Sentenza 23 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/10/2003, n. 15857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15857 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
1 5 8 57 /0 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.5810/01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron.32369 SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud.
2.4.03 Dott. Sergio MATTONE Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Dott. Pasquale PICONE Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: PIAZZA COLA DI RIENZO 69 RUTA VINCENZA, elettivamente domiciliata in Roma, via Alberico II,n.33 presso l'avv. Rosa Maffei, che la rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso per mandato in calce dagli avv. Giovanna Biondi e Vincenzo Cerioni e con essi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale 1938 1 dell'Istituto alla via della Frezza n. 17;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Modica n.32 del 21.2.2000, reg. gen. n.495/98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 aprile 2003 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Li Marzi Giuseppe per delega avv. Maffei;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abritti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 20.2.2000 il Tribunale di Modica respingeva l'appello di Ruta Vincenza nei confronti dell'INPS, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettando la domanda diretta ad ottenere le prestazioni per maternità in relazione all'attività prestata quale bracciante agricola negli anni 91/94 nell'azienda agricola del suocero. Osservava in motivazione che l'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli era insufficiente a provare la prestazione di lavoro subordinato ed in particolare l'onerosità e la retribuzione tenuto conto del vincolo di affinità esistente con il presunto datore di lavoro. Rilevava poi che giustamente era stata ritenuta inammissibile la prova testimoniale dal primo giudice per l'estrema genericità del capo di prova. Concludeva confermando il rigetto della domanda perché carente di prova sul rapporto di lavoro subordinato. -2- Propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo ed illustrato poi con memoria, la Ruta;
resiste con controricorso l'INPS. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 253, 412, 437 c.p.c. ed il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio, la ricorrente lamenta che si sia ritenuta inammissibile la prova sul capo: "vero che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola CA IO negli anni 1993 e 1994". Lamenta ancora che il giudice non abbia ritenuto possibile integrare la prova di ufficio ex art.421 c.p.c.. Le censure sono infondate. Il giudizio di inammissibilità per genericità del capo di prova sopra riportato appare fondato. Infatti, manca nel capo ogni riferimento ai periodi di lavoro che si assumono prestati e alla loro durata per un periodo sufficiente a conferire il diritto alla prestazione previdenziale, essendo necessaria la prestazione di almeno 50 giornate di lavoro annue ai fini del riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, secondo la previsione del r.d. 401949 24.9.1940 ve del d.l.
3.2.1970 n.7 convertito in legge n.83 del 1970. Va poi aggiunto che l'espressione lavoro alle dipendenze, può indicare anche che la direzione del lavoro avveniva ad opera del CA, non è idonea quindi a discriminare la prestazione conferita per vincolo familiare da quella in esecuzione di obbligo derivante da un rapporto di lavoro subordinato, mancando, come ha rilevato il Tribunale, ogni riferimento all'onerosità della prestazione. -3- Quanto al mancato esercizio dei poteri istruttori ex art.421 c.p.c., anche ad aderire alla tesi minoritaria che essi non siano discrezionali, si rileva che la ricorrente non precisa di avere adempiuto con il ricorso agli oneri di allegazione dei fatti rilevanti, in riferimento ai quali il giudice avrebbe potuto integrare il capo di prova, sicchè la censura si appalesa inammissibile perché generica. Il ricorso va pertanto rigettato. La soccombente non è tenuta al rimborso delle spese del giudizio di cassazione a sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. avendo la domanda per oggetto una prestazione previdenziale.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese. Così deciso in Roma il 2 aprile 2003 Jerfio Marian Il Presidente Il Consigliere est. Fananch заро IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 2 011. 2003 oggi, Clove Elle IL CANCELLIERĘ : - 4-