Cass. pen., sez. I, sentenza 15/02/2005, n. 15036
CASS
Sentenza 15 febbraio 2005

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Qualora, annullato senza rinvio il provvedimento del giudice dell'esecuzione con il quale, nonostante l'esistenza di controversia sulla proprietà della cosa sequestrata, sia stata disposta la restituzione di quest'ultima al soggetto che ne aveva fatto richiesta (nella specie, persona offesa costituitasi parte civile), lo stesso giudice dell'esecuzione, a fronte di nuova richiesta di restituzione avanzata da altro soggetto, non può limitarsi a respingerla, disponendo la trasmissione degli atti al giudice civile, ma deve adottare un provvedimento di ripristino, "medio tempore", del sequestro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/02/2005, n. 15036
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15036
    Data del deposito : 15 febbraio 2005

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