CASS
Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2026, n. 19260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19260 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UT EB JU, nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza n. 443-P/2025 RTL del Tribunale di Reggio Calabria del 6 agosto 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Presidente Dott. Luca RAMACCI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi CUOMO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito, altresì, per il ricorrente l'avv.ssa Elisa ALECCI, del foro di Reggio Calabria, che ha insistito per raccoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 19260 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 10/12/2025 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 6 agosto 2025 il Tribunale di Reggio Calabria, agendo in qualità di giudice dei provvedimenti cautelari personali, ha rigettato la richiesta di riesame presentata da AN EB JU avverso il provvedimento con il quale, il precedente 26 giugno 2025, il Gip del Tribunale di Reggio Calabria aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere a carico del predetto, in quanto oggetto di indagini in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di traffico di sostanze stupefacente ed in ordine a taluni dei reati-fine in ipotesi commessi in esecuzione del programma criminoso di tale associazione Avendo il Tribunale osservato, onde rigettare la richiesta di riesame, non solo che l'AN era gravato da gravi indizi di colpevolezza in ordine al predetto reato ma anche che sussistevano le esigenze cautelari, connesse sia al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie sia al pericolo di inquinamento probatorio, l'indagato ha articolato nel ricorso per cassazione da lui presentato avverso la ordinanza emessa dal giudice del riesame 4 motivi di impugnazione, qui di seguito sinteticamente riportati. Con un primo motivo il ricorrente si è doluto, con riferimento all'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed all'art. 309, comma 6, cod. proc. pen. del fatto che, sebbene il ricorrente avesse, per il tramite del suo difensore depositato, in previsione della udienza camerale nel corso della quale sarebbe stato trattato il suo ricorso in sede di riesame, una memoria difensiva, di essa il Tribunale, che pure ha dato atto di averla ricevuta, non ha tenuto conto nella assunzione della propria statuizione. Con il secondo motivo di doglianza il ricorrente si è lamentato del fatto che a sostegno della esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico siano stati valorizzati una serie di elementi inferenziali privi di riscontri ed il fatto che il giudice del riesame non abbia tenuto conto delle doglianze difensive volte ad allegare la circostanza che, quanto ai reati-fine contestati all'AN sub nn. 136), 137-ter) e 137-quinquies), la materialità delle ipotesi provvisoriamente ascritte al ricorrente richiamava la violazione dell'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990. Con il terzo motivo di censura è dedotto il vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza riguardanti la partecipazione dell'AN alla associazione per delinquere di cui all'art. 74 2 del dPR n. 309 del 1990; in particolare ha affermato il ricorrente che gli elementi posti a sostegno della imputazione sarebbero fondati su elementi di prova oggetto di travisamento. Con un quarto motivo di impugnazione è stata lamentata la mancata considerazione delle argomentazioni contenute nella citata memoria difensiva a confutazione della sussistenza delle esigenze cautelari. Con una breve nota difensiva del 7 ottobre 2025 la difesa del ricorrente ha segnalato la esistenza di taluni errori materiali nella stesura del ricorso, invitando questa Corte a non tenere conto degli argomenti in tale modo dedotti in giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, essendone risultato non fondati i motivi posti a suo sostegno, deve essere, pertanto, rigettato. In relazione al primo motivo di doglianza, riguardante la mancata considerazione da parte del Tribunale del riesame della memoria difensiva depositata di fronte a tale organismo dalla difesa del ricorrente, osserva il Collegio che, per come dedotto, il motivo di censura è inammissibile. Più volte, infatti, questa Corte ha statuito che la omessa valutazione di una memoria difensiva depositata da una delle parti in giudizio non è di per sé motivo che mini la legittimità del provvedimento in tale modo assunto, essendo, semmai, tale evenienza rilevante laddove la stessa si sia riverberata in un vizio di motivazione;
cioè nel caso in cui gli argomenti introdotti con la memoria negletta, riportati nella impugnazione attraverso specifiche doglianze idonee a mettere in discussione il costrutto argomentativo del giudice di merito, fossero stati tali da comportare la esigenza di un loro specifico esame da parte di quest'ultimo (per tutte, in fattispecie legata ad una impugnazione cautelare: Corte di cassazione, Sezione V penale, 22 settembre 2025, n. 31698, rv 288603). Venendo al secondo motivo di ricorso, va detto che la attribuibilità all'AN delle conversazioni valorizzate in sede di riesame quali elementi a carico del prevenuto, in quanto fondata sulla intestazione al medesimo della utenza telefonica intercettata, è stata argomentata dai giudici del merito in termini che, tanto più nella presente fase cautelare, appaiono più che idonei a fondare un giudizio di obbiettiva plausibilità, indenne pertanto, dal sindacato di legittimità. 3 Sempre in relazione a tale secondo motivo di impugnazione, l'ulteriore argomento con esso sollevato, afferente alla possibilità di qualificare parte delle condotte ascritte al ricorrente nell'ambito del comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, appare destituito di fondamento;
invero, sebbene sia vero che in una occasione questa Corte ebbe a dettare - sulla scorta di un esame statistico della ricorrenza della qualificazione del fatto di reato entro i termini di cui al citato comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990 - una sorta di catalogo, suddiviso in ragione della tipologia dello stupefacente di volta in volta in esame, delle entità ponderali all'interno delle quali era possibile individuare la sussistenza della ipotesi di violazione dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990 rientrante nella categoria della lieve entità di cui, appunto, al comma 5 della disposizione richiamata (si allude, chiaramente Corte di cassazione, Sezione VI penale, 25 novembre 2022, n. 46061), un tale mos iudicandi è stato, però, correttamente ritenuto non accettabile (e ciò anche in adesione ai principi in materia dettati dalle Sezioni unite di questa Corte;
si veda, infatti, al riguardo: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 9 novembre 2018, n. 51063, rv 274076-01), laddove si è osservato che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo di tutti gli indici richiamati dalla norma (Corte di cassazione, Sezione III penale, 27 marzo 2023, n. 12551, rv 284319). Nel caso ora in esame il Tribunale di Reggio Calabria, anche a prescindere dalla circostanza che non risulta che la questione fosse stata specificamente sottoposta al suo esame, aveva in sostanza escluso, sulla base del complessivo esame della fattispecie, che le condotte ascritte al ricorrente potessero essere qualificate nell'ambito della lieve entità. Il terzo motivo di ricorso - afferente al preteso travisamento della prova, non potendo essere affermata la intraneità dell'AN nel sodalizio criminale non essendo mai emersi contatti fra il ricorrente ed il AR - è privo di pregio. Nella ordinanza impugnata, infatti, non si ipotizza, a sostegno della tesi volta a dimostrare la partecipazione dell'AN alla associazione a delinquere in provvisoria contestazione, l'esistenza di contatti diretti fra il ricorrente ed il AR - in ordine ai quali, in effetti allo stato degli atti sui quali si è 4 pronunziato il Tribunale di Reggio Calabria, non vi sono emergenze positive - ma si evidenzia solo la esistenza di plurimi e stabili contatti fra l'AN ed il gruppo criminale diretto dal AR;
a tale proposito giova ricordare che, ai fini della integrazione del reato di associazione per delinquere, del quale il reato associativo di cui all'art. 74 del dPR n. 309 del 1990 ascritto all'attuale ricorrente è una forma speciale di manifestazione, non è necessario che ciascun partecipante abbia contatti con tutti gli altri associati (o necessariamente con il vertice), essendo sufficiente che quello abbia la consapevolezza, nel momento in cui si rapporta anche con uno solo o taluno dei soggetti aderenti al sodalizio criminoso, del fatto che lo stesso o gli stessi siano comunque l'espressione del gruppo organizzato e che attraverso la propria condotta egli cooperi per il raggiungimento di scopi comuni (Corte di cassazione, Sezione III penale, 5 settembre 2022, n. 32485, rv 283691). Con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura custodiale va segnalato che, fermo restando il dato afferente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed anche a non volere considerare il dato concernente il ruolo non marginale che l'AN aveva nel sodalizio - reso manifesto dalla pluralità di condotte costituenti reato fine a lui ascritte - la sussistenza della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari (in relazione alla quale la circostanza che il AR, pur in condizione di cattività, abbia proseguito nella sua attività di coordinamento o promozione, costituisce, peraltro, un indica assai allarmante) e la esclusiva adeguatezza della misura di massimo rigore è una diretta conseguenza della presunzione, sia pure relativa - dettata, ricorrendo i gravi indizi di colpevolezza, dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. fra l'altro per il reato associativo in provvisoria contestazione a carico dell'AN - di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura intramuraria;
presunzione questa che la difesa del prevenuto non ha con le proprie argomentazioni in alcun modo superato. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali. Non conseguendo alla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, vanno fatte le comunicazioni di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp att. cod. proc. pen.
PQM
5 Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025
sentita la relazione fatta dal Presidente Dott. Luca RAMACCI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi CUOMO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito, altresì, per il ricorrente l'avv.ssa Elisa ALECCI, del foro di Reggio Calabria, che ha insistito per raccoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 19260 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 10/12/2025 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 6 agosto 2025 il Tribunale di Reggio Calabria, agendo in qualità di giudice dei provvedimenti cautelari personali, ha rigettato la richiesta di riesame presentata da AN EB JU avverso il provvedimento con il quale, il precedente 26 giugno 2025, il Gip del Tribunale di Reggio Calabria aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere a carico del predetto, in quanto oggetto di indagini in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di traffico di sostanze stupefacente ed in ordine a taluni dei reati-fine in ipotesi commessi in esecuzione del programma criminoso di tale associazione Avendo il Tribunale osservato, onde rigettare la richiesta di riesame, non solo che l'AN era gravato da gravi indizi di colpevolezza in ordine al predetto reato ma anche che sussistevano le esigenze cautelari, connesse sia al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie sia al pericolo di inquinamento probatorio, l'indagato ha articolato nel ricorso per cassazione da lui presentato avverso la ordinanza emessa dal giudice del riesame 4 motivi di impugnazione, qui di seguito sinteticamente riportati. Con un primo motivo il ricorrente si è doluto, con riferimento all'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed all'art. 309, comma 6, cod. proc. pen. del fatto che, sebbene il ricorrente avesse, per il tramite del suo difensore depositato, in previsione della udienza camerale nel corso della quale sarebbe stato trattato il suo ricorso in sede di riesame, una memoria difensiva, di essa il Tribunale, che pure ha dato atto di averla ricevuta, non ha tenuto conto nella assunzione della propria statuizione. Con il secondo motivo di doglianza il ricorrente si è lamentato del fatto che a sostegno della esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico siano stati valorizzati una serie di elementi inferenziali privi di riscontri ed il fatto che il giudice del riesame non abbia tenuto conto delle doglianze difensive volte ad allegare la circostanza che, quanto ai reati-fine contestati all'AN sub nn. 136), 137-ter) e 137-quinquies), la materialità delle ipotesi provvisoriamente ascritte al ricorrente richiamava la violazione dell'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990. Con il terzo motivo di censura è dedotto il vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza riguardanti la partecipazione dell'AN alla associazione per delinquere di cui all'art. 74 2 del dPR n. 309 del 1990; in particolare ha affermato il ricorrente che gli elementi posti a sostegno della imputazione sarebbero fondati su elementi di prova oggetto di travisamento. Con un quarto motivo di impugnazione è stata lamentata la mancata considerazione delle argomentazioni contenute nella citata memoria difensiva a confutazione della sussistenza delle esigenze cautelari. Con una breve nota difensiva del 7 ottobre 2025 la difesa del ricorrente ha segnalato la esistenza di taluni errori materiali nella stesura del ricorso, invitando questa Corte a non tenere conto degli argomenti in tale modo dedotti in giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, essendone risultato non fondati i motivi posti a suo sostegno, deve essere, pertanto, rigettato. In relazione al primo motivo di doglianza, riguardante la mancata considerazione da parte del Tribunale del riesame della memoria difensiva depositata di fronte a tale organismo dalla difesa del ricorrente, osserva il Collegio che, per come dedotto, il motivo di censura è inammissibile. Più volte, infatti, questa Corte ha statuito che la omessa valutazione di una memoria difensiva depositata da una delle parti in giudizio non è di per sé motivo che mini la legittimità del provvedimento in tale modo assunto, essendo, semmai, tale evenienza rilevante laddove la stessa si sia riverberata in un vizio di motivazione;
cioè nel caso in cui gli argomenti introdotti con la memoria negletta, riportati nella impugnazione attraverso specifiche doglianze idonee a mettere in discussione il costrutto argomentativo del giudice di merito, fossero stati tali da comportare la esigenza di un loro specifico esame da parte di quest'ultimo (per tutte, in fattispecie legata ad una impugnazione cautelare: Corte di cassazione, Sezione V penale, 22 settembre 2025, n. 31698, rv 288603). Venendo al secondo motivo di ricorso, va detto che la attribuibilità all'AN delle conversazioni valorizzate in sede di riesame quali elementi a carico del prevenuto, in quanto fondata sulla intestazione al medesimo della utenza telefonica intercettata, è stata argomentata dai giudici del merito in termini che, tanto più nella presente fase cautelare, appaiono più che idonei a fondare un giudizio di obbiettiva plausibilità, indenne pertanto, dal sindacato di legittimità. 3 Sempre in relazione a tale secondo motivo di impugnazione, l'ulteriore argomento con esso sollevato, afferente alla possibilità di qualificare parte delle condotte ascritte al ricorrente nell'ambito del comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, appare destituito di fondamento;
invero, sebbene sia vero che in una occasione questa Corte ebbe a dettare - sulla scorta di un esame statistico della ricorrenza della qualificazione del fatto di reato entro i termini di cui al citato comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990 - una sorta di catalogo, suddiviso in ragione della tipologia dello stupefacente di volta in volta in esame, delle entità ponderali all'interno delle quali era possibile individuare la sussistenza della ipotesi di violazione dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990 rientrante nella categoria della lieve entità di cui, appunto, al comma 5 della disposizione richiamata (si allude, chiaramente Corte di cassazione, Sezione VI penale, 25 novembre 2022, n. 46061), un tale mos iudicandi è stato, però, correttamente ritenuto non accettabile (e ciò anche in adesione ai principi in materia dettati dalle Sezioni unite di questa Corte;
si veda, infatti, al riguardo: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 9 novembre 2018, n. 51063, rv 274076-01), laddove si è osservato che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo di tutti gli indici richiamati dalla norma (Corte di cassazione, Sezione III penale, 27 marzo 2023, n. 12551, rv 284319). Nel caso ora in esame il Tribunale di Reggio Calabria, anche a prescindere dalla circostanza che non risulta che la questione fosse stata specificamente sottoposta al suo esame, aveva in sostanza escluso, sulla base del complessivo esame della fattispecie, che le condotte ascritte al ricorrente potessero essere qualificate nell'ambito della lieve entità. Il terzo motivo di ricorso - afferente al preteso travisamento della prova, non potendo essere affermata la intraneità dell'AN nel sodalizio criminale non essendo mai emersi contatti fra il ricorrente ed il AR - è privo di pregio. Nella ordinanza impugnata, infatti, non si ipotizza, a sostegno della tesi volta a dimostrare la partecipazione dell'AN alla associazione a delinquere in provvisoria contestazione, l'esistenza di contatti diretti fra il ricorrente ed il AR - in ordine ai quali, in effetti allo stato degli atti sui quali si è 4 pronunziato il Tribunale di Reggio Calabria, non vi sono emergenze positive - ma si evidenzia solo la esistenza di plurimi e stabili contatti fra l'AN ed il gruppo criminale diretto dal AR;
a tale proposito giova ricordare che, ai fini della integrazione del reato di associazione per delinquere, del quale il reato associativo di cui all'art. 74 del dPR n. 309 del 1990 ascritto all'attuale ricorrente è una forma speciale di manifestazione, non è necessario che ciascun partecipante abbia contatti con tutti gli altri associati (o necessariamente con il vertice), essendo sufficiente che quello abbia la consapevolezza, nel momento in cui si rapporta anche con uno solo o taluno dei soggetti aderenti al sodalizio criminoso, del fatto che lo stesso o gli stessi siano comunque l'espressione del gruppo organizzato e che attraverso la propria condotta egli cooperi per il raggiungimento di scopi comuni (Corte di cassazione, Sezione III penale, 5 settembre 2022, n. 32485, rv 283691). Con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura custodiale va segnalato che, fermo restando il dato afferente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed anche a non volere considerare il dato concernente il ruolo non marginale che l'AN aveva nel sodalizio - reso manifesto dalla pluralità di condotte costituenti reato fine a lui ascritte - la sussistenza della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari (in relazione alla quale la circostanza che il AR, pur in condizione di cattività, abbia proseguito nella sua attività di coordinamento o promozione, costituisce, peraltro, un indica assai allarmante) e la esclusiva adeguatezza della misura di massimo rigore è una diretta conseguenza della presunzione, sia pure relativa - dettata, ricorrendo i gravi indizi di colpevolezza, dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. fra l'altro per il reato associativo in provvisoria contestazione a carico dell'AN - di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura intramuraria;
presunzione questa che la difesa del prevenuto non ha con le proprie argomentazioni in alcun modo superato. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali. Non conseguendo alla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, vanno fatte le comunicazioni di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp att. cod. proc. pen.
PQM
5 Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025