Sentenza 9 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2003, n. 5523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5523 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUB05 5 2 3 /03 I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE' Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dotl. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 28527/0 Cron. 12233 Dott Bruno BATTIMIELLO Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Rel. Consigliere . Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere | 04.05/12/02 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere I ha pronunciato la sequente I SENTENZA sul ricorso proposto da: : RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato іп ROMA VIA SANTA MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO BUCCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente contro domiciliato in ROMA presso LA,KANEIDER FRIEDHELM, 2002 CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, | 5224 rappresentato e difeso dall'avvocato GIANNI LANZINGER. -1- : giusta delega in atti, 1. controricorrente avverso la sentenza n. 276/01 della Sezione distaccata I di Corte d'Appello di BOLZANO, depositata il 08/10/01 R.G. N. 117/2001; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Antonio udienza del 05/12/02 dal LAMORGESE;
udito l'Avvocato BUCCI;
udito l'Avvocato LANZINGER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per I l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso alla Corte d'appello di Trento Sezione distaccata di - NO , in qualità di giudice del lavoro, la società Ferrovie dello Stato s.p.a. proponeva appello contro la sentenza del giudice di primo grado che, accogliendo la domanda del lavoratore ora resistente, ne aveva affermato il diritto alla inclusione dell' "elemento distinto della retribuzione EDR" nella - base di computo del premio di finc esercizio (in seguito denominato assegno personale pensionabile) e alla percezione delle differenze di retribuzione spettanti al suddetto titolo dal 1996 al 1999, condannando quindi essa società appellante al pagamento delle relative somme. Radicatosi il contraddittorio, il giudice adito, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'impugnazione. Sulla questione della computabilità dell'emolumento richiesto, osservava che il dato testuale delle disposizioni del CCNL per gli anni 1990/92 (artt. 33 c 41) esprimeva chiarissimamente l'intento negoziale di ricomprendere nella retribuzione base (e, quindi, nel premio di esercizio, dovuto in importo pari a della retribuzione) anche l' "eventuale" EDR"; con la conseguenza che quando, con l'accordo dell'8 novembre 1995, venne fatta un'attribuzione al titolo predetto, questa non poteva che costituire elemento positivo di computo ai fine della determinazione del premio sopra indicato. Alle medesime conclusioni doveva pervenirsi, secondo la Corte d'appello, con riferimento al CCNL siglato il 6 febbraio 1998, la lettera delle clausole dello stesso esprimendo la chiara intenzione dei contracnti di ricomprendere nel computo dell'assegno personale pensionabile proprio quell'EDR che era stato previsto nell'accordo nazionale 8 novembre 1995. Rete Ferrov. c. Kaneider Per la cassazione di questa sentenza la società soccombente, ora denominata Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ha proposto ricorso con un motivo, poi illustrato da memoria. Il lavoratore ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo la società ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1362 e 1363 cod.civ., in relazione alla interpretazione dell'art.27 CCNL 1987/1989, del Protocollo 31.7.1992, degli artt. 33 c 44 CCNI. 1990/92, dell'art.5, parte economica, CCNL 1993/95 e dell'Accordo 6.2.1998, in una con vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), assume che la Corte di merito non ha indagato su quale fosse stata la comune intenzione delle parti sociali, il loro comportamento precedente c successivo ai vari accordi succedutisi nel tempo e, soprattutto, non ha tenuto conto del significato complessivo delle varie clausole contrattuali per argomentarne l'effettiva volontà negoziale, così non allenendosi ai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.; inoltre apparc affetta dai denunciati vizi di motivazione non avendo il Collegio giudicante indicato il criterio logico e la “ratio decidendi" che giustificano le conclusioni ermeneutiche raggiunte. In particolare, assume che il CCNL 1990/92, uel mentre stabiliva (art.37) che l' EDR, dal 1° gennaio 1991, venisse definitivamente conglobato negli "stipendi iniziali", si cra limitato a conservare quello già previsto cx art.27 del CCNL 1987/89 per il solo periodo di vigenza (1° gennaio 1990-1° gennaio 1991) nel quale non opcrava ancora il disposto assorbimento;
in questo senso si spiega l'art.33 dello stesso contratto, il quale, nell'affermare la computabilità nella retribuzione base (da considerare ai fini del premio di esercizio) anche Rete Ferrov. c. Kaneider dell' “eventuale EDR", non può che riguardare le retribuzioni di tale periodo, potendo la disciplina collettiva fare riferimento solamente ad istituti già esistenti all'epoca della sua stipulazione (18.7.1990) e non anche ad attribuzioni, magari di diversa natura, che fossero introdotte nel futuro con la denominazione EDR. Tant'è, sottolinea la ricorrente, che l'EDR previsto dalla successiva normativa -sia quella contenuta nel Protocollo firmato tra Governo e Parti contrattuale sociali 31.7.1992, sia quella del CCNL 1993/95 è diversamente caratterizzato ed ha valenza eminentemente pensionistica, identificandolo, la prima, come erogazione forfettaria per 13 mensilità a copertura del periodo 1992/93 c, la scconda, come voce retributiva assorbita nel suo concreto importo da competenze aggiuntive (indennità di utilizzazione e indennità quadri), con l'eccezione della tredicesima mensilità ( eccezione, quest'ultima, introdotta dall'accordo 8 novembre 1995 tra le parti sociali). Anche per il CCNL 1997/99 (siglato il 6 febbraio 1998), conclude la ricorrente, valgono i rilievi già formulati: la interpretazione fornitane dal Collegio di merito non tiene conto che lo stesso richiama i criteri definiti nell'accordo dell'8.11.1995, con la conseguenza che, nella determinazione dell'importo della retribuzione base, debbono rimanere esclusi gli EDR pensionabili. Il motivo è fondato. Secondo la sentenza impugnata l'aggettivo “eventuale" riferito all'EDR nella disposizione dell'art. 33 CCNL 1990-1992 induce un riferimento anche a potenzialità future e tale conclusione è ritenuta coerente con il significato lessicale proprio di tale aggettivo nonché con la circostanza, assunta come di grande rilevanza per l'interprete, secondo la quale Ia formula "eventuale" riferita all'EDR è stata riprodotta anche nel successivo CCNL riferito agli anni 1993-1995. Rele Ferrov. c. Kaneider Da tale considerazione di sistema la sentenza di merito fa discendere come naturale la ulteriore considerazione che le illimitate e, dunque, non definite possibilità future siano da leggere come una volontà contrattuale per la quale l'EDR, lungi dal tidursi alle configurazioni già positivamento adottate dalla negoziazione collettiva, è sempre e comunque una componente stabile della retribuzione. Sul punto si osserva che, se pure il senso della parola “eventuale" esprime una regolazione che considera a suo oggetto più di una possibile ipotesi, la possibilità e l'eventualità non possono essere intese come portatrici di tanti contenuti da non aveme poi in realtà alcuno sul quale compiere una concreta operazione interpretativa. Vero è, invece rispetto alla polisemia del termine - EDR, che gli scritti difensivi dicono utilizzato nei testi contrattuali (stipulati in tempi diversi tra gli stessi soggetti collettivi) per designare variamente ora voci retributive non pensionabili, ora poste contabili da considerare a solo Gine di pensionc, ora come base di calcolo di altre voci - che, sia l'interpretazionc del termine “eventuale" adoperata dai contraenti, sia l'interpretazione del dato negoziale dovevano essere operate con motivazione adeguata a definire lo specifico significato scelto e ad esprimere le ragioni di quella scelta rispetto al testo csarminato e al contesto nel quale esso si collocava. -In altri termini, la sentenza impugnata nel momento in cui riconosceva essa stessa il potere dell'autonomia collettiva di determinare la concreta fisionomia e caratterizzazione dell'EDR doveva indicare con chiarezza e persuasività gli elementi di valutazione in base ai quali ravvisava nelle pattuizioni della contrattazione collettiva di categoria successiva al CCNL 1990- 92 (il quale, è pacifico, esclude l'EDR dagli elementi di computo del premio di Rete Ferrov. c. Kaneider 6 esercizio, tranne che per l'anno 1990) un intento negoziale incquivocamente indirizzato a identificare nel suddetto elemento una posta economica stabilmente accrescitiva dello stipendio e, come talc, da computare nel premio annuale di esercizio (prima) e nell'assegno personale pensionabile (poi), per l'attualizzarsi in considerazione di tale riconosciuta natura della vigenza sia - dell'art.33 (che considera lo stipendio elemento della retribuzione base) che dell'art.41 (il premio di esercizio è di importo pari alla retribuzione basc) del CCNL 1990/92. -A un siffatto compito necessario, come si è detto, nella prospettiva ( interna alla pronuncia censurata e, tuttavia, riproposta nello stesso ricorsa per cassazione) della mancanza di una disciplina unitaria dell' EDR non può titenersi che abbia adempiuto il Collegio di appello. Invero, l'affermazione che l'attribuzione fatta al predetto titolo con I'accordo dell'8.11.1995 "..non può che costituire elemento positivo di computo ai fini della determinazione del premio di finc servizio", come pure la +1considerazione che ..la lettera delle clausole del CCNL siglato il 6 febbraio 1998 consente di affermare che la chiara intenzione dei contraenti fu quella di ricomprendere nel computo proprio quell' EDR prevista nell'accordo nazionale 1+ 8.11.1995 (argomenti, questi, nei quali si sostanzia la motivazione ) non danno modo di apprezzare se sia stata tenuta nel debito conto la regola - di valore preminente nella interpretazione dei contratti collettivi (vedi Cass. 13 novembre 2002 n.15909, 4 marzo 2002 n.3091, 9 agosto 2000 n.10500, 6 ottobre 1997 n.9713) che impone di valutare la comune intenzione dei- contraenti interpretando ciascuna clausola del contratto per mezzo delle altre e attribuendo alla stessa il senso che risulta dal complesso della disciplina della Rete Ferrov, c. Kaneider materia, secondo il criterio indicato nell'art. 1363 cod.civ. Non solo, ma la ratio decidendi così espressa è talmente sintetica da non permettere neppure di stabilire se la operata ricostruzione della volontà negoziale sia il risultato di una corretta applicazione del criterio "testuale" che si dice impiegato, ovvero sia affetta da errori giuridici o logici nell' uso del medesimo. Avvalora il dubbio che il significato proprio delle indicate pattuizioni collettive possa non essere quello ritenuto cost immediatamente cvincibile dal giudice a quo, la circostanza che questa Corte, con recenti pronunce confermative di altrettante decisioni di merito (vedi Cass. 8 gennaio 2002 n.124, 23 gennaio 2002 n.737, 15 maggio 2002 n.7085), ha considerato non sindacabile perché doverosamente fondato sulla interpretazione complessiva e sistematica (invece che distinta e frammentaria) delle disposizioni collettive susseguitesi nel tempo, oltre che sull'utilizzazione del canone primario, rappresentato dalla chiara ed inequivoca lettera delle espressioni negoziali usate e dal comportamento complessivo delle parti nell'attuazione delle pattuizioni collettive un convincimento di segno opposto a quello espresso nella sentenza impugnata e, sinteticamente, riassumibile nel senso che la disciplina dell'EDR contenuta nei contratti collettivi succedutisi nel tempo e fino all'accordo 8.11.1995 (la sola che, nei casi esaminati, veniva in considerazione), aveva identificato in tale elemento, salvo che per l'anno 1990 (nel quale, infatti, l'azienda l'aveva corrisposto), una posta economica con valenza solo pensionistica, stante lo stretto raccordo con competenze aggiuntive, come la indennità di utilizzazione (o come quella "quadri") che ne avevano assorbito di mese in mese la immediata consistenza monetaria, eliminandonc il carattere di puro corrispettivo, con la sola eccezione (quest'ultima introdotta dall'accordo 11 Rete Ferrov. c. Kaneider * novembre 1995) della tredicesima mensilità; ciò che escludeva, secondo la rifcrita interpretazione, l'applicazione della regola enunciata dall'art. 41 CCNI. 1990/92 (circa la composizione del premio annuale di esercizio), essendo questa in grado di operare efficacemente, nel senso della inclusione dell'EDR, solo nel caso di una sua specifica previsione come elemento realmente accrescitivo dello stipendio mensile, senza assorbimenti di sorta. Tenuto conto delle osservazioni fin qui svolte la causa, previa cassazione della sentenza impugnata, va rinviata ad altro giudice perché, utilizzando tutti i criteri ermeneutici sopra menzionati e fornendo dei risultati della propria indagine una circostanziata giustificazione, esamini nuovamente l'intera vicenda contrattuale così come assunta nel contraddittorio delle parti c approfondisca la ricerca volta a identificare la specifica funzione che lc parti collettive hanno assegnato all'attribuzione controversa nei vari contratti succedutisi nel tempo fino a quello relativo agli anni 1997/99, nella prospettiva di stabilire sc la scelta regolatrice ivi manifestata dall'autonomia negoziale sia stala, o meno, quella di considerare l'EDR elemento di computo ai fini che interessano. Il giudice di rinvio, designato nella Corte d'appello di Venezia, provvederà anche a regolare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Venezia. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2002 Il Cons, estensore Presidente kes en zió Autour damayy 1/3 Rete Ferrov. c. Kaneider 0 ILCANCELLIEREJANCELLIE 3 3 5 . N 3 7 - 3 - 1 1 E G G E L A L L E D 0 1 . T R A ' L L E ' D I S N E S I A O T T I R I D O A S S A T . A S E P S I N G O A D E , O R T S I G E R I D , O L L O B ) ) 1 A T S O P M I A D E T N E S E Cancelleria Depositato 9 APR. 2003 þági, CANCELLIERE