Sentenza 27 marzo 1999
Massime • 1
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in sede di reclamo ex art. 669 "terdecies" cod. proc. civ. nel procedimento cautelare, avendo tale ordinanza gli stessi caratteri di provvisorietà e non decisorietà propri del provvedimento impugnato destinato a perdere efficacia a seguito della decisione di merito ed inidonea a produrre effetti di diritto sostanziale e processuale con autorità di giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/1999, n. 2942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2942 |
| Data del deposito : | 27 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere -
Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MA UI, AI IE, CE AB, PO MA IL, elettivamente domiciliate in ROMA VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BERNARDI, che le difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
SM IO, ON SI, EN NC, AM SI, GR NA, HE o MA LS, FA SI, ET CO, ME IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA S.BERNADETTE 62, presso lo studio dell'avvocato ELENA ZANONI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
RO RI, DI CA MA AZ, DE RC UI;
- intimate con integrazione del contraddittorio -
avverso l'ordinanza del Tribunale di ROMA, depositata il 25/07/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/98 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato BERNARDI Giuseppe, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato ZANONI Elena, difensore del resistente, che ha depositato nota spese e ha chiesto l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso, in subordine: il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LU AN, IE AI, SA CE e RI IL CA hanno proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso l'ordinanza resa in data 25 luglio 1995 dal Tribunale di Roma in sede di reclamo da essi proposto, ai sensi dell'art. 669 - terdecies cod. proc. civ., avverso l'ordinanza con la quale il
Pretore di Roma aveva rigettato il loro ricorso in data 19 aprile 1994, col quale si denunciava che CL SM, IA AM, CE GE, MO ES, RE GR, EL MA, ER BI e ET GA, condomini con i ricorrenti dello stabile sito in Roma, alla via Paolo II, avevano intrapreso i lavori di installazione di un ascensore nel vano scala del fabbricato condominiale in forza di una non valida delibera condominiale, riducendo in modo inammissibile il diritto dei condomini al godimento degli spazi comuni, compromettendo la sicurezza dell'edificio e violando le prescrizioni della L. n. 13 del 1989, recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".
Al ricorso hanno resistito con controricorso il SM, la AM, la GE, il ES, il GR, la MA, la BI e la GA, che hanno anche depositato memoria illustrativa. Con ordinanza resa all'udienza del 4 febbraio 1988 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nel termine di giorni sessanta, nei confronti dei condomini IN FO, RI RA Di LO e IG De MA, che, unitamente ai ricorrenti, avevano proposto la denuncia di nuova opera.
I ricorrenti hanno tempestivamente ottemperato a tale ordinanza. I chiamati in causa non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per il difetto di valida procura speciale, sollevata dai resistenti con la memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.. L'eccezione si fonda sul rilievo che la procura, resa a margine del ricorso, non fa specifico riferimento al giudizio di cassazione, riferendosi ad ogni stato e grado del giudizio ed ai procedimenti cognitivi ed esecutivi nonché ad attività procuratorie tipiche di tali giudizi (chiamata in causa di terzi, riscossione di crediti, etc.).
Il Collegio non condivide l'eccezione, aderendo all'insegnamento di questa Suprema Corte, che, componendo il contrasto registratosi sulla questione, con sentenza n. 2642/'98, ha affermato i seguenti principi;
"Quando dalla copia notificata all'altra parte risulta che il ricorso per cassazione (o il controricorso) presentano a margine od in calce ovvero in foglio separato ad essi unito materialmente una procura rilasciata al difensore che ha sottoscritto l'atto, tale procura - salvo che dal suo testo non si rilevi il contrario - deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione e soddisfa, perciò, il requisito della specialità previsto dall'art. 365 cod. proc. civ., anche se non contiene alcun riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere, deponendo per la validità di siffatta procura l'art. 83 cod. proc. civ. (nella nuova formulazione risultante dall'art. 1^ L: 27 maggio 1997, n. 141), il quale, interpretato alla luce dei criteri letterale, teologico e sistematico, fornisce argomenti per ritenere che la posizione topografica della procura (il cui rilascio può ora avvenire oltreché in calce o a margine dell'atto anche in un foglio separato, ma congiunto materialmente all'atto) è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla prescrizione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede, senza che, per contro, nel giudizio di legittimità, considerato il carattere prevalentemente (ancorché non esclusivamente) privato degli interessi regolati dal codice di rito con le disposizioni concernenti il rilascio della procura (il controllo giudiziario della quale, sotto il profilo dell'autenticità e specificità, deve da quel carattere trarre criteri di orientamento) e tenuto conto delle esigenze inerenti al diritto di difesa, costituzionalmente garantito davanti a qualsivoglia giudice in ogni grado e stato del giudizio, esprimentesi in materia, nella libera scelta dei difensori operata dai privati, possa esigersi dalla parte conferente l'espressa enunciazione nella procura, a garanzia dell'altra parte, di quanto quest'ultima può già ritenervi compreso in ragione dell'essere tale procura contenuta nell'atto contro di essa diretto, potendo, fra l'altro, una tale non prevista necessità risolversi in pregiudizio del diritto di difesa della parte non giustificato da esigenze di tutela della controparte".
Alla stregua di tali condivisi principi e considerato che dal testo della procura, resa a margine del ricorso, non risulta alcun elemento che induca ad escludere che il mandato sia stato conferito al difensore dai ricorrenti allo specifico fine di impugnare per cassazione l'ordinanza del Tribunale di Roma, ancorché la relativa volontà sia stata manifestata con formula generica, devesi ritenere che ricorre il requisito della specialità della procura richiesto dall'art. 365 cod. proc. civ. e che, quindi, sotto tale profilo, il ricorso sia ammissibile.
È, invece, fondata l'altra eccezione di inammissibilità del ricorso, che i resistenti sollevano sul rilievo che, ai sensi dell'art. 669 - terdecies, co. 4^, cod. proc. civ., l'ordinanza resa sul reclamo avverso un provvedimento cautelare non è impugnabile e che trattasi, comunque, di provvedimento a contenuto non decisorio, stante la sua inidoneità a dar luogo al giudicato sostanziale. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, dal quale non v'è ragione di discostarsi, e contro il quale alcuna valida ragione oppongono i ricorrenti, "è inammissibile il ricorso straordinario avverso l'ordinanza pronunciata in sede di reclamo ex art. 669 - terdecies cod. proc. civ. in un procedimento cautelare, avendo tale ordinanza gli stessi caratteri di provvisorietà e non decisorietà propri del provvedimento impugnato, destinato a perdere efficacia a seguito della decisione di merito ed inidonea a produrre effetti di diritto sostanziale e processuale con autorità di giudicato" (Cass., Sez. Un., 24 gennaio 1995 n. 824). Giova solo rammentare che, ai sensi dell'art. 669 -
quattordicies, cod. proc. civ., le disposizioni dettate in tema di procedimento cautelare, e, quindi, anche quella circa la non impugnabilità dell'ordinanza resa a seguito di reclamo posta dall'art. 669 - terdecies, co. 4^, sono applicabili anche ai provvedimenti interdittali resi su denuncia di nuova opera o di danno temuto.
L'accoglimento dell'eccezione sotto il profilo esaminato assorbe l'altra ragione d'inaccoglibilità dedotta dai controricorrenti, i quali hanno rimarcato che i motivi di ricorso attengono esclusivamente al merito della decisione.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e, conseguentemente i ricorrenti, secondo l'ordinario criterio, vanno condannati in solido tra loro, a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in complessive L. 2.342.000, di cui L.
2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 1998, nella causa di consiglio della 2^ Sezione Civile.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 1999