Sentenza 15 febbraio 2005
Massime • 1
Qualora, annullato senza rinvio il provvedimento del giudice dell'esecuzione con il quale, nonostante l'esistenza di controversia sulla proprietà della cosa sequestrata, sia stata disposta la restituzione di quest'ultima al soggetto che ne aveva fatto richiesta (nella specie, persona offesa costituitasi parte civile), lo stesso giudice dell'esecuzione, a fronte di nuova richiesta di restituzione avanzata da altro soggetto, non può limitarsi a respingerla, disponendo la trasmissione degli atti al giudice civile, ma deve adottare un provvedimento di ripristino, "medio tempore", del sequestro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/02/2005, n. 15036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15036 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 15/02/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI OV - Consigliere - N. 692
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 009953/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LLRT VA N. IL 07/02/1945;
avverso ORDINANZA del 30/04/2004 TRIBUNALE MILITARE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI Grazia;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Francesco Mauro Iacoviello che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 18.7.2003 il GIP del Tribunale di Milano, quale giudice L'esecuzione in relazione alla sentenza 4.5.1999 di applicazione della pena nei confronti, fra gli altri, di L'TO OV, ha respinto la richiesta di L'TO di restituzione della somma di euro 1.064.069,78, oltre interessi maturati, oggetto di sequestro conservativo nel processo penale e su cui non si era provveduto con la detta sentenza, ritenendo che, essendo insorta controversia sulla proprietà delle cose sequestrate per cui gli atti dovevano essere rimessi al giudice civile, la competenza a provvedere sulla restituzione spettasse al giudice civile.
In precedenza lo stesso GIP, con ordinanza 3 dicembre 1999, aveva disposto la restituzione alla società SAIPEM s.p.a., costituita parte civile nel procedimento penale, delle somme sequestrate, fra gli altri, a L'TO OV, di cui al conto corrente n. 11576 acceso presso la B.N.L. Agenzia Palazzo di Giustizia di Milano, ritenendo trattarsi di denaro spettante alla predetta società di cui gli imputati rivestivano, all'epoca, cariche sociali approfittando delle quali si erano appropriate delle suddette somme, ma la Corte di Cassazione, investita con ricorso di L'TO e di altri
contro
U provvedimento con cui veniva rigettata la opposizione alla ordinanza di restituzione delle somme di denaro alla SAIPEM, con sentenza in data 25 ottobre 2001 aveva annullato senza rinvio la detta ordinanza in quanto, in presenza di una sentenza di patteggiamento che non implicava alcuna valutatone o statuizione sulla domanda della parte civile, il sequestro conservativo sopravviveva alla conclusione del procedimento e conservava efficacia in evidente funzione del giudizio civile, cosicché doveva essere mantenuto senza restituzione delle somme ne' alla parte civile ne' ai ricorrenti.
Contro il provvedimento 18 luglio 2003 ha proposto ricorso per Cassazione la difesa di L'TO OV lamentando la nullità della ordinanza impugnata per violazione L'art. 263, comma 3, C.P.P., nella parte in cui non aveva disposto in ordine al ripristino del sequestro, a seguito della intervenuta restituzione alla SAIPEM delle somme di cui al conto corrente n. 11476, a seguito del provvedimento del GIP in data 3.12.1999. Ha all'uopo dedotto che la pronuncia della Corte di Cassazione in data 25 ottobre 2001 imponeva che il GIP ripristinasse la situazione preesistente e che in tal senso era stata la richiesta inoltrata dal L'TO a tale giudice, per cui il provvedimento del GIP, che non provvedeva immotivatamente su tale istanza, doveva ritenersi illegittimo, anche perché il mantenimento del sequestro rientrava nei poteri del giudice penale L'esecuzione anche in presenza di remissione degli atti al giudice civile a norma L'art. 263, comma 3, C.P.P. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato rilevando che spettava al giudice L'esecuzione penale, in virtù L'art. 317, comma 4, C.P.P., disporre il provvedimento ripristinatorio del sequestro, in attesa della rimessione della controversia sulla proprietà delle somme in sequestro al giudice civile. Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte è nel senso che, in tema di restituzione del corpo di reato, l'insorgere della controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, delle quali è stata ordinata la restituzione, di per sè non fa venire meno del tutto la competenza del giudice penale. Il procedimento incidentale davanti al giudice civile, previsto dall'art. 263. comma 3, C.P.P. nell'ambito del procedimento per la restituzione delle cose sequestrate, ha infatti come oggetto esclusivo la risoluzione delle controversia sulla proprietà della cosa;
con la conseguenza che spetta al giudice penale che ha disposto la restituzione provvedere in ordine alla custodia delle stesse fino a quando la controversia sulla loro proprietà non sia stata risolta (v. Cass. 13.10.1995 n. 3118). Ciò è d'altronde quanto dispone testualmente l'art. 263, comma 3, C.P.P. per cui il giudice penale, se sorge controversia in merito alla proprietà della cosa, la rimette al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro. Orbene, a seguito della sentenza di questa Corte in data 25 ottobre 2001, che, facendo applicazione di tali principi, aveva disposto la conservazione del sequestro in evidente funzione del giudizio civile sulla proprietà, così ponendo al di fuori della realtà giuridica il precedente provvedimento di restituzione della somma alla parte lesa, spettava al giudice penale e più precisamente al giudice L'esecuzione, nella specie correttamente adito dal ricorrente, a norma L'art. 317, comma 4, C.P.P., ripristinare il sequestro in attesa della decisione del giudice civile, adottando all'uopo tutti i provvedimenti occorrenti affinché la somma restituita alla società SAIPEM, quale parte civile, rientrasse nella effettiva disponibilità L'ufficio giudiziario a fini conservativi e di custodia fino alla decisione del giudice civile.
Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinvio per nuovo esame al GIP del Tribunale di Milano il quale dovrà adottare i provvedimenti occorrenti per fare rientrare concretamente in sequestro la somma nel frattempo restituita alla SAIPEM.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2005