Cass. pen., sez. I, sentenza 12/09/2017, n. 2211
CASS
Sentenza 12 settembre 2017

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Massime1

In tema di durata del sequestro di prevenzione, il rinvio contenuto nell'art. 24, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. l159, all'art. 304 cod. proc. pen., secondo cui, ai fini del computo del relativo termine, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare in quanto applicabili, riguarda esclusivamente le ipotesi tipiche di sospensione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 304 cit., salva espressa riserva di compatibilità, e non anche la disciplina dei termini massimi di custodia, prevista dal comma sesto del medesimo articolo, in quanto avente carattere eccezionale a garanzia della libertà personale.

Commentario1

  • 1Le misure di prevenzione patrimoniali
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 1 marzo 2021

    Prefazione – Soggetti destinatari – Titolarità della proposta – Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto – Indagini patrimoniali – Sequestro – Esecuzione del sequestro – Esecuzione del sequestro – Provvedimenti d'urgenza – Procedimento applicativo (parziale rinvio) – Confisca (parziale rinvio) – Sequestro e confisca per equivalente – Intestazione fittizia – Le impugnazioni – Revocazione della confisca – Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale – Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali – Cauzione. Garanzie reali – Confisca della cauzione – L'amministrazione giudiziaria dei beni personali – L'amministrazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/09/2017, n. 2211
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2211
Data del deposito : 12 settembre 2017

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