Sentenza 13 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/04/2001, n. 5539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5539 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 2 7 - 0 W O 1 - IN NOME5539 /0 1 L 6 L 2 O L REPUBBLICA ITALIANA B E R D I 2 D 4 U 6 . A R T . p S P . O D x P B . M l A CORT SUPP SAZIONE l I E a Oggetto . A b Которможе ри D a t SEZIONE PRIMA CIVILE 2 E 2 T . t N r Judemnité E a S E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale - Presidente REALE R.G.N. 19606/99 Cron.·12087 Dott. Giammarco ConsigliereCAPPUCCIO Rep. 2010 Dott. Giovanni VERUCCI Rel. Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere Ud.19/12/00 Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 29 SENTENZA --IL-SOLE-24.ORE dal Sig. per diritti L. 6000 sul ricorso proposto da: || 1.3.APR. 2001.. COMUNE DI ROSOLINI, in persona del Sindaco pro IL CANCELLIERE tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAVORRANO 12, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE SAETTA, giusta procura a margine del ricorso;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
PI AN, IS LU, quest'ultima quale procuratrice generale di PI FR, CANCELLERIA elettivamente domiciliate in ROMA VIALE PARIOLI 180, presso l'avvocato PIERO BIASIOTTI, che le rappresenta e difende, giuste procure speciali la prima per Notaio 2000 Giovanna Schembari di Catania rep. n. 127090 del 2473 -1- 16.11.1999; per la seconda Notaio Patrizia Ristorio di Rosolini rep. n. 3873 del 23.11.1999;
- controricorrenti -
-
contro
COOPERATIVA IDEA CASA Srl;
- intimata avverso la sentenza n. 379/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 02/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito per il resistente, l'Avvocato Biasiotti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. u 1 -2- 6 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 22 aprile 1992, NA quest'ultima quale SI e UI NT, procuratrice generale di SC SI, convenivano in giudizio, dinanzi alla Corte d'Appello di Catania, il Comune di Rosolini, opponendosi alla determinazione dell'indennità di esproprio, effettuata dalla Commissione Provinciale di Siracusa per l'espropriazione, decretata il 23 ottobre 1991, di un terreno di loro proprietà, al fine di realizzare alloggi popolari: quaranta secondo le opponenti, la somma di lire 164.312.000 non era adeguata al valore dell'area; chiedevano, altresì, che fosse determinata l'indennità di occupazione legittima. Costituitosi, il Comune di Rosolini eccepiva l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda, al cui accoglimento si opponeva. Interveniva volontariamente la società cooperativa "Idea Casa" a r.l., tenuta, in base alla convenzione stipulata li con il Comune, all'espletamento della procedura ablatoria: chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda. Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, la Corte adita, con sentenza del 2 3 giugno 1999, determinava in lire 339.482.880 l'indennità di esproprio ed in lire 55.939.744 quella di occupazione legittima, ordinando al Comune di Rosolini di depositare dette somme presso la Cassa DD. e PP. e condannandolo, in solido con la cooperativa, alle spese del giudizio. Osservava la Corte, per quanto in questa sede rileva, che in esito alla consulenza tecnica era rimasta accertata la natura edificatoria del terreno, ricadente in zona "C" destinata alla costruzione di abitazioni di espansione urbana (da realizzare con appositi piani particolareggiati) e con indice di edificabilità di 3mc/mq, in un contesto già urbanizzato: la mancata adozione, al momento dell'esproprio, dei piani particolareggiati di zona non faceva venir meno l'edificabilità legale dell'area, situata in zona destinata all'edificazione alla stregua della previsione dello strumento urbanistico generale. Rilevato che, ai fini della valutazione del terreno, il c.t.u. aveva non soltanto adottato il criterio sintetico- comparativo, ma anche proceduto ad un'analisi tecnica dei valori fondata sui parametri normativi utilizzati in concreto per la realizzazione degli alloggi, la Corte etnea affermava che il valore di lire 95.000/mq., indicato dal c.t.u., andava condiviso, mentre erano destituite di fondamento le osservazioni critiche del Comune e della Cooperativa, tanto più che l'esattezza dei parametri utilizzati dal c.t.u. era confermata dalla relazione di stima effettuata dall'Ufficio tecnico comunale. Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Rosolini ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi. Resistono la SI e la NT con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE carattere preliminare l'esame del Riveste quarto motivo, con il quale il comune ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver М legittimata passivamente era la considerato coop. ed. "Idea Casa" che, in applicazione dell'art. 60 1.865/71, era stata delegata da esso Comune ad espletare le procedure espropriative: si e propria delegazionetratta di una vera amministrativa, caratterizzata dal conferimento al delegato di funzioni proprie del delegante e che lo M stesso delegato esercita in nome proprio, sebbene nell'interesse del delegante. Quand' anche si volesse configurare la questione come legittimazione passiva e non come titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio (con la conseguenza che, in questo secondo caso, la questione medesima non potrebbe essere prospettata per la prima volta in sede di legittimità, né rilevata d'ufficio, appartenendo al merito essere controversia: cfr. Cass. 2049/2000 e della 6894/99), la doglianza sarebbe comunque infondata, essendo noto che, ove vi sia stata delega anche al compimento degli atti espropriativi ai sensi dell'art. 60 1.865/71, il principio fondamentale è che parte del rapporto espropriativo è il soggetto ilespropriante a cui vantaggio è pronunciato relativo decreto, in quanto il delegato - pubblico o privato - svolge la procedura ablatoria in nome e per conto dell'ente beneficiario dell'esproprio, gravando su quest'ultimo l'obbligo di corrispondere l'indennità e la conseguente legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alla stima (tra le ultime, Cass. 467/2000 e 6880/99; V. anche Cass. h 1210/2000, secondo cui alla legittimazione passiva del Comune si affianca quella dell'agenzia - già IACP delegata). Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 61 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. .. 3 e 5, st. cod., il ricorrente lamenta che la Corte territoriale si sia avvalsa di una consulenza tecnica, che non è mezzo di prova o di ricerca di fatti che la parte deve dimostrare: sul valore del terreno, invero, le opponenti non avevano fornito alcuna prova, di talchè non poteva essere disposta la consulenza tecnica. Anche tale censura è priva di fondamento. Sotto un primo profilo, va osservato che la consulenza tecnica, pur avendo di regola - la funzione di fornire al giudice una valutazione relativa a fatti già probatoriamente acquisiti al tuttavia può legittimamente costituire,processo, "ex se", fonte oggettiva di prova, qualora si risolva non soltanto in uno strumento di valutazione, ma anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche (Cass. 6166/96, 321/99 e SS.UU. 9522/96), come accade solitamente per i giudizi di opposizione alla stima delle indennità espropriative. Ma v'è di più. Tale giudizio non si configura dell'atto amministrativo, come un'impugnazione l'opposizione introduce un ordinario perché giudizio di cognizione, diretto a stabilire il 7 "quantum" dell'indennità effettivamente dovuto e nel quale il giudice deve procedere, sulla base della normativa vigente, alla determinazione dell'indennità medesima indipendentemente dalle richieste formulate dalle parti: ne consegue che il giudice deve autonomamente qualificare la natura del bene espropriato ed eseguire la valutazione di esso, al fine di quantificare la relativa indennità multis", Cass. 10680/2000 e 774/98). E' ("ex evidente, quindi, che la consulenza disposta dal giudice non svolge un ruolo vicario della prova che la parte espropriata dovrebbe asseritamente dare, ma di mero - -e, spesso, indispensabile ausilio tecnico per l'assolvimento di un compito che spetta direttamente al giudice. Con il secondo mezzo, si denuncia difetto di motivazione circa l'edificatività dell'area, rilevandosi che, al momento dell'opposizione del vincolo preordinato all'esproprio, le possibilità di edificazione erano regolate dall'art. 17 1.765/67, che fissa limitazioni a seconda che le aree ricadano dentro ° fuori i centri abitati: conseguentemente, il terreno in questione era legalmente inedificabile, salva la possibilità di interventi del tipo di quello concesso alla coop. 8 "Idea Casa". Secondo il Comune di Rosolini, quindi, il c.t.u. avrebbe dovuto tener conto di ciò, determinando il valore sulla base di criterio corrispondente alla natura agricola del suolo. L'infondatezza della censura discende dalla considerazione che essa poggia su presupposto l'assenza di previsioni urbanistiche a carattere generale - chiaramente smentito dal giudice di insindacabilemerito, il quale, con accertamento nella presente sede di legittimità, ha affermato che il terreno espropriato ricadeva in zona "C", destinata alla costruzione di nuove abitazioni di espansione urbana, da realizzare secondo appositi piani esecutivi particolareggiati e con indice di edificabilità di 3 mc/mq., aggiungendo, per un verso, che la mancanza di detti piani al momento dell'esproprio non faceva venir meno il carattere edificatorio impresso dallo strumento urbanistico generale e, per altro verso, che il terreno era ricompreso in zona già urbanizzata. La correttezza della decisione sul punto trova riscontro anche nella considerazione che l'inclusione di un'area in zona destinata all'espansione edilizia dallo strumento urbanistico generale concreta l'attributo di edificabilità, L indipendentemente da ogni valutazione delle condizioni di fatto, che assumono rilevanza in sede di determinazione dell'indennità di esproprio, in relazione alle specifiche caratteristiche del terreno medesimo (così, Cass. 8648/98). Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo, un'eccessiva valutazione del terreno, assumendo che la Corte etnea avrebbe tenuto conto dei rilievi critici formulati da esso Comune, con particolare di compravendita riferimento all'unico atto considerato dal c.t.u. quale elemento comparativo, all'omessa valutazione degli atti prodotto e degli oneri di urbanizzazione, che andavano calcolati ai fini della riduzione del valore di mercato. Il motivo non merita accoglimento, considerato che il giudice di merito: a) - ha motivatamente disatteso le deduzioni critiche della cooperativa e del Comune, precisando che il c.t.u. aveva dapprima adottato il metodo di stima sintetico-comparativo e, poi, proceduto ad un'analisi teorica dei valori fondata sui parametri i utilizzati per la realizzazione di quaranta alloggi popolari: b) - ha precisato, altresì, che l'atto di compravendita del 1991, scelto dal c.t.u. come 10 elemento di comparazione, era attendibile, in quanto stipulato dallo stesso Comune di Rosolini per l'acquisizione di aree da destinare ad opere pubbliche e, quindi, rappresentativo del reale prezzo corrisposto;
c) ha escluso che gli atti prodotti dal Comune potessero fornire utili elementi per individuare il più probabile valore di mercato, atteso che non riguardavano libere contrattazioni, ma situazioni variamente connesse a procedimenti ablatori, in cui le valutazioni dei privati non sono necessariamente improntate alla logica di mercato;
d) - ha aggiunto che l'adeguatezza dei parametri utilizzati dal c.t.u. era confermata dalla relazione di stima dell'ufficio tecnico comunale (affermazione, questa, che l'odierno ricorrente non sottopone in alcun modo a critica). Quanto all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, va osservato non solo che la stima dell'ufficio tecnico comunale non poteva all'evidenza - prescinderne, ma anche e soprattutto che la detrazione di tali costi risulta inconciliabile con l'adozione del metodo sintetico- comparativo. Va disatteso, infine, anche il quinto motivo, 11 con il quale il Comune ricorrente lamenta di essere stato condannato al pagamento delle spese processuali, mentre andavano poste a carico delle DAM C opponenti, ove la Corte territoriale avesse delle leggiadottato la decisione nel rispetto vigenti. Una volta riscontrata la piena corrispondenza a diritto della sentenza impugnata, la statuizione 1109T 250.000 sulle spese del giudizio si sottrae ad ogni 476T censura, essendo stata fatta applicazione del TOT. principio della soccombenza. In conclusione, il ricorso va rigettato, con la condanna del Comune di Rosolini alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in lire 1 10.000, oltre lire 5.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2000 Perquall Real Il Relatore Il Presidente IL CANGELLERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Andrea Bianchi Princ Deposita 1) 3.APR. 2001 TUCANCELLIERE UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 4 8 MAG 2001 Serie 2065 versate S. 250.000. Registrato in DUECENTOCINQUANTAMILA $. p. Il Dirigente Area Servici (D.ssa Maria Grazia DILIPO) (lire Il Responsabile Servizio AR Gladiziar (D. M. RACCICHINĖ F C F I I U O MAG DELLE 001. NTRATE