Sentenza 3 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/03/2003, n. 3095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3095 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
PIENTE DA REGISTRAZIONE * SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 ୧୧ 65003 N. 131 TAB. ALL. B- N. 5 IA REPUBBLICA ITALIANA UT IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LÀ CORTE AUFLEN0 3 095/03 E Ogg Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 11693/99 Dott. Enrico ALTIERI 7139 Consigliere Dott. Massimo ODDO Cron. Dott. Paolo GIULIANI - Consigliere Rep. Dott. Vittorio RAGONESI Rel. Consigliere od.21/06/02 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, UFF REGISTRO ROMA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope logia;
- ricorrente -
contro
ON IC RI US, TI EMMA;
. N - intimati Commissione avversO la sentenza п. 45/98 della 2002 tributaria regionale di ROMA, depositata il 20/04/98; 2875 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 21/06/02 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato POLIZZI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Gli eredi di ON LV, deceduto il 24.2.82, producevano dichiarazione di successione presso l'Ufficio del Registro di Koma all'attivo della quale figuravano beni immobili vari per il valore dichiarato in complessive L.
1.230.630.000. Dopo il pagamento dell'imposta principale, liquidata sulla base dell'imponibile sopra evidenziato, l'Ufficio predetto sottoponeva i cespiti immobiliari dichiarati a procedimento valutativo, al termine del quale rettificava in aumento il valore complessivamente dichiarato da L.
1.230.630.000 a E.
1.762.800.000 e notificava, all'uopo, il relativo avviso di accertamento. Avverso tale atto gli eredi proponevano ricorso avanti la Commissione Tributaria di 1° grado di Roma, eccepando, sostanzialmente, il difetto di motivazione della rettifica operata, con conseguente richiesta di declaratoria di nullità dell' avviso di accertamento medesimo. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 489/23/96, emessa dalla sez. 23 in data 25.11.1996, deliberava di accogliere il ricorso di parte ritenendo fondate le argomentazioni addotte dai contribuenti. L'Ufficio del Registro di Roma proponeva Appello avanti la Commissione Tributaria Regionale di Roma la quale, con la sentenza n. 45/35/98, ha rigettato detto appello, confermando il precedente giudicato con compensazione delle spese processuali. Propone ricorso per cassazione l'Ufficio finanziario affidato ad un unico motivo. Il contribuente non si è costituito. Motivi della decisione Con l'unico Motivo di ricorso l'ufficio finanziario deduce la omessa, contraddittoria e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e la violazione degli articoli 20 e 26 del DPR 26 ottobre 1972 n. 637, comme sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 4 del DPR 6.12.1977 n. 914.Secondo il ricorrente la mancata allegazione della stima Ute non può costituire nullità dell'accertamento per vizio di motivazione poiché tale stima anche se non allegata al provvedimento deve comunque essere tenuta in conto ai fini del giudizio e la stessa, del resto, era stata presentata in grado d'appello. Il motivo è infondato. L'accertamento tributario si esaurisce in un pmvvedimento autoritativo con il quale l'Amministrazione fa valere la propria pretesa tributaria, esternandone il titolo e le ragioni giustificative al solo fine di consentire al contribuente di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, instaurando così un procedimento nell'ambito del quale parte creditrice sarà tenuta a passare dall'allegazione della propria pretesa alla prova del credito tributario vantato nei confronti del ricorrente, fornendo la dimostrazione degli elementi costitutivi proprio diritto.(Cass del 10812/96;Cass 8685/93). Alla luce di tali considerazioni occorre tenere ben distinta la motivazione di cui deve essere fomito l'avviso di accertamento dalla successiva prova del fondamento della pretesa tributaria che l'amministrazione deve fornire in giudizio. L'avviso di accertamento può infatti ritenersi adeguatamente motivato "per relationem" solo nel caso in cui come dianzi detto il provvedimento - richiamato sia stato portato a conoscenza del contribuente in precedenza o contestualmente all'avviso stesso in modo tale da consentire a quest'ultimo di prendere cognizione degli elementi sui quali l'amministrazione fonda la propria pretesa tributaria. L'atto richiamato non può invece essere prodotto successivamente in sede di giudizio in quanto ciò comporterebbe una inevitabile lesione del diritto di difesa del contribuente che non sarebbe in grado di impugnare l'atto avendo presente tutti gli elementi su cui si fonda l'accertamento. Nel caso di specie pertanto l'atto di accertamento impugnato deve considerarsi nullo in quanto una parte dei suoi elementi essenziali contenuta nell'atto richiamato non portato a conoscenza dell'intimato, ha posto quest'ultimo nell'impossibilità di apprestare adeguate difese.( v. Cass 5506/96) Del tutto correttamente pertanto la sentenza impugnata ha dichiarato la nullità dell'accertamento nei confronti dei contribuenti. Non si procede a liquidazione di spese non avendo i contribuenti svolto attività difensiva
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Rigetta il corso Roma 21.06.02 Il corts.est. ANCE!IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Il presidente чак IN CANCELLERIA DEPOSITA 3 MAR. 2003 Oggi - ب ا د ا ن IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB, ALL. B - N. 5 IA UT