Sentenza 2 aprile 2008
Massime • 1
Il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui esse siano relative all'impronta di un solo dito, purchè evidenzino almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione.
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Conflitti tra scienza e diritto Abbiamo già trattato delle impronte digitali senza pretesa di esaustività, stante la complessità della materia sotto il profilo tecnico scientifico e giuridico (FILODIRITTO- contributo del 24 novembre 2009 Le impronte digitali tra fisiologia e valore giuridico). L'evoluzione scientifica e sociale non sempre trova riscontro nella materia giuridico/penale, parimenti la scienza e le tecniche investigative e il loro contributo alla risoluzione di casi criminali non trovano una collocazione idonea a scongiurare interpretazioni giurisprudenziali disomogenee. La disarmonia nell'applicazione del diritto rispetto ad un accertamento tecnico pure utilizzato e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/04/2008, n. 16356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16356 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2008 |
Testo completo
16356 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 02/04/2008
SENTENZA
N. 389, 08
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ESPOSITO ANTONIO PRESIDENTE
1. Dott. CARMENINI SECONDO LIBERO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE PI N. 043477/2007 2. Dott. FIANDANESE FRANCO
3. Dott. CAMMINO MATILDE "
4.Dott. AMBROSIO ANNAMARIA FI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) DA DO HU N. IL 14/11/1955
avverso SENTENZA del 21/09/2007
CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere AMBROSIO ANNAMARIA дар
OSSERVA
1.1. Con sentenza in data 21-9-2007 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 22-2-2007 con cui il G.I.P. di Roma aveva condannato DA LE
UG (alias ON AT), applicata la diminuente del rito, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed € 1.400,00 di multa, oltre penc accessorie, ritenendo l'imputaro responsabile del reato ex artt. 110, 628, co.1 e 3, n.1, prima e terza ipotesi c.p., perché, in concorso con altra persona non identificata, con violenza e minaccia, consistite nel puntare un taglierino contro il direttore di un'agenzia della Banca Antonveneta e nel pronunciare la frase questa è una rapina», si impossessava della somma di € 23.000,00 circa, sottraendola alla cassa della banca (con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale)
In motivazione la Corte territoriale individuava il riscontro probatorio dell'accusa negli esiti dell'accertamento dattiloscopico, che rivelavano ben venti punti caratteristici coincidenti con il dito medio della mano dx del prevenuto, nonché nei risultati dell'accertamento antroposomatico effettuato sulle immagini riprese dalla telecamera interna all'agenzia, che avevano consentito un giudizio di compatibilità con i cartellini segnaletici di
DA LE UG e/o ON AT;
precisava che il particolare della stempiatura, evidenziato dal raffronto, era confermato da due testi oculari.
1.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, personalmente,
DA LE UG, formulando i seguenti motivi: 1) violazione dell'art.606 lett. b>
c.p.p per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192
c.p.p. e 628 c.p.; 2) violazione dell'art.606 lett. e> c.p.p. per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato per non avere commesso il fatto o perché la prova raggiunta non è piena.
Sotto il primo profilo il ricorrente deduce che gli elementi a carico hanno natura meramente indiziaria, come tali inidonei a fornire la prova richiesta per giungere a un giudizio di colpevolezza;
in particolare le immagini poste a confronti sarebbero sfocate,
Day l'impronta posta a confronto sarebbe costituita da un mero frammento inidoneo alla verifica e le descrizioni dei testimoni sarebbero discordanti. Sotto il secondo profilo il ricorrente lamenta che la Corte territoriale si sia limitata a riprodurre la motivazione di primo grado,
senza fornire una convincente ed esaustiva risposta alle deduzioni difensive.
Il difensore ha depositato memoria in cui insiste nei motivi di ricorso, segnatamente lamentando l'assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui al comma 2
dell'art. 192 c.p.p..
2. Il ricorso costituisce, con tutta evidenza, reiterazione delle difese di merito ampiamente e compiutamente disattese dai giudici del merito, oltre che censura in punto di fatto della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione, cioè ad attività
che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è
insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso in esame, da adeguata c congrua motivazione esente da vizi logico-giuridici. Invero l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione di merito ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di procedere ad una «rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al Giudice
di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
Merita altresì puntualizzare - in conformità a principi acquisiti dalla giurisprudenza di questa S.C. che la sentenza di appello non può essere valutata isolatamente, ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado ad essa conforme, essendo anche possibile che la motivazione di seconda istanza attinga per relationem a quella di primo grado, trascurando di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati. In tale prospettiva la motivazione per даDal 2 relationem della sentenza d'appello non è consentita quando si traduca nella mera ritrascrizione della motivazione di primo grado, che resta così non assoggettata alla doverosa revisione critica imposta dagli argomenti svolti dall'appellante; mentre è legittima quando sia integrata con la risposta ai rilievi critici formulati nell'atto di appello.
Orbene è quest'ultimo il tipo di argomentare dell'impugnata sentenza, giacchè
contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente la Corte territoriale non si è limitata ad una supina adesione alla decisione del primo Giudice, ma ha espresso le ragioni della sua conferma, dando conto dei motivi d'impugnazione e delle argomentazioni ostative all'accoglimento degli stessi. In particolare la sentenza impugnata:
a) ha sgombrato il campo dai dubbi sollevati dalla difesa in ordine all'accertamento antroposomatico, effettuato dalla sezione "Fonica e Audiovideo" del R.I.S. di Roma,
osservando che «le immagini riprese all'interno della sede bancaria (nn.
1-4 del citato fascicolo fotografico) opportunamente sviluppate, mostrano raffigurato in modo nitido e completo il volto di uno dei due autori della rapina»; ha, altresì, motivatamente condiviso il giudizio di compatibilità espresso dal R.I.S., rimarcando la peculiarità di due caratteristiche coincidenti nelle immagini e nei cartellini segnaletici del prevenuto (la cicatrice al sopracciglio dx e il porro nel padiglione auricolare dx), nonché il riscontro nelle deposizioni testimoniali dell'ulteriore elemento caratteristico della calvizie;
b) ha, altresì, affermato la piena idoneità al raffronto dell'impronta digitale rilevata sul pulsante della bussola di ingresso nella sede bancaria, chiarendo le ragioni dell'esito negativo di un primo confronto (per essere stato l'impronta attribuita al dito indico) e precisando che più compiuti accertamenti, riguardanti il dito medio della mano dx, avevano messo in evidenza «non solo lo stesso andamento del disegno generale delle anse delle due impronte ma soprattutto l'esistenza, tra le due impronte messe a confronto, di venti punti T
caratteristici, coincidenti;
consentendo di ritenere acclarata la provenienza delle impronte stesse da uno stesso dito, quello appunto della mano destra del prevenuto»;
c) ha, altresì, evidenziato come il quadro probatorio acquisito non fosse contrastato dalle sommarie informazioni testimoniali, che consentivano di individuare nel DA есл 3 l'individuo («quasi completamente calvo» ovvero «con ampia stempiatura») che era entrato per primo nell'agenzia bancaria, come del resto emergeva dalle immagini della telecamera interna.
Sotto questo profilo non può, dunque, rilevarsi il difetto di motivazione, in quanto ogni elemento posto a carico dell'imputato viene esaminato in maniera analitica e completa.
I criteri di valutazione utilizzati sono ineccepibili e conformi alla norma generale espressa dall'art. 192, co.1 c.p.p., che è quella del libero convincimento del Giudice, inteso come libertà di valutare gli elementi probatori, con il limite, qui rispettato di dare conto dei criteri adottati;
la valutazione compiuta dei singoli e specifici elementi è valutazione di merito,
come tale non censurabile in sede di legittimità perchè sorretta da una motivazione congrua e logica.
E' il caso di precisare - dal momento che il ricorrente richiama i criteri fissati dal comma 2 del cit. art. 192 c.p.p. per la valutazione degli indizi – che, nella fattispecie, non si è
fatto ricorso alla prova indiretta o critica, posto che gli elementi probatori assunti (impronta digitale, immagini della telecamera, sommarie informazione) sono direttamente per costante rappresentativi degli elementi investigati. Si rammenta in particolare che IP..
il giudice ben può fondare il suo convincimento sulle indagini giurisprudenza -
dattiloscopiche, poichè queste offrono piena garanzia di attendibilità e possono costituire legittima fonte di prova (Cass. sez. II, 2/10/1981 n.11129 riv. 151332), senza bisogno perciò
di elementi sussidiari di conferma, anche nel caso in cui esse riflettono l'impronta di un solo dito, purchè evidenzino la sussistenza di almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, e ciò in base al risultato di esperienze compiute in vari paesi del mondo (Cass. sez. IV, 2/02/1989 n.4254 riv. 180856), laddove nella fattispecie ne sono stati rinvenuti ben venti. Inoltre - come si è visto – gli esiti dell'indagine dattiloscopica sono stati collegati dai Giudici del merito alle ulteriori risultanze probatorie, così pervenendo in modo logico e coerente all'affermazione della certezza della responsabilità del prevenuto.
Per altro verso il gravame - pur formulato sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio logico si pone, in sostanza, sul terreno del merito, tentando
-
Day 4 surrettiziamente di ottenere una nuova e diversa valutazione di quelle prove che già risultano essere compiutamente esaminate nella sede propria. Il ricorrente non sottopone a concreta critica la logicità della motivazione, ma attraverso un arbitrario (c comunque, non controllabile in questa sede) richiamo a dati fattuali tenta di sminuire il risultato del compendio probatorio a suo carico.
In definitiva i motivi di ricorso incorrono tutti nella sanzione di inammissibilità.
A mente dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso consegue l'onere delle spese del procedimento,
nonché del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 1.000,00, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Roma 2-4-2008
Presidente L'Estensore
Ошашаме Олива
18 APR 2008
Plenges
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