Sentenza 21 agosto 2008
Massime • 1
L'impegno, assunto in sede civile, all'atto della separazione personale, da parte del coniuge querelante, di rimettere la querela, non equivale a volontà definitiva valida in sede penale e non può, pertanto, essere considerato come manifestazione di volontà tacita di remissione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 21/08/2008, n. 34501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34501 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2008 |
Testo completo
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345 0 1 / 08 34501
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 21/08/2008
SENTENZA N. 80 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ESPOSITO ANTONIO PRESIDENTE
1. Dott. CORRADINI GRAZIA CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. ZAMPETTI UMBERTO "F N. 023428/2008
"T 3. Dott. MACCHIA ALBERTO
4.Dott. CARCANO DOMENICO TT
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) D'IC IL N. IL 20/07/1966
avverso SENTENZA del 08/02/2008
CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
ZAMPETTI UMBERTO
Udito, per la parte civile, l'Avv. Udit i difensor Avv. Изи сотрално.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 08.02.2008 la Corte d'appello di Roma integralmente confermava la pronuncia 27.09.2006 del Tribunale di Cassino in composizione monocratica che aveva condannato D'IC VI alla pena, condonata ex L.241/06, di mesi 3 di reclusione per i reati continuati di percosse e lesioni ai danni della moglie, poi separata, CO AR, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, nei confronti della medesima, costituitasi parte civile.-
Il convincimento di colpevolezza era tratto da entrambi i giudici del merito, con motivazione sostanzialmente conforme, dalle ritenute ben attendibili dichiarazioni della predetta parte lesa e dalla relativa documentazione medica -quattro certificati- a convalida dell'accusa.-
2. Avverso tale sentenza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto imputato che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni per violazione di legge e vizio di motivazione: a) improcedibilità dell'azione penale per remissione extraprocessuale, per essersi impegnata la parte lesa, in sede di verbale di separazione il 18.12.2002, a rimettere la querela;
b) nullità della sentenza per immutazione del fatto, essendo stato tratto a giudizio per maltrattamenti in famiglia ed
ч essendo stato poi condannato per percosse e lesioni;
c) nel merito, errata valutazione
т delle risultanze in ordine alla mancanza di sufficienti riscontri ai fatti;
d) errata
о affermazione dell'attendibilità della CO, quando la stessa non aveva fatto menzione dei maltrattamenti nell'atto di ricorso per la separazione.-
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua prospettazione, deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze tutte di legge.-
Le varie questioni proposte in questa sede di legittimità sono, invero, tutte palesemente errate.-
Quanto alla dedotta improcedibilità dell'azione penale per asserita remissione extraprocessuale, vale solo ricordare come l'impegno -preso in una sede del tutto particolare, quale quella civile di separazione, e dunque ad altri fini- non equivale a volontà definitiva valida in sede penale. In tal senso già la Corte territoriale aveva disatteso la stessa questione, già proposta con i motivi dell'appello, con corrette argomentazioni (cfr. f. 3 della sentenza) che qui vanno dunque convalidate.-
Anche la seconda questione (sopra riportata al §.
2.b), con la quale si deduce nullità della sentenza per immutazione del fatto, è stata già correttamente affrontata e risolta
1 dai giudici di secondo grado (cfr. ancora f. 3 della sentenza) con riferimento alla consolidata e ben nota giurisprudenza di questa Corte che esclude la dedotta nullità ogni volta che l'imputato, come nel caso presente, abbia comunque potuto esplicare sul fatto concreta e specifica difesa. Nella fattispecie, peraltro, i fatti di percosse e di lesioni erano stati ben contestati esplicitamente nell'ambito della più ampia imputazione iniziale ex art. 572 Cp. In sostanza si tratta, quindi, non già di un'immutazione, ma di una vera e propria riduzione dell'area del deciso rispetto a quella della contestazione.
L'inammissibilità anche di tale profilo di ricorso è, dunque, del tutto evidente-
Le proposte questioni di merito (di cui sopra sub 2.c e 2.d) sono inammissibili in questa sede, prospettando esse una rilettura dei fatti non consentita davanti a questa Corte di legittimità. Peraltro le tesi proposte sono comunque palesemente infondate, atteso che i giudici del merito ben hanno valutato sia l'attendibilità complessiva della parte lesa che l'incidenza delle altre fonti soggettive, così come la sussistenza di oggettivi riscontri, quali le certificazioni mediche relative alle lesioni subite dalla denunciante.-
In definitiva il ricorso, del tutto infondato, deve essere dichiarato inammissibile.-
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616
Cpp, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, tale ritenuta congrua, di €. 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle
Ammende.-
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente D'IC VI al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.-
Così deciso in Roma il 21 Agosto 2008.-
Il Consigliere estensore Presidente
Umberto Zampetti Antonio Esposito
Auzale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 1 SET. 2008
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Marie Angelilli
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