Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2004, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - rel. Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANASTASIO II, 311, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO COLELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE COLELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 28 maggio 2001, Rep. n. 57117;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 166/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 09/05/00 - R.G.N. 130/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/03 dal Consigliere Dott. MAIORANO Francesco Antonio;
udito l'Avvocato RASPANTI per delega DE FERRÀ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Bari del 3/12/97 TI VA conveniva in giudizio l'INAIL per il ripristino della rendita, ingiustamente ridotta dall'Istituto, in sede di revisione ex art. 83 T.U. n. 1124/65, dal 55% al 43%.
L'INAIL contrastava la domanda ed il Pretore la rigettava. Il Tribunale di Bari, investito in grado di appello su ricorso del TI, con sentenza del 11/4 - 9/5/00, confermava la decisione sul rilievo che il Pretore aveva implicitamente disatteso le osservazioni contenute nella consulenza di parte e che quella valutazione doveva essere condivisa in quanto il consulente di ufficio, in sede di esame obiettivo, aveva accertato in maniera inconfutabile quella che era la situazione attuale del periziando, dettagliatamente indicata in sentenza;
in presenza di tale situazione clinica non erano necessarie ulteriori indagini, posto che i rilievi della C.T.P. non offrivano un riscontro obiettivo diverso in ordine ad una più ampia statuizione del danno, ma riguardavano solo una diversa valutazione delle affezioni riscontrate, che non era condivisibile, considerata l'obiettività clinica riscontrata. Avverso questa pronuncia propone ricorso per Cassazione il TI, fondato su un solo motivo.
Resiste l'INAIL con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 83 DPR n. 1124/65 (art. 360 a 3 e 5 C.P.C.) deduce il ricorrente che la motivazione è carente e contraddittoria, in quanto si basa solo sul rilievo che la consulenza di parte non offre "un riscontro obiettivo diverso" da quello accertato dal consulente di ufficio e che contiene solo una "diversa valutazione" delle affezioni accertate;
il giudice di merito avrebbe dovuto effettuare una nuova consulenza proprio per accertare se quella diversa valutazione fosse o meno corretta. Il Tribunale non ha analizzato e confutato le specifiche doglianze mosse alla consulenza di ufficio, ritenendo che l'esame obiettivo del C.T.U. sia sufficiente a giustificare le diverse conclusioni. Il giudice di merito non è tenuto a giustificare il proprio dissenso in merito alle osservazioni della parte, ma deve adeguatamente motivare la sua decisione esaminando i rilievi medesimi, verificandone la fondatezza, o meno, con una nuova consulenza, oppure con proprie adeguate cognizioni. Il Tribunale nel caso di specie ha semplicemente ignorato la consulenza di parte. La ipoacusia deve essere calcolata col metodo Rossi utilizzato al momento della concessione della rendita;
illegittima, per violazione dell'art. 83 T.U. n. 1124/65 è la riduzione della rendita effettuata non sulla base dell'effettivo miglioramento, ma utilizzando un diverso metodo di valutazione. Il ricorso è infondato.
La Corte ha già avuto modo di affermare, con pronuncia del 6/5/02 n. 6432, i seguenti principi di diritto, condivisi dal Collegio: "le consulenze di parte costituiscono semplici allegazioni difensive, onde il giudice di merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in esse contenute, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e conformi al parere del proprio consulente, ne' è tenuto, anche a fronte di esplicita richiesta di parte, a disporre nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria espressa pronunzia sul punto, quando risulti, dal complesso della motivazione, che lo stesso giudice ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti svolti". "Sia nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato, sia in quelle relative all'accertamento della dipendenza di una infermità da causa di servizio, il difetto di motivazione della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisatale in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura di difetto di motivazione costituisce mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico - formali e perciò si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice". Nel caso specie, il Tribunale condivide espressamente la valutazione già espressa, seppure implicitamente, dal primo giudice in ordine ai rilievi mossi dal consulente di parte ritenendoli irrilevanti e superflui, perché "non offrono un riscontro obiettivo diverso" da quello posto in evidenza dal consulente di ufficio, ma "afferiscono solo ad una diversa valutazione delle affezioni accertate, che, considerata l'obiettività clinica riscontrata, non sono condivisibili". Nel ragionamento sopra riportato non sono ravvisabili vizi di motivazione sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, e che può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico. Il ricorso va quindi rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, ai sensi dell'art. 152 disp. att. C.P.C..
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo e provvedere in ordine alle spese.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004