 emessa ex artt. 287 segg. c.p.c. disponeva che nel dispositivo dopo la dizione "condanna il medesimo (BE) in solido con la S.p.a. NA Ass.ni in liquidazione coatta Amministrativa" venisse aggiunta l'ulteriore dizione "ed in solido con la AI - S.p.a., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada". Con atto notificato In data 19 - 21/6/1997 proponeva appello la AI - S.p.a.
AR LO chiedeva rigettarsi l'appello.
Con sentenza 24.3 - 26.6.99, la Corte d'Appello di Catania, così provvedeva: " ... definitivamente pronunciando, in contumacia di BE UN e della NA Assicurazioni in L.C.A., sullo appello proposto con atto del 119 - 21/6/1997 dalla AI S.p.a., quale rappresentante del Fondo Nazionale di Garanzia Vittime della Strada, nei confronti di AR LO, avverso la sentenza n. 201/94 del 20/5 - 25/8/1994 e la ordinanza di correzione datata 16 - 29/4/1997 dal Tribunale di Caltagirone, dichiara inammissibile l'appello e condanna la S.A.I. S.p.a., nella qualità, al pagamento, in favore del AR delle spese di II^ grado, liquidate in complessive lire 11.500.000, oltre accessori....".
Contro questa decisione ricorre per cassazione la AI - Società Assicuratrice Industriale S.p.a. con tre motivi.
Resiste con controricorso e memoria AR LO. Motivi della decisione
I tre motivi vanno esaminati insieme in quanto connessi. Con il primo motivo la ricorrente AI denuncia "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 25 Legge 990/69 (art. 360 c.p.c. n. 3)" esponendo le seguenti doglianze. Con l'atto di appello notificato il 20 e 19 giugno 1997 (quindi nel termine di legge dal deposito - 29/4/97 - dell'ordinanza di correzione non notificata) la AI ha impugnato la sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 201/94 nella parte corretta con l'ordinanza 16.4/29.4.97, e non la originaria sentenza in sè e per sè- il che, evidentemente, sarebbe stato atteso che quella sentenza era passata in giudicato. L'impugnativa pertanto era perfettamente proponibile e, conseguentemente, ammissibile. La Corte di Appello di Catania, violando il disposto dell'art. 112 c.p.c., ha pertanto deciso ultra petita laddove è entrata nel merito della sentenza originaria, criticando la posizione della AI che non aveva a suo tempo appellato quella sentenza e "non avendolo fatto, non può, ne' in questa, ne' in altra sede, riproporre questioni coperte dal giudicato". Conseguentemente ha illegittimamente dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla AI. La Corte avrebbe dovuto, infatti, limitarsi ad esaminare e decidere il punto relativo alla correzione e cioè verificare se il Tribunale di Caltagirone aveva correttamente o meno applicato i principi informatori del disposto dell'art. 287 c.p.c. e quindi se aveva violato o meno il giudicato ormai formatosi. Con la conseguenza che avrebbe dovuto accogliere o rigettare l'appello della AI ma non dichiararlo inammissibile. La Corte di Catania, nel compiere la, ripetiamo, non dovuta indagine sulla posizione della AI, l'ha qualificata "parte reale" del giudizio di primo grado, ma chiaramente intendendola "parte processuale", tant'è che la critica per non aver proposto appello avverso quella sentenza. Tale qualifica è del tutto errata, sol che si ponga mente alla posizione dell'Impresa designata, alla quale, a norma del 2^ comma dell'art. 25 Legge 990/69 (nella specie la L.C.A. della Comp. NA era intervenuta nel corso del giudizio), la pendenza del giudizio deve essere comunicata con le dovute formalità. Sicché la notifica alla AI della riassunzione del giudizio di primo grado interrotto per la messa in l.c.a. della Comp. NA, mantiene il suo carattere di "comunicazione"" e non può - come invece ha fatto la Corte di Catania trasformare l'Impresa designata in parte reale, alias processuale, del processo. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia - "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 287 c.p.c. (art. 360 c.p.c. n. 3)." Esponendo le seguenti doglianze. L'errore materiale correggibile ex art. 287 C.p.c. si concreta in una svista, dimenticanza o distrazione del giudice riconoscibili ictu oculi mediante il semplice confronto della parte del provvedimento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, esclusa l'indagine in ordine alla volontà del giudice - ne consegue che la necessità, o anche soltanto l'opportunità, di preliminare ricerca di detta volontà si pone di per sè stessa come indicazione precisa che non si tratta di errore materiale. Pertanto la Corte di Catania avrebbe dovuto, se mai, considerare che il Tribunale di Caltagirone con la sentenza originaria aveva commesso un errore logico o giuridico emettendo una decisione contrastante con l'esatta interpretazione della legge e, conseguentemente, non sottoponibile alla procedura prevista per la correzione dell'errore materiale, ma eliminabile con l'impugnativa normale;
impugnativa che, invece, nessuno propose. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia "Omessa e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c. n. 5)" esponendo le seguenti osservazioni. La Corte di Catania ha del tutto omesso di esaminare il punto, decisivo, prospettando dalla AI nell'appello e precisamente laddove nell'ordinanza di correzione il Tribunale di Caltagirone fonda il suo convincimento, ai fini, appunto, della correzione, sulla circostanza che la AI non aveva in corso di causa "spiegato alcuna eccezione inerente il limite di massimale". La AI non era parte processuale di quel giudizio, ma a ciò aggiungasi che nella specie trattavasi del massimale di legge (all'epoca del fatto pari a L. 20.000.000) e che pertanto l'applicazione di detto limite spettava comunque al Giudicante che la legge deve applicare, senza la necessità di eccezioni formulate o meno dalle parti. Ma tale omissione concreta anche il vizio di contraddittoria motivazione. Infatti se il Tribunale di Caltagirone avesse inteso, con la sentenza originaria, inserire la AI tra i soggetti condannati, non avrebbe potuto farlo se non limitandone la condanna al massimale di legge (gravato, eventualmente, di rivalutazione ed interessi). Ugualmente dicasi per altro punto decisivo e cioè quello relativo alla solidarietà, anch'esso prospettato dalla AI nell'appello e non considerato dalla Corte di Catania.
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Appare infatti fondata la doglianza concernente la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, che la Corte di merito ha in conclusione basato (v. in particolare a pag. 7 della sentenza impugnata) sul fatto che la AI "... avrebbe dovuto appellare nei termini la sentenza del Tribunale a lei sfavorevole...". Più precisamente l'iter logico (in parte implicito) seguito da detta Corte sembra essere il seguente: nella specie si è di fronte ad errore materiale;
quindi ritualmente è stata adottato il procedimento di correzione previsto dall'art. 288 c.p.c. e la decisione di primo grado doveva ritenersi passata in giudicato al momento della proposizione dell'appello, da ciò consegue l'inammissibilità del medesimo.
Tale iter non può ritenersi giuridicamente corretto. Infatti la norma che disciplina la fattispecie (l'art. 288 cit. quarto comma) appare particolarmente chiara "Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione".
L'inequivocabile lettera della norma e l'evidente ratio della medesima, palesemente consistente nell'intento di assicurare alla parte che si ritenga illegittimamente lesa dalla correzione la possibilità di far valere la tesi che si trattava non di errore materiale ma di giudizio (e che quindi vi è stata violazione del giudicato) autorizzano a ritenere che al fini dell'ammissibilità in questione sia necessario e sufficiente che l'impugnazione abbia per oggetto dette "parti corrette" sia volta a far valere detta tesi, e sia notificata entro il termine indicato dalla norma (e cioè il termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione).
Non sembra pertanto che possano essere condivise ne' la tesi interpretativa secondo la quale l'ultimo comma dell'art. 288 cit sarebbe applicabile solo nell'ipotesi che il dubbio sul l'interpretazione della decisione corretta sia obbiettivamente giustificato e sia invece inapplicabile qualora l'interpretazione sia agevole (cfr. tra le altre Cass. n. 2491 del 9/4/1986: "Il disposto dell'ultimo comma dell'art. 288 cod. proc. civ. - secondo cui le sentenze, assoggettate alla procedura di correzione, possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione - riguarda soltanto l'ipotesi in cui l'errore corretto sia tale da determinare un qualche obiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, e non già quando l'errore stesso - consistendo in una discordanza chiaramente percepibile tra il giudizio e la sua espressione - possa agevolmente essere eliminato in via di interpretazione del testo della sentenza;
in tale ultima ipotesi quindi l'eventuale correzione dell'errore, pur se effettuata, non vale a riaprire i termini per l'impugnazione", cfr. in tal senso anche Cass. 11429/96, cfr. anche Cass, 8191/97), ne' la tesi dell'applicabilità se la correzione ha determinato una soccombenza prima inesistente e dell'inapplicabilità se la correzione non ha alterato la sostanza della pronuncia (cfr. tra le altre Cass. n. 7486/98: "In tema di procedimento di correzione di errori materiali, la rimessione in termini per l'impugnazione della sentenza con riferimento alle parti corrette ai sensi dell'art. 288 cod. proc. civ. presuppone che, attraverso l'uso illegittimo del potere di correzione, si sia determinata nella sentenza una soccombenza prima non sussistente;
è pertanto da escludere l'impugnabilità quando la correzione non abbia alterato la sostanza della pronuncia limitandosi ad integrare un dato mancante nell'intestazione, diversamente realizzandosi una inammissibile estensione del potere di impugnazione avverso una sentenza passata in giudicato").
A determinare l'applicabilità della norma e quindi - tramite la previsione di un nuovo termine per proporre l'impugnazione - l'ammissibilità di quest'ultima sono solo l'oggetto ed il contenuto di questa: l'impugnazione delle "parti corrette" al fine di far valere la violazione del giudicato. L'accertamento della effettiva sussistenza o meno in concreto di tale violazione attiene chiaramente non all'ammissibilità, ma alla fondatezza dell'impugnazione; ed il fatto che l'interpretazione della decisione corretta nel senso della correzione sia agevole può certamente costituire solo un valido elemento di convincimento nel senso della ritualità del ricorso alla procedura in questione (cfr. tra le altre Cass. 7712/00 e Cass. 2777/82) e quindi dell'infondatezza dell'impugnazione ex art. 288
ultimo comma cit.; dunque anche detta facilità (od inequivocità) di interpretazione attiene alla fondatezza e non all'ammissibilità. Nulla, nella lettera o nella "ratio" della normativa in esame appare autorizzare a decidere la questione dell'ammissibilità sulla base di questioni concernenti la decisione "di merito" (invertendo tra l'altro il corretto ordine logico giuridico della decisione). In conclusione va ribadito (cfr. tra le altre Cass. 15508/00 e Cass. 4096/96)-, il seguente principio di diritto: in tema di correzione di errori materiali o di calcolo, i requisiti di ammissibilità dell'impugnazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 288 c.p.c. emergenti da detta norma sono i seguenti: - a) che l'impugnazione abbia per oggetto le parti corrette della sentenza;
- b) che sia volta a far valere la tesi che si trattava di errore non materiale (o di calcolo) ma di giudizio (e che quindi vi è stata violazione dei giudicato); - c) che sia notificata entro il termine indicato dalla norma (e cioè entro il termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione);
mentre debbono ritenersi irrilevanti sia la sussistenza o meno in concreto di tale violazione, sia la maggiore o minore facilità di interpretazione della sentenza corretta nel senso della correzione (elementi questi rilevanti solo ai fini della decisione in ordine alla fondatezza dell'impugnazione in questione).
La decisione della Corte di Appello di Catania deve dunque ritenersi affetta da error in procedendo per non aver applicato questo principio di diritto.
Dato che detta Corte ha emesso una pronuncia di inammissibilità mentre doveva pronunciarsi sulla fondatezza o meno dell'impugnazione, l'accoglimento della doglianza in questione deve ritenersi assorbente rispetto alle doglianze ulteriori.
L'impugnata decisione va dunque cassata in relazione alla doglianza accolta e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Catania.
Sussistono giusti motivi p compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa in relazione l'impugnata decisione e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Catania;
compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso a Roma, il 2 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2001