Cass. pen., sez. feriale, sentenza 21/08/2008, n. 34501
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Sentenza 21 agosto 2008

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L'impegno, assunto in sede civile, all'atto della separazione personale, da parte del coniuge querelante, di rimettere la querela, non equivale a volontà definitiva valida in sede penale e non può, pertanto, essere considerato come manifestazione di volontà tacita di remissione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. feriale, sentenza 21/08/2008, n. 34501
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34501
    Data del deposito : 21 agosto 2008

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