Sentenza 13 gennaio 2003
Commentario • 1
- 1. Prerogative regionali e il potere centrale in materia di porti marittimiAccesso limitatoAlessandro Del Dotto · https://www.altalex.com/ · 8 giugno 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/01/2003, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2003 |
Testo completo
*00302 / 03 11 1, N.374 ##FOLLO CIE DI PACE) INCOM EL PONOITA NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PREDEN Presidente R.G.N. 8846/99 Dott. Roberto Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere PURCARO Rel. Consigliere - Cron. 638 Dott. Italo Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Rep. Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud.08/10/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MO RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI ANIMUCCIA 11, presso lo studio dell'avvocato GULOTTA ROSARIA, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SAI Assicuratrice Industiale SPA, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO 571 presso 10 studio dell'avvocato MAGNANI SERGIO, che lo difende, giusta delega in atti;
2002 controricorrente -- 1891 nonchè
contro
SOC. VE.MA STRADE SRL, MARCHETTI VALTER, VEMA STRADE SRL;
intimati - avversO la sentenza n. 2384/98 del Giudice di pace di ROMA, emessa il 13/3/1998, depositata il 16/03/98; RG.2281/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato ROSARIA GULOTTA;
udito l'Avvocato SERGIO MAGNANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 27 dicem- bre 1996, AU RO convenne in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Roma, la società Vema Strade e la S. p. a. S.A.I., per sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni subiti da esso attore per effet- to del danneggiamento del muro di cinta della propria abitazione, sita in Roma, via Filippo Nardi, in conse- guenza di un'incauta manovra posta in essere dal condu- cente dell'autocarro targato Roma 05790H, di proprietà della Vema ed assicurato presso la suindicata compagnia 2 di assicurazione. Dedusse l'attore che il danno subito ammontava a complessive lire 2.260.000, dalle quali do- veva essere detratta la somma di lire 1.100.000, già versate dalla SAI e dal deducente accettate solo a ti- tolo di acconto;
chiese, pertanto, la condanna dei con- venuti al pagamento della somma residuale. Costituitasi in giudizio la sola SAI ed espletata la necessaria istruttoria, il giudice adito, con sen- tenza depositata in data 16 marzo 1998, accolse per quanto di ragione la domanda attorea, condannando i convenuti al pagamento della minor somma di lire 320.000, oltre interessi e rivalutazione. Per la cassazione della suindicata sentenza ha pro- posto ricorso, sulla base di un solo motivo, AU RO, cui ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, la società SAI. Con ordinanza in data 7 gennaio 2002 questa Corte disponeva la rinnovazione della notifica, non ritual- mente effettuata, del ricorso all'intimata Vema Strade, assegnando all'uopo il termine di giorni sessanta dalla comunicazione dell'ordinanza. Al rinnovo della notifica provvedeva tempestivamen- te il ricorrente, ma l'intimata Vema Strade non svolge- va attività difensiva. Motivi della decisione 3 Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inam- missibilità del ricorso, sollevata dalla controricor- rente SAI s. P. a., sotto il profilo che, eccedendo il valore della causa la somma di due milioni, la sentenza era appellabile e non ricorribile. L'eccezione è fondata. Invero, dagli atti di causa, il cui esame è consen- tito a questa Corte dovendosi decidere su una questione di carattere processuale, si evince che, in effetti, la domanda risarcitoria dell'odierno ricorrente conteneva, accanto alla richiesta di condanna dei convenuti al pa- gamento della somma di lire 1.755.040, oltre interessi e svalutazione, anche l'istanza per la liquidazione di ulteriori somme ("per fermo tecnico e legale, nonché svalutazione commerciale dell'auto da liquidarsi secon- do giustizia, svalutazione ed interessi"), senza preci- sazione del quantum, quindi di valore indeterminato, anche se nei limiti della competenza del giudice adito, che, peraltro, versandosi in tema di domanda di risar- cimento danni conseguenti a circolazione stradale, è, ai sensi dell'art.7 C. p. c., pari a trenta milioni. E' esatta, pertanto, la considerazione della resistente, secondo cui nella specie si trattava di controversia di valore superiore ai due milioni. Orbene, secondo il disposto del capoverso del- l'art. 113 del codice di rito, il giudice di pace decide secondo equità le vertenze il cui importo non supera i due milioni. L'art. 339 dello stesso codice dispone che sono inappellabili le sentenze del giudice di pace pro- nunziate secondo equità, mentre, secondo il successivo art.341 c. p. c., l'appello contro le sentenze del giu- dice di pace si propone al tribunale nella cui circo- scrizione ha sede il giudice che ha pronunziato la sen- tenza. Ne consegue che, nella specie, la sentenza oggetto dell'odierno gravame avrebbe dovuto essere impugnata davanti al tribunale di Roma, per cui il ricorso propo- sto dal RO deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, a favore della parte costituita, delle spese del giudi- zio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e con- danna il ricorrente al pagamento, in favore della SO- cietà SAI S. P. a. delle spese del giudizio di cassa- zione 85,77 oltre onorari liquidati in — 450,00 Euro. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, 1'8 ottobre 2002. 5 B Il Consigliere relatore edConsigliere quator 6 estensore Il Presidente Roberto Juell 13-1-03 SUDICE DI PACE) 1, N.374 B O L L O