Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2007, n. 37125
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Sentenza 26 settembre 2007

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La sentenza della Corte cost. n. 26 del 2007 - che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 593 nel testo novellato dall'art. 1 L. n. 46 del 2006 e dell'art. 10 stessa legge - comporta, nel caso in cui la Corte di cassazione sia investita del ricorso del P.M. a seguito dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, che sia ripristinata l'appellabilità 'ex tunc' della sentenza assolutoria di primo grado. Ne consegue che qualora il ricorso sia proposto per motivi non consentiti, concernendo, come nella specie, censure relative alla valutazione delle prove, esso non possa essere deciso come ricorso immediato con l'effetto che deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità dell'appello e disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello per il relativo giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2007, n. 37125
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37125
    Data del deposito : 26 settembre 2007

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