Sentenza 11 ottobre 2002
Massime • 1
In materia di arbitrato, dal disposto di cui all'art. 819 cod. proc. civ. (secondo cui la connessione non è idonea ad escludere la "competenza" degli arbitri in favore di quella del giudice ordinario) può trarsi il principio della irrilevanza della connessione anche nella prospettiva di un'eventuale attrazione della causa connessa, di competenza del giudice ordinario, nella cognizione degli arbitri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/10/2002, n. 14478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14478 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - rel. Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CONSORZIO ASCOSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Ennio Magri, per procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - FUNZIONARIO DELEGATO DEL CIPE, dimiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge,
- controricorrente -
avverso la sentenza della corte d'appello di Napoli del 29 marzo 1999. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. Dott. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 30 novembre 2001;
sentito l'avv. Ennio Magri;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. Dott. Vincenzo Maccarone, che ha chiesto il rigetto del ricorso
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 31 marzo 1995 il funzionario delegato del CIPE ha convenuto in giudizio davanti alla corte d'appello di Napoli il Consorzio ASCOSA, chiedendo che fosse dichiarata la nullità del lodo depositato il 1^ giugno 1994 con il quale l'amministrazione è stata condannata a pagare la somma di L. 172.564.848, a titolo di compenso per l'attività di pulizia eseguita dal 1^ luglio 1986 al 30 giugno 1987 sulle aree comuni, interne ed esterne, agli edifici realizzati in esecuzione della convenzione del 9 dicembre 1981, con la quale era stato affidata a detto consorzio la progettazione e costruzione di edifici e opere di urbanizzazione in territorio di comune di S. Antimo, nell'ambito del programma di edilizia residenziale di cui alla legge n. 219 del 1981. La manutenzione di detti edifici era stata affidata con convenzione del 12 giugno 1986. Con lo stesso lodo l'amministrazione è stata condannata al pagamento di L. 403.370.088, ai sensi dell'art. 2041 c.c., per l'attività svolta dal consorzio dal 1^ luglio 1988 al 31 marzo 1991. La corte d'appello di Napoli, per quanto ancora rileva in questa sede, ha dichiarato la nullità parziale del lodo, relativamente al capo recante la condanna al pagamento dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento, in quanto la controversia relativa alla domanda ex art. 2041 c.c. era estranea all'oggetto della convenzione del 1986, nella quale era inserita la clausola compromissoria. Peraltro, nel dubbio, la clausola andava interpretata nel senso di non apportare deroghe alla giurisdizione ordinaria. Ha invece confermato la condanna al pagamento del corrispettivo dell'attività di pulizia espletata dal 1^ luglio 1986 al 30 giugno 1987, affermando che esattamente gli arbitri avevano ritenuto che dette prestazioni dovevano ritenersi autorizzate automaticamente e direttamente in virtù della clausola n. 4 della convenzione del 12 giugno 1986, senza che fosse necessaria alcuna altra formalità, come l'emissione di ordinativi di lavoro. La sentenza ha, infine, compensato le spese di lite. Avverso la sentenza della corte d'appello di Napoli il consorzio ASCOSA propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso l'amministrazione.
Motivi della decisione
1. Deducendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 808 e 829 n. 4 c.p.c. e 2041 c.c., il ricorrente censura l'affermazione della corte territoriale secondo la quale la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento sarebbe estranea all'oggetto della clausola compromissoria contenuta nella convenzione del 12 dicembre 1986, avente il seguente tenore: "qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine o ad interpretazione, esecuzione e/o risoluzione o al termine della presente convenzione, sarà deferita ad un collegio di tre arbitri rituali...".
Sostiene il ricorrente che la corte territoriale avrebbe affrontato il problema interpretativo della clausola, come se si trattasse di individuare l'oggetto di un compromesso, nel quale debbono essere precisamente individuate le controversie deferite agli arbitri. In realtà ogni controversia che acceda alla convenzione, anche in rapporto di necessaria occasionalità, avendo il suo titolo nel contratto, dovrebbe ritenersi compresa nella clausola compromissoria di cui si discute.
Con il secondo mezzo, che prospettando questioni connesse deve essere congiuntamente esaminato, lamentando la violazione dell'art. 1362 c.c. e vizio di motivazione, il ricorrente censura l'interpretazione della clausola compromissoria data dalla corte territoriale, sostenendo che si tratterebbe di interpretazione meramente letterale, che ha omesso di tenere conto del rapporto tra la convenzione del 1986 e quella anteriore del 1981, con la quale si era affidata la costruzione degli edifici, che autorizzava una aspettativa di durata del rapporto. Ribadisce la propria interpretazione secondo la quale in realtà le parti avrebbero voluto rimettere agli arbitri tutte le eventuali controversie connesse con la convenzione. I motivi non sono fondati.
L'oggetto della questione sottoposta alla cognizione della corte territoriale non era certamente quello di accertare se le controversie in ordine all'applicazione dell'art. 2041 c.c. siano deferibili ad arbitri, ma di verificare se l'interpretazione secondo la quale esulava dalle previsioni della clausola compromissoria la controversia avente ad oggetto la richiesta di indennizzo per ingiustificato arricchimento, avesse fatto corretta applicazione dei canoni di interpretazione legale dei contratti o non. Con motivazione esauriente, logica e giuridicamente corretta la corte territoriale ha affermato che detta interpretazione è esatta e tale affermazione non è stata neppure puntualmente contestata, essendosi il ricorrente limitato a lamentare l'eccessivo rigore con il quale l'operazione ermeneutica sarebbe stata condotta l'interpretazione della clausola e l'applicazione, non decisiva nella specie, del principio secondo cui nel dubbio la clausola andrebbe interpretata - in senso favorevole al riconoscimento della competenza del giudice ordinario.
Nè può condividersi l'affermazione del ricorrente secondo cui per ritenere una controversia compresa nell'oggetto di una clausola compromissoria, sarebbe sufficiente che la controversia di cui si tratta fosse connessa con quelle espressamente previste da detta clausola.
Ferma la diversità tra la domanda di pagamento di compenso contrattuale e quella diretta a conseguire l'indennizzo per ingiustificato arricchimento, l'ipotizzata connessione tra controversie contrattuali, espressamente previste dalla clausola, e controversie che dal contratto avrebbero comunque origine e che quindi dovrebbero ritenersi connesse con le prima, non potrebbe mai giustificare l'attrazione delle controversie connesse nella cognizione degli arbitri, perché, dall'art. art. 819 bis c.p.c.. si può trarre il principio (sottostante la regola espressamente enunziata, secondo cui la connessione non è idonea a escludere la "competenza" dagli arbitri in favore di quella del giudice ordinano) della irrilevanza della connessione anche nella prospettiva di un'eventuale attrazione della cause connesse, di competenza del giudice ordinario, nella cognizione degli arbitri.
2. Con il terzo motivo il ricorrente contesta la pronuncia di compensazione delle spese basata sull'affermata esistenza di giusti motivi.
Il motivo è inammissibile.
Come è noto esula dal sindacato del giudice di legittimità e rientra invece nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di sussistenza di altri giusti motivi, salvo, peraltro, la censurabilità della relativa motivazione nel caso, che non ricorre nella specie, in cui a giustificazione della disposta compensazione siano adottate ragioni illogiche o erronee.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio nella misura di L. 150.000 pari ad euro 77,47, oltre a L.
6.000.000 pari ad euro 3.098,7 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 30 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2002