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Sentenza 30 maggio 2023
Sentenza 30 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/05/2023, n. 23586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23586 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: TA RI, nato in [...] il [...], avverso la sentenza del 22/03/2022 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere EP RI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, emessa il 28 gennaio 2020, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in ordine al reato di ricettazione di una autovettura provento di furto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 23586 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 01/03/2023 2. Ricorre per cassazione RI TA, deducendo: 1) violazione di legge e nullità della sentenza impugnata e di quella di primo grado per violazione del diritto di difesa del ricorrente, dichiarato assente senza la prova della sua effettiva conoscenza del processo. Tale prova, secondo il ricorrente, non avrebbe potuto trarsi dal fatto che egli aveva nominato, durante la fase delle indagini preliminari (allorquando era stato sottoposto al controllo di polizia mentre si trovava alla guida dell'auto di provenienza illecita, in data 7 luglio 2014) un difensore di fiducia presso il quale aveva eletto domicilio ove erano state effettuate le notificazioni. Infatti, il processo aveva avuto inizio dopo sei anni, il 23 gennaio 2020 ed il difensore di fiducia, in allora nominato, non aveva presenziato alle prime due udienze, per poi rinunciare al mandato per assenza di contatti con il proprio assistito, il quale si trovava detenuto a decorrere dall'Il aprile del 2018; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, non essendo emersa la prova che l'imputato avesse contezza della provenienza delittuosa dell'automobile in suo possesso, avendo tentato la fuga poiché in condizione di clandestinità. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Quanto al primo motivo, risulta dagli atti - che la Corte ha potuto visionare stante la natura processuale della questione - che in primo grado il ricorrente era difeso di fiducia dall'Avv. Tiziana Vignoni, che era stata nominata in seno al verbale di identificazione del 7 luglio 2014 e presso il cui studio l'imputato aveva eletto domicilio. L'assenza del citato professionista all'udienza di primo grado del 23.1.2020 ed alla successiva del 2 luglio 2020, con successiva rinuncia al mandato della quale il Tribunale ha dato atto all'udienza del 9 luglio 2020 (dopo la quale il ricorrente è stato difeso di ufficio), non possono essere ritenuti elementi significativi della mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato. In primo luogo, non risulta conforme a quanto sottolineato in ricorso la circostanza che la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia fosse derivata dall'assenza di contatti con il proprio assistito, tanto non emergendo dal documento in atti. In secondo luogo, non può attribuirsi alcun valore alla dichiarazione dell'imputato, la mancata conoscenza del processo da parte sua dovendosi provare sulla base di elementi oggettivi non autodeterminati da parte del soggetto interessato a farla valere a motivo delle conseguenze processuali che produrrebbe. 2 Per il che, stante l'assenza di ogni contrario e sicuro riferimento in atti, deve essere sottolineato che l'elezione di domicilio da parte dell'imputato presso un difensore di fiducia contestualmente nominato (al contrario dell'ipotesi della nomina di un difensore di ufficio), erano ritenuti dall'art. 420-bis cod. proc. pen., nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, elementi sintomatici della conoscenza del processo. In questo senso, Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Darwish, secondo cui, ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. A tale decisione ha fatto seguito, tra le altre, Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305, secondo la quale, in tema di processo in assenza, l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia. Tanto supera ed assorbe ogni altra argomentazione difensiva. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato e generico. La Corte ha fornito congrua motivazione - con la quale il ricorrente non si confronta adeguatamente - sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, mettendo in rilievo come l'imputato fosse in possesso dell'automobile di provenienza furtiva che stava guidando, da solo, all'atto del controllo di polizia. In tale circostanza, egli aveva cercato di evitare il controllo, non rispettando l'ordine di fermarsi, continuando la marca e tentando, una volta raggiunto dalle forze dell'ordine, di darsi alla fuga a piedi e, una volta bloccato, non fornendo alcuna giustificazione in ordine alla provenienza del bene in suo possesso. Da tale fascio di elementi oggettivi, la Corte ha tratto il ragionevole convincimento che il ricorrente fosse consapevole della provenienza delittuosa dell'automobile, secondo l'ipotesi accusatoria. Le diverse argomentazioni difensive rimangono relegate al merito del giudizio e tendono ad offrire una diversa e non dimostrata ricostruzione delle ragioni che avrebbero indotto l'imputato ad adottare i comportamenti illeciti contestati. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa 3 delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 01.03.2023 Il Consigliere estensore Il P sidente EP RI Ser io BE '7/iAtyv
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere EP RI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, emessa il 28 gennaio 2020, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in ordine al reato di ricettazione di una autovettura provento di furto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 23586 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 01/03/2023 2. Ricorre per cassazione RI TA, deducendo: 1) violazione di legge e nullità della sentenza impugnata e di quella di primo grado per violazione del diritto di difesa del ricorrente, dichiarato assente senza la prova della sua effettiva conoscenza del processo. Tale prova, secondo il ricorrente, non avrebbe potuto trarsi dal fatto che egli aveva nominato, durante la fase delle indagini preliminari (allorquando era stato sottoposto al controllo di polizia mentre si trovava alla guida dell'auto di provenienza illecita, in data 7 luglio 2014) un difensore di fiducia presso il quale aveva eletto domicilio ove erano state effettuate le notificazioni. Infatti, il processo aveva avuto inizio dopo sei anni, il 23 gennaio 2020 ed il difensore di fiducia, in allora nominato, non aveva presenziato alle prime due udienze, per poi rinunciare al mandato per assenza di contatti con il proprio assistito, il quale si trovava detenuto a decorrere dall'Il aprile del 2018; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, non essendo emersa la prova che l'imputato avesse contezza della provenienza delittuosa dell'automobile in suo possesso, avendo tentato la fuga poiché in condizione di clandestinità. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Quanto al primo motivo, risulta dagli atti - che la Corte ha potuto visionare stante la natura processuale della questione - che in primo grado il ricorrente era difeso di fiducia dall'Avv. Tiziana Vignoni, che era stata nominata in seno al verbale di identificazione del 7 luglio 2014 e presso il cui studio l'imputato aveva eletto domicilio. L'assenza del citato professionista all'udienza di primo grado del 23.1.2020 ed alla successiva del 2 luglio 2020, con successiva rinuncia al mandato della quale il Tribunale ha dato atto all'udienza del 9 luglio 2020 (dopo la quale il ricorrente è stato difeso di ufficio), non possono essere ritenuti elementi significativi della mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato. In primo luogo, non risulta conforme a quanto sottolineato in ricorso la circostanza che la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia fosse derivata dall'assenza di contatti con il proprio assistito, tanto non emergendo dal documento in atti. In secondo luogo, non può attribuirsi alcun valore alla dichiarazione dell'imputato, la mancata conoscenza del processo da parte sua dovendosi provare sulla base di elementi oggettivi non autodeterminati da parte del soggetto interessato a farla valere a motivo delle conseguenze processuali che produrrebbe. 2 Per il che, stante l'assenza di ogni contrario e sicuro riferimento in atti, deve essere sottolineato che l'elezione di domicilio da parte dell'imputato presso un difensore di fiducia contestualmente nominato (al contrario dell'ipotesi della nomina di un difensore di ufficio), erano ritenuti dall'art. 420-bis cod. proc. pen., nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, elementi sintomatici della conoscenza del processo. In questo senso, Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Darwish, secondo cui, ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. A tale decisione ha fatto seguito, tra le altre, Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305, secondo la quale, in tema di processo in assenza, l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia. Tanto supera ed assorbe ogni altra argomentazione difensiva. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato e generico. La Corte ha fornito congrua motivazione - con la quale il ricorrente non si confronta adeguatamente - sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, mettendo in rilievo come l'imputato fosse in possesso dell'automobile di provenienza furtiva che stava guidando, da solo, all'atto del controllo di polizia. In tale circostanza, egli aveva cercato di evitare il controllo, non rispettando l'ordine di fermarsi, continuando la marca e tentando, una volta raggiunto dalle forze dell'ordine, di darsi alla fuga a piedi e, una volta bloccato, non fornendo alcuna giustificazione in ordine alla provenienza del bene in suo possesso. Da tale fascio di elementi oggettivi, la Corte ha tratto il ragionevole convincimento che il ricorrente fosse consapevole della provenienza delittuosa dell'automobile, secondo l'ipotesi accusatoria. Le diverse argomentazioni difensive rimangono relegate al merito del giudizio e tendono ad offrire una diversa e non dimostrata ricostruzione delle ragioni che avrebbero indotto l'imputato ad adottare i comportamenti illeciti contestati. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa 3 delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 01.03.2023 Il Consigliere estensore Il P sidente EP RI Ser io BE '7/iAtyv