Sentenza 26 settembre 2007
Massime • 1
La sentenza della Corte cost. n. 26 del 2007 - che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 593 nel testo novellato dall'art. 1 L. n. 46 del 2006 e dell'art. 10 stessa legge - comporta, nel caso in cui la Corte di cassazione sia investita del ricorso del P.M. a seguito dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, che sia ripristinata l'appellabilità 'ex tunc' della sentenza assolutoria di primo grado. Ne consegue che qualora il ricorso sia proposto per motivi non consentiti, concernendo, come nella specie, censure relative alla valutazione delle prove, esso non possa essere deciso come ricorso immediato con l'effetto che deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità dell'appello e disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello per il relativo giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2007, n. 37125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37125 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 26/09/2007
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1880
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 014025/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di GENOVA;
nei confronti di:
1) TA RO LE, N. IL 13/11/1979;
2) OG AS AG, N. IL 19/06/1973;
avverso ORDINANZA del 06/10/2006 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
udite le richieste di annullamento s.r. dell'ordinanza della Corte con trasmissione degli atti.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Il Procuratore Generale della Corte di Genova, a seguito di ordinanza della stessa Corte che il 69.10.06 ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 593 c.p.p. come novellato dalla L. n. 46 del 2006, il suo appello propone ricorso contro sentenza del
Tribunale che ha assolto IT OM VA dall'imputazione di concorso in furto aggravato, adducendo motivi di violazione di legge, ed in effetti per vizio di motivazione in punto di responsabilità.
2 - Preliminarmente si rileva che nelle more la Corte Costituzionale, in sentenza n. 26/07, ha dichiarato illegittima la disciplina dell'art. 593 c.p.p. come innovata dalla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2. Tanto nel procedimento in corso, secondo diritto vivente,
ripristina l'appellabilità ex tunc della sentenza assolutoria del Tribunale. Inoltre il ricorso non può essere ritenuto immediato, perché propone motivi non consentiti (art. 568 c.p.p., comma 3) che concernono la motivazione di prova (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al di là dell'enunciato.
Pertanto deve essere cassata l'ordinanza della Corte di merito, che procederà al giudizio a stregua dell'atto d'appello, che implicava il ripristino del contraddittorio sul tema della prova in sede di merito, secondo volontà del proponente (art. 568 c.p.p., comma 5).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza della Corte di Appello di Genova di inammissibilità dell'appello proposto dal Procuratore Generale in data 6.10.06, e dispone la trasmissione degli atti alla stessa Corte per il Giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2007