Sentenza 13 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/04/2001, n. 5567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5567 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
F 5567 /0 1 REPUBBLICA ITALL IN NOME DEL POPO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CONTA TO BAELIMINARE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 10665/99 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere 16556/99 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Cron. 12115 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Rep. 2025 Dott. Giovanna SCHERILLO Rel. Consigliere Ud. 22/12/CO ha pronunciato la seguente SEN TENZA ZONE. sul ricorso proposto da: Tuch a copia studio IL SOLE 24 ORE AN GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 3000 A. CHINOTTO 1 SC C/14, presso lo studio ELl'avvocato iuftit 13 APR. 2001 PRASTARO ERMANNO, che lo difende unitamente all'avvocato LARICE MARINA, giusta ELega in atti;
- ricorrente NCELLERI
contro
IN NA;
- intimato D0621389 e sul 2° ricorso n° 16556/99 proposto da: IN NA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLITUNNO 51, presso lo studio ELl'avvocato FRANCO2000 2158 ONGARO, che lo difende unitamente all'avvocato -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE GIANCARLO TONETTO, giusta ELega in atti;
Richiesta copia studio dal Sig.PRASTARO controricorrente e ricorrente incidentale diritt 3970 °20 SET. 2001 nonchè
contro
IL CE AN GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. CHINOTTO 1, presso lo studio ELl'avvocato ERMANNO CANCELLED PRASTARO, che lo difende unitamente all'avvocato MARINA LARICE, giusta ELega in atti;
B controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 1301/98 EL Tribunale di TREVISO, depositata il 14/09/98; udita la relazione ELla causa svolta nella pubblica udienza EL 22/12/00 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato PRASTANO ERMANNO, difensore EL ricorrente che ha chiesto l'accoglimento EL ricorso principale, inammissibilità ELl'incidentale; udito il P.M. in persona EL Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto EL ricorso principale o l'assorbimento ELl'incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione EL 4/1/91 DE NT conveniva in giudizio davanti al Pretore di Treviso Luigi CA esponendo che, con scrittura privata EL 24/3/89, aveva а costui promesso in vendita un appartamento per il prezzo di 60 milioni di lire, di cui 10 versati all'atto EL preliminare, е 50 da versare al momento ELla stipulazione ELl'atto definitivo;
che il rogito era stato stipulato soltanto il 16/3/90, e cioè dopo circa un anno dal preliminare, a causa di ritardi nella cancellazione di alcune ipoteche che gravavano sull'immobile; che il convenuto, essendo stato immesso nel possesso all'atto EL preliminare, aveva, già in data 2/10/89, versato il residuo prezzo di 50 milioni Su un libretto bancario vincolato depositato fiduciariamente presso un notaio. Tanto premesso, chiedeva che il convenuto fosse condannato a corrisponderle gli interessi ed i frutti maturati sulla detta somma e ciò anche a titolo di ingiustificato arricchimento. Il convenuto chiedeva il rigetto ELla domanda. Con sentenza 23/5/92 il Pretore rigettava la domanda ELla NT. Costei proponeva appello deducendo, tra l'altro, che il possesso ELl'immobile, benché stabilito dal contratto preliminare al momento EL rogito, era stato invece trasferito molto prima, e ciò a seguito di un nuovo e successivo accordo tra le parti, evincibile dalla dichiarazione 2/10/89 sottoscritta dal CA. Sosteneva, inoltre, che nella specie doveva trovare corresponsione applicazione l'art.1499 cod.civ. sulla degli interessi compensativi sul prezzo. accoglieva il Con sentenza 14/9/98 il Tribunale gravame, condannando il CA a pagare lire 1.143.835 a ingiustificato arricchimento, oltre interessititolo di legali dal 13/9/90. Avverso la sentenza il CA ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi. La NT ha resistito con controricorso col quale ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato basato su un unico motivo, a cui il ricorrente ha, a sua volta, resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di gravame il ricorrente denuncia violazione di legge (artt.2041, 2042 cod. civ.) e vizi di motivazione per avere la sentenza accolto la domanda ELla NT a titolo di ingiustificato arricchimento non considerando che nel caso di specie tale domanda non era ammissibile perchè la NT poteva esperire sia l'azione contrattuale derivante dal preliminare EL 24/3/89 e dalla successiva scrittura 2/10/89 firmata dal ricorrente, sia l'azione ex art.1499 cod.civ. La sentenza, inoltre, non aveva considerato che le parti avevano anticipato (rispetto alla previsione EL preliminare e EL rogito) sia il trasferimento EL possesso che il pagamento EL prezzo, per cui l'asserito impoverimento ELla NT era avvenuto con il di lei consenso, e comunque aveva trovato il suo corrispettivo nell'anticipato esborso da parte EL ricorrente EL prezzo già comprensivo degli interessi, per cui non poteva parlarsi di assenza di una giusta causa. Con il secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione degli artt.2729, 2730, 2733 cod. civ;
1282 stesso codice, nonchè vizi di motivazione per avere la sentenza ritenuto incerta la data in cui era avvenuto il trasferimento EL possesso, laddove risultava ammesso dalla stessa NT con l'atto di citazione, e non contraddetto dal convenuto, che il trasferimento era avvenuto nel marzo 1989, contemporaneamente alla stipula preliminare. Il ricorrente lamenta, inoltre, laEL mancata considerazione ELla dichiarazione 2/10/89 a sua firma, da cui risultava che, a possesso già trasferito da sette mesi, il prezzo era rimasto invariato, per cui null'altro poteva essergli richiesto dalla NT atteso corrispettivo EL godimento anticipatoche egli, in ELl'immobile, aveva messo a disposizione il prezzo ben prima EL rogito. Infine, poichè il prezzo non era esigibile se non quando fossero state cancellate le ipoteche sull'immobile (dal che dipendeva la stipulazione a sé il EL rogito), la NT, che doveva imputare ritardo nella cancellazione, non poteva richiedere il pagamento degli interessi su un credito non ancora esigibile. Le censure, da esaminare congiuntamente perchè connesse, non possono essere accolte. Ha osservato la sentenza che: con il contratto preliminare era stato convenuto che al momento EL rogito sarebbe stato corrisposto il こて residuo prezzo e trasferito il possesso ELl'immobile ; nel contratto definitivo, stipulato a distanza di un anno dal preliminare, era affermato che il materiale possesso e godimento ELl'immobile "si trasferiscono da oggi"; dalla dichiarazione 2/10/89 sottoscritta dal e relativa all'anticipato deposito EL residuo CA prezzo presso il notaio, non risultava alcun riferimento al trasferimento EL possesso;
entrambe le parti avevano riconosciuto che il possesso era stato trasferito prima EL rogito notarile, pur non essendo ben chiaro se ciò era avvenuto all'atto EL preliminare, come affermato dalla NT nell'atto introduttivo, ovvero se, come affermato dalla stessa nell'atto di appello, era avvenuto nell'ottobre EL 1989, in concomitanza cioè con il deposito EL residuo prezzo presso il notaio. Sulla base di tali elementi la sentenza ha ritenuto che il possesso ELl'immobile goduto anticipatamente dal causa perché nonCA era senza trovava giustificazione né nelle previsioni contrattuali (perché sia il preliminare che il definitivo fissavano lo scambio era avvenuto al momento EL rogito, mentre esso certamente prima), nè nella dichiarazione da lui firmata in data 2/10/89 (da cui risultava soltanto il versamento anticipato EL prezzo senza alcun'altra indicazione). Tanto meno era giustificato da un intento di liberalità, che nel caso di specie non poteva presumersi. Di conseguenza, 1'incameramento degli interessi sui 50 milioni da parte ELla moglie EL CA (che insieme al coniuge risultava acquirente ELl'immobile) doveva considerarsi ingiustificato arricchimento e ciò quanto meno dal 1/10/89 (giorno antecedente al deposito EL prezzo) e fino al 16/3/90 (data EL rogito) per un importo complessivo di 1.143.835, corrispondente al valore degli interessi legali sui 50 milioni depositati. Il giudice d'appello ha, cioè, ritenuto che, essendo pacifico tra le parti che il trasferimento EL possessO era avvenuto prima EL momento stabilito contrattualmente e mancando (in particolare nella dichiarazione EL 2/10/89) qualsiasi elemento che potesse far ritenere un accordo tra le parti modificativo rispetto a quello ordine allo scambio tra la consegna originario in il pagamento EL residuo prezzo, ELl'immobile e all'anticipazione di una prestazione (consegna EL bene) doveva corrispondere l'anticipazione ELl'altra (pagamento EL prezzo). Pertanto il prezzo era dovuto alla NT a far data dalla consegna ELl'immobile e, gli quindi, dalla stessa data erano dovuti anche interessi. Il ricorrente non ha contestato specificamente le affermazioni poste a base ELla sentenza, limitandosi a sostenere (contro il suo interesse) che la consegna e cioè ancorELl'immobile era avvenuta nel marzo 1989, prima di quando aveva ritenuto il giudice d'appello, e a prospettare una diversa interpretazione ELla scrittura senza però fornire alcuna indicazione utile a far ritenere errata quella effettuata dal tribunale. La sentenza, infine, ha escluso l'applicabilità nella specie ELl'art.1499 cod.civ. osservando € neanche su che la norma in questione non tale punto vi è censura trova applicazione in presenza di un contratto preliminare. III - Ai sensi ELl'art.370 1° e 2° comma cod. proc. civ. in relazione all'art.369 stesso codice, il ricorso incidentale è inammissibile perché tardivamente notificato Esso, infatti, risulta notificato il 3/9/99, e cioè ben oltre il termine di 20 giorni dalla scadenza EL termine di deposito EL ricorso principale. Ed infatti, essendo stato il ricorso principale notificato il 24/5/99, il termine per la notifica EL ricorso incidentale scadeva il 3 luglio successivo. In considerazione ELla pronunzia di inammissibilità, non vi è da provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Roma, 22 dicembre 2000 Ilpresidente L'estensore ханики 2000 2 300003/00 A 4 M O R S IL CE C1 1 E T 0 A Dott.ssa Donatella D'Anna 0 R 2 T 0 , N M 0 E T .0 E E L 0 S 1 L t E 2 lo . D ) a i O £ iz in P ir ri IO rv IP e ia - t e to IL c iz IC S a d F ie rs I istra iu F e .$39333 v D G F d h e ia tt 1.3. APR. 2001 U o e A eg t t ra io Roma r iz n e I) v R IL CECT g r a e e ri HAN ig c a n le D re M bi l IC a a a C es t s . C n p o A t p D o s e (D R