Sentenza 27 maggio 2014
Massime • 1
Non è affetto da alcuna nullità il decreto di citazione per il giudizio di appello che contenga una enunciazione imprecisa e non chiara dei fatti o delle norme violate, atteso che l'art. 601 cod. proc. pen., con riferimento ai requisiti dell'atto fa esclusivamente rinvio alle disposizioni di cui all'art. 429, comma primo lett. a), b) e g), cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/05/2014, n. 29932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29932 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2014 |
Testo completo
29 9 32 / 14 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 2.16 h Sent. n. sez. -- Presidente- Dott. Stefano PALLA - Consigliere Relatore - UP - 27/5/2014 Dott. Luca PISTORELLI Dott. Gabriele POSITANO - Consigliere - R.G.N. 26018/2013 Dott. Paolo Giovanni DEMARCHI ALBENGO-Consigliere - Dott. Ferdinando LIGNOLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dai difensori di: AN AT, nato a [...], l'[...]; avverso la sentenza del 20/11/2012 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte d'appello di Milano confermava la condanna di AN AT per il reato di lesioni gravi commesso ai danni di SC NI nel corso di una lite insorta per motivi connessi ad una pregressa relazione sentimentale intrattenuta dai soggetti menzionati.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo dei propri difensori articolando cinque motivi.
2.1 Con il primo deduce la nullità del decreto di citazione per il giudizio d'appello per il difetto della indicazione del fatto contestato. Con il secondo si lamenta invece che il provvedimento impugnato sarebbe privo di autonoma motivazione limitandosi a richiamare quella della pronunzia di primo grado. Ulteriori vizi della motivazione vengono denunciati con il terzo motivo in merito alla prova del nesso di causalità tra le lesioni accertate e la condotta contestata all'imputato, rilevandosi come in proposito la Corte distrettuale abbia ingiustificatamente trascurato il parere reso in proposito dal consulente di parte. Con il quarto e quinto motivo viene infine eccepita l'omessa applicazione della regola di giudizio dettata dall'art. 533 comma 1 c.p.p., rilevandosi altresì l'illogicità dell'argomento tratto dai giudici d'appello dal comportamento post delictum dell'imputato e ribadendosi il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta prova del nesso di causalità e dell'elemento soggettivo del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile.
2. L'eccezione processuale svolta con il primo motivo deve ritenersi manifestamente infondata essendo in proposito sufficiente ricordare come non sia affetto da alcuna nullità il decreto di citazione per il giudizio di appello che non contenga l'enunciazione dei fatti per cui si procede o delle norme violate, atteso che l'art. 601 c.p.p., con riferimento ai requisiti dell'atto fa esclusivamente rinvio alle disposizioni di cui all'art. 429 comma primo lett. a), b) e g) e non anche a quella di cui alla lett. c) dello stesso articolo (Sez. 4, n. 24050 del 18 marzo 2004, Filella, Rv. 228584).
3. Largamente generiche e in parte parimenti manifestamente infondate sono poi le doglianze svolte con gli altri motivi di ricorso. contrariamente a quanto3.1 La Corte distrettuale, con motivazione autonoma sostenuto dal ricorrente logica e coerente alle risultanze processuali, ha risposto in maniera esauriente a tutte le questioni sottopostole con il gravame di merito. In particolare, argomentando dalle obiettive risultanze dell'anamnesi svolta dai sanitari del pronto soccorso, ha spiegato le ragioni per cui debba ritenersi realizzato l'evento del reato contestato e come pertanto la condotta violenta tenuta dall'imputato e pervero ammessa dal medesimo non possa essere eventualmente derubricata a quella delle mere percosse. Non di meno la sentenza esplicita le ragioni per cui ha ritenuto scarsamente attendibili le testimonianze degli ospiti dell'AN in ordine alla dinamica dei fatti e comunque la loro ininfluenza ai fini della configurabilità del reato anche sotto il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo che lo caratterizza.
3.2 Con tale apparato giustificativo il ricorrente sostanzialmente non si è confrontato, limitandosi ad affermazioni totalmente assertive, culminate, nel quinto motivo, con la contestazione della tenuta logica delle argomentazioni fondate sul comportamento post delictum dell'imputato che in realtà sono contenute nella sentenza di primo grado, ma non in quella impugnata. Né il ricorso ha acquisito maggiore specificità contestando la mancata considerazione delle conclusioni del consulente di parte, atteso che queste sono state evocate in maniera frammentaria - tanto da non consentire a questa Corte di apprezzarne l'effettivo contenuto ed invero sono state implicitamente ritenute ininfluenti dai giudici d'appello attraverso quegli stessi argomenti spesi a sostegno della ritenuta causazione delle lesioni che il ricorrente ha trascurato di sottoporre a puntuale critica. Quanto infine alla violazione della regola del ragionevole dubbio, al di là dell'esposizione dei fondamenti del principio, il ricorso non ha saputo evidenziare quale sarebbe la, per l'appunto, ragionevole spiegazione alternativa dei fatti concretamente suggerita dal compendio probatorio con cui la Corte distrettuale avrebbe omesso di confrontarsi.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27/5/2014 Il Presidente Il Consigliere estensore Luca Pistorelli Stefano Palla StripesJana DEPOSITATA IN CANCELLERIA adel -8 LUB 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise ө мх