Sentenza 12 gennaio 2011
Massime • 1
La confisca di cui all'art. 6, comma primo-bis, D.L. n. 172 del 2008, conv., con modd., con L. n. 210 del 2008, del mezzo impiegato per il trasporto abusivo di rifiuti nel territorio della Regione Campania è facoltativa in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti e non può essere disposta se il mezzo appartiene ad un terzo, seppur questi risulti indagato in separato procedimento in relazione allo stesso fatto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2011, n. 14039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14039 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 12/01/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 17
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - N. 42026/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RC RA N. IL 23/06/1974;
avverso la sentenza n. 1311/2009 TRIBUNALE di SALERNO, del 23/09/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSI Elisabetta;
lette le conclusioni del PG Dott. DE SANDRO Anna Maria che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, con sentenza del 23 settembre 2009 ha applicato, su accordo delle parti, a RC NC la pena di anni 1 di reclusione, per il reato di cui all'art. 110 c.p. e L. n. 210 del 2008, art. 6, comma 1, lett. b), in concorso con AR Felice, in Salerno il 22 settembre 2009, disponendo la confisca del mezzo utilizzato. Il difensore ha proposto ricorso per i seguenti motivi:
1. Manifesta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 444 c.p.p., comma 2: il giudice nell'emettere sentenza ex artt. 444 e ss. c.p.p., in presenza di un accordo che subordinava l'applicazione della pena alla restituzione del camion all'avente diritto, ha disposto la confisca del mezzo.
2. Manifesta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla confisca operata sull'autoveicolo condotto dall'imputato e di proprietà di terzi. Il giudice ha convalidato il sequestro preventivo dell'autoveicolo condotto dal RC, ritenendo inattendibili le sue dichiarazioni in ordine alla estraneità ai fatti del titolare della TA ed ha disposto la confisca dell'autoveicolo, di proprietà del titolare della ditta, senza il preventivo accertamento in ordine all'eventuale concorso di questi nella condotta posta in essere dal dipendente RC. Il AR è proprietario del mezzo, ma è terzo, non legittimato passivo, rispetto al provvedimento ablativo. Provvedimento che, pertanto, doveva essere notificato al titolare della TA, proprietario dell'autoveicolo, che essendo indagato in un procedimento separato all'esito di stralcio, non ha potuto mai esercitare alcun diritto ne' rendere dichiarazioni o confutare la tesi dell'accusa. Il ricorrente ha evidenziato di avere interesse all'impugnazione in quanto il RC non può compromettere il proprio rapporto con la TA che si è vista confiscare il mezzo all'esito della sentenza di patteggiamento a carico del RC. Il provvedimento di confisca sarebbe anche abnorme ed in contrasto con quanto stabilito dalla L. n. 210 del 2008, art. 6, comma 1, lett. b), che indica nei titolari di imprese e nei gestori degli enti i responsabili delle condotte "di scarico o deposito di rifiuti non pericolosi sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato, ovvero di loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee"; pertanto la confisca dei veicoli utilizzati per commettere i reati de quibus, ancorché condotti dai dipendenti, non può che far riferimento ai predetti soggetti e deve essere disposta nel procedimento penale a loro carico.
3. Omessa notifica della ordinanza di convalida del sequestro preventivo al titolare della ditta e proprietario dell'autocarro. Il provvedimento di sequestro preventivo andava notificato al titolare della ditta, avendo la pubblica accusa acquisito la documentazione attestante la proprietà del veicolo in capo alla TA AR, unica legittimata a poter esperire tutte le azioni riconosciute dal legislatore a tutela dei propri diritti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Nella parte motiva della sentenza impugnata, il giudice ha disposto la confisca dell'autocarro nella consapevolezza che tale veicolo fosse di proprietà del titolare dell'impresa per la quale lavorava l'imputato, sulla base del disposto di cui alla L. n. 210 del 2008, art. 6, comma 1-bis, che stabilisce l'applicazione della misura di sicurezza sulla base della circostanza che il reato sia stato consumato utilizzando tale veicolo. Il giudice ha poi ritenuto che l'autocarro era di proprietà di una persona che non si poteva considerare terzo estraneo al reato, per il fatto che a suo carico era pendente separato procedimento penale, per gli stessi fatti;
ha inoltre concluso per l'obbligatorietà di tale misura di sicurezza patrimoniale, anche in riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
La confisca del veicolo prevista dalla normativa per la gestione emergenziale dei rifiuti nella Regione Campania (D.L. 6 novembre 2008, n. 171, art. 6, comma 1-bis, convertito con modificazioni nella
L. 30 dicembre 2008, n. 210) è obbligatoria quando consegue ad una sentenza di condanna e non quando è disposta a seguito di sentenza di patteggiamento, salva l'ipotesi prevista espressamente per il reato di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, pertanto in caso di sentenza ex art. 444 c.p.p. l'esercizio da parte del giudice del potere di disporre la confisca deve essere motivato (Cfr. Sez. 3, n. 40203 del 16/10/2009, Grimaldi, Rv. 244955). Orbene, nel caso di specie il giudice ha motivato, affermando che la confisca poteva essere stabilita anche se il bene è di proprietà di un terzo, in quanto lo stesso non può essere considerato estraneo, poiché pende a suo carico separato procedimento penale per il medesimo fatto. La motivazione non risulta invero adeguata al caso di specie. In riferimento all'applicazione di una misura di sicurezza patrimoniale, infatti, prevale la tutela del diritto di proprietà del terzo estraneo al procedimento penale, per il quale vige la presunzione di non colpevolezza anche se sottoposto ad indagine penale in relazione allo stesso fatto, poiché la misura di sicurezza patrimoniale della confisca conserva pur sempre la sua finalità special-preventiva, rivolta in via esclusiva nei confronti della persona condannata.
Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca dell'autocarro, disponendo la restituzione dello stesso all'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell'autocarro, che elimina e dispone la restituzione dello stesso all'avente diritto.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011