Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/10/2003, n. 15099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15099 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
ee 64749 ESENTED REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 REPUBBLICA ITALIANA MATERIA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 5099/0 Oggetto Tributaria Composta dagli II.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI - Presidente - R.G.N. 9526/99 Dott. Mario CICALA Consigliere Cron.30630 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Nino FICO Rel. Consigliere Ud. 03/03/03 Consigliere Dott. Stefano BIELLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 64749 sul ricorso proposto da: GO LI VA OS US nella qualità 6.20 di erede di OS US, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 46, presso lo studio dell'avvocato CORBO SETTIMIO, che la difende unitamente all'avvocato LILLO LORENZO, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO FINANZE UFFICIO II DD PADOVA, in persona del domiciliato in Ministro pro tempore, elettivamente ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA presso $ 2003 GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 633 legis;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 97/98 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 11/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/03 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato BARBIERI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'Ufficio II.DD. di Padova ha rettificato la dichiarazione dei redditi presentata per il 1982 da PP SI e LI RE, recuperando a tassazione, ai fini IRPEF ed ILOR, la somma di lire 78.510.000: l'Ufficio ha proceduto alla rettifica sulla base di un esposto-denuncia di tal AN EG, il quale aveva dichiarato di avere corrisposto al SI, nel 1982, la somma di lire 178.510.000, di cui lire 100.000.000 a titolo di restituzione di importo rivevuto in prestito e lire 78.510.000 a titolo di interessi. La RE ha impugnato l'avviso di accertamento e la Commissione Tributaria di primo grado di Padova ha accolto il ricorso. L'Ufficio ha appellato la sentenza e la Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha accolto l'appello, rigettando il ricorso introduttivo della RE. Avverso quest'ultima decisione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi: 1) violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
2) insufficiente o contraddittoria motivazione. Il Ministero delle Finanze ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con i motivi proposti, da trattare congiuntamente perché risolventisi in censure di identico contenuto, benché formalmente volti a denunciare vizi diversi, l'uno la violazione di norme di diritto, neanche indicate, l'altro il vizio di motivazione, la ricorrente ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, le dichiarazioni rese dal EG, in quanto non costituenti dichiarazioni testimoniali, peraltro non ammissibili nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie per il divieto di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.546/92, non sono idonee a provare l'origine dell'obbligazione estinta col pagamento della somma di lire 178.510.000, da mutuo, come affermato dalla Commissione Regionale, ovvero da vendita di quote sociali dalla famiglia SI alla famiglia EG, come da essa ricorrente sostenuto, e come desumibile dal contratto prodotto, non preso in esame dalla Commissione. Dal ricorso non è da to desumere se e quando sia stato prodotto in g iudizio il contratto di compravendita cui fa riferimento la ricorrente. L'atto è sul punto vago e non autosufficiente. N. 5 D'altra parte, la conclusione di un contratto di compravendita non esclude la stipula tra le stesse parti di un contratto di mutuo, con obbligo per il mutuatario di corrispondere gli interessi sulla somma mutuata, sicché il documento, anche se prodotto ed esaminato dalla Commissione Regionale, non sarebbe stato tale da invalidare, con giudizio di certezza o di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze di causa su cui si è fondato il convincimento dello stesso giudice, con conseguente infondatezza della denuncia sotto il profilo della omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Le altre doglianze, traducendosi in una contestazione dell'apprezzamento dei fatti e delle prove, in quanto compiuto dal giudice a quo in senso difforme da quello preteso dalla ricorrente, ossia in censure di merito, sono da ritenere inammissibili. Il ricorso va dunque rigettato con condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del grado.
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 2.100,00, di cui euro 2.000,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito. Roma, 3.3.2003How of il cons DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE √ Again = 9011.2003 il presidente d igt Riitano мо IL CANCELLIERE C1 dott. Luigi Riitano