Sentenza 12 settembre 2017
Massime • 1
In tema di durata del sequestro di prevenzione, il rinvio contenuto nell'art. 24, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. l159, all'art. 304 cod. proc. pen., secondo cui, ai fini del computo del relativo termine, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare in quanto applicabili, riguarda esclusivamente le ipotesi tipiche di sospensione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 304 cit., salva espressa riserva di compatibilità, e non anche la disciplina dei termini massimi di custodia, prevista dal comma sesto del medesimo articolo, in quanto avente carattere eccezionale a garanzia della libertà personale.
Commentario • 1
- 1. Le misure di prevenzione patrimonialiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 1 marzo 2021
Prefazione – Soggetti destinatari – Titolarità della proposta – Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto – Indagini patrimoniali – Sequestro – Esecuzione del sequestro – Esecuzione del sequestro – Provvedimenti d'urgenza – Procedimento applicativo (parziale rinvio) – Confisca (parziale rinvio) – Sequestro e confisca per equivalente – Intestazione fittizia – Le impugnazioni – Revocazione della confisca – Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale – Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali – Cauzione. Garanzie reali – Confisca della cauzione – L'amministrazione giudiziaria dei beni personali – L'amministrazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/09/2017, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2017 |
Testo completo
02211-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/09/2017 MARIASTEFANIA DI TOMASSI -Presidente Sent. n. sez. 2902/2017 VINCENZO SIANI REGISTRO GENERALE MONICA BONI N.36878/2016 -Rel. Consigliere - RAFFAELLO MAGI ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA UL US nato il [...] a [...] avverso il decreto del 30/06/2016 del TRIBUNALE di MILANO sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
RM lette/sentite le conclusioni del PG A .Belsons, the he ciusio il rifles del ricorso;
rigeão 1- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Milano, Sezione Autonoma per le misure di prevenzione, con provvedimento emesso in data 30 giugno 2016 ha respinto l'opposizione (così qualificato l'ordiginario ricorso, da questa Corte di cassazione con sentenza n. 20237 del 2016) proposta nell'interesse di AD LI PE, avverso la precedente ordinanza del 16 ottobre 2015. Con la decisione da ultimo indicata il Tribunale aveva respinto l'originaria istanza difensiva, tesa ad ottenere la declaratoria di inefficacia del sequestro disposto in corso di procedura.
1.1 Giova premettere alcune evenienze in fatto : - nei confronti di AD LI PE è stato emesso, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n.159 del 2011 (da ora in avanti Cod. Ant.) un primo provvedimento di sequestro il 5 ottobre del 2012 (avente ad oggetto beni immobili) ed un secondo provvedimento il 17 dicembre 2012 (avente ad oggetto una somma di denaro); - alla data della decisione qui impugnata, il procedimento di primo grado non era definito, perchè sospeso;
- la difesa, con l'istanza originaria, ha chiesto la declaratoria di inefficacia dei sequestri in relazione a quanto disposto dall'art. 24 comma 2 Cod.Ant., per l'intervenuto decorso del RM termine, da tale norma previsto;
- il procedimento di primo grado è stato sospeso in virtù della proposizione di istanze di ricusazione;
- il Tribunale con provvedimenti emessi il 14 marzo del 2014 e il 28 maggio 2014 aveva adottato formale provvedimento di sospensione dei termini in pendenza della decisione sulla ricusazione.
1.2 Ciò posto, nel provvedimento qui impugnato, dopo aver sintetizzato i contenuti della opposizione (tesi ad individuare, nel richiamo contenuto nel corpo dell'art. 24 co.2 alle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, una incorporazione, nella disciplina richiamante, dei termini massimi di durata della misura cautelare, con dubbio di incostituzionalità della tesi contraria) si afferma che la disciplina richiamata dall'art. 24 co.2 Cod. Ant. è soltanto quella delle «cause di sospensione dei termini di durata» della misura cautelare e non anche quella dei limiti massimi, in caso di intervenuta sospensione, di cui all'art. 304 co.6 cod. proc.pen., dettati esclusivamente per le misure cautelari personali . Tale assetto normativo, peraltro, è ritenuto indenne da dubbi di legittimità costituzionale, in virtù del diverso grado di protezione costituzionale degli interessi in gioco, non essendo esportabile al settore delle misure cautelari reali, incidenti sulla proprietà, il sistema di tutela imposto dalle limitazioni alla libertà personale. Si evidenzia inoltre che la sospensione del procedimento è derivata dalle plurime istanze di ricusazione e dallo 2 sviluppo dei relativi procedimenti incidentali, pertanto la durata anomala è correlata ad atteggiamenti dello stesso soggetto proposto.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - AD LI PE.
2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione delle disposizioni di cui all'art. 24 co.2 Cod. Ant. e 304 co.6 cod. proc.pen., nonchè vizio di motivazione. Viene riproposta la linea interpretativa che ha dato vita all'istanza originaria, secondo cui il rinvio contenuto nell'art. 24 Cod.Ant. alle 'cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare' implicherebbe l'importazione in sede di prevenzione dell'intera disciplina contenuta nell'art. 304 cod.proc.pen.(disposizione che regola l'istituto), ivi compreso il comma 6 che detta i limiti massimi di durata della misura cautelare, non superabili anche in ipotesi di intervenuta sospensione. La durata del sequestro, in tale prospettiva, pur in presenza di cause di sospensione, non potrebbe superare nel giudizio di primo grado il limite massimo di tre anni, essendo il limite ordinario previsto dalla legge quello di un anno e sei mesi, decorrente dalla data immissione in possesso dei beni. RY Alla data della decisione sulla opposizione detto limite dei tre anni era ampiamente decorso. In diritto, si ritiene erronea la decisione emessa dal Tribunale, posto che l'art. 304 co.6 rappresenta la 'norma di chiusura' del sistema delle sospensioni dei termini, oggetto di richiamo. In caso diverso il procedimento potrebbe restare sospeso sine die senza alcuna conseguenza sulla 'permanenza' della misura cautelare, il che appare del tutto irragionevole nonchè contrario alla volontà del legislatore di dettare termini perentori, a pena di inefficacia del provvedimento di sequestro. Non appare dirimente, dunque, invocare il diverso livello di protezione dei beni giuridici in rilievo (libertà personale / proprietà) atteso che nel procedimento di prevenzione sono state introdotte - per volontà del legislatore - particolari garanzie a tutela della proprietà e della libertà di iniziativa economica, modellate su quelle del sistema cautelare penale, il che comporta in via sistematica e non analogica - la necessità di ritenere applicabili per - intero le norme richiamate.
2.2 Al secondo motivo si ripropone, in via subordinata, il dubbio di legittimità costituzionale della disciplina, ove interpretata nel senso della esclusione della applicabilità dell'art. 304 co.6 cod. proc.pen., per contrasto con le disposizioni contenute nell'art. 111 Cost. e nell'art. 6 Conv. Eur. . Una sospensione non contenibile nei suoi limiti risulterebbe, secondo il ricorrente, lesiva del principio della ragionevole durata del processo, inteso come garanzia oggettiva 3 dell'ordinamento, nonchè dei principi del giusto processo contenuti nella Convenzione Europea del 1950, applicabili anche al procedimento di prevenzione. A nulla rileva, sul tema, la riconducibilità della sospensione ad una iniziativa difensiva, posto che l'istanza di ricusazione si configura come esercizio di un diritto ad ottenere la verifica dei requisiti primari di imparzialità del giudice, che esclude intenti meramente dilatori. L'assenza di un limite massimo di durata della misura cautelare consente, di fatto, di dilatare senza conseguenza alcuna i tempi di definizione dell'incidente proposto e dell'intero procedimento, con pregiudizio dei diritti costituzionalmente protetti.
2.3 Sono stati depositati motivi nuovi in data 11 agosto 2017, con diverso oggetto. Rubricati in termini di violazione dell'art.24 comma 2 Cod. Ant. e 304 co.6 cod. proc.pen., gli stessi si dirigono verso la sequenza processuale dei provvedimenti di sospensione. Il primo è stato emesso in data 14 marzo 2014, ma si afferma che la sospensione non è stata ribadita oltre l'udienza del 13 giugno 2014. Vi sarebbe stata, pertanto, una fase di trattazione non 'coperta' da provvedimento di sospensione, posto che la nuova deliberazione in tal senso è intervenuta solo in data 1 ottobre 2014. Ne sarebbe derivata la scadenza del termine 'ordinario' di un anno e sei mesi, decorso prima della emissione del 'nuovo' provvedimento di sospensione, che pertanto andrebbe dichiarato privo di effetto. Si allegano le copie dei verbali di udienza. Riy 3. Il ricorso principale è infondato ed i motivi aggiunti sono inammissibili, per le ragioni che seguono.
3.1 In premessa va affermato che nessun dubbio può nutrirsi sulla natura perentoria del termine di cui all'art. 24 co.2 Cod. Ant., più volte ribadita nella presente sede di legittimità. Il legislatore, nel particolare settore delle misure di prevenzione patrimoniali, ha corredato il procedimento di sequestro di una garanzia 'rafforzata' in tema di durata della misura cautelare reale, posto che il decorso di un determinato lasso temporale determina la inefficacia del provvedimento di sequestro, a differenza di quanto previsto nel procedimento penale, ove è del tutto pacifica l'assenza di limiti di durata del provvedimento di coercizione reale, data la sua natura 'servente' al giudizio, di cui segue gli esiti .
3.2 Ciò posto, il punto oggetto di analisi riguarda l'incidenza sulla decorrenza del termine previsto dalla legge per il procedimento di primo grado (pari ad un anno e sei mesi, salvo proroghe motivate, in massimo di due, della durata di sei mesi ciascuna) - delle ipotesi di sospensione, o, per meglio dire, l'esatto contenuto della disposizione che le richiama (art. 24 co.2 Cod.Ant). In termini generali, va precisato che l'utilizzo del termine «sospensione», ove riferito ad un termine di durata, sta a significare che quel termine, in pendenza della vicenda sospensiva, non decorre. Sul piano logico e giuridico, la decorrenza di un termine è bloccata dall'intervenire della causa (o del provvedimento dichiarativo) di sospensione e riprende ad avere vita nel momento in cui si verifica l'estinzione della sospensione, sicchè il «tempo»> della sospensione è neutro e non può essere computato nella decorrenza complessiva (si veda, sul tema, quanto previsto dall'art. 159 co.3 cod.pen. in tema di sospensione del corso della prescrizione, nonchè la disciplina della sospensione del giudizio per pregiudizialità costituzionale) . Nel caso delle misure cautelari personali il legislatore processuale oltre a disciplinare le singole ipotesi di «sospensione» dei termini di durata delle misure cautelari personali (art. 304 co.1 e co.2) ed a descrivere aspetti in rito per la realizzazione concreta delle fattispecie, ne regolamenta gli effetti con una norma tesa a introdurre un limite di durata massima della misura (art. 304 co.6) avente carattere eccezionale, in quanto deroga al generale principio per cui la sospensione implica «neutralizzazione» della decorrenza di Roy ciò che è sospeso. Ciò avviene per una fondamentale ed avvertita esigenza di garanzia, imposta dal particolare rango del bene 'libertà personale', compresso dalla misura cautelare in questione, avente diretta derivazione costituzionale, stante il contenuto dell'art. 13 comma 5 Cost. per cui 'la legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva'. Questa è la ragione per cui la norma di 'sbarramento' di cui all'art. 304 comma 6 cod.proc.pen. determina la fissazione di un limite massimo di durata delle restrizioni di libertà (di regola, il doppio dei termini di ogni singola fase) pur in presenza di intervenuta sospensione dei termini, peraltro ad esclusione della ipotesi particolare di cui all'art. 304 co.1 lett. b cod. proc. pen. .
3.3 Da tale consapevolezza occorre partire, al fine di meglio inquadrare la tematica in esame. In particolare, va osservato che la tecnica utilizzata dal legislatore in sede di regolamentazione dei limiti massimi di durata del sequestro di prevenzione (art. 24 co.2 Cod. Ant.) non è quella del «rinvio integrale» tra le due disposizioni in rilievo, bensì quella del consapevole «ritaglio». Il riferimento contenuto nel corpo dell'art. 24 co.2, al terzo periodo, è così formulato: «ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22 comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto applicabili». 5 In tutta evidenza, non viene richiamato l'intero istituto della sospensione dei termini di custodia cautelare, nè l'intera disposizione regolatrice penale, ma viene operato rinvio alle sole cause» di sospensione dei termini, in quanto applicabili. Dunque viene idealmente ritagliata dalla disciplina processualpenalistica (art. 304 c.p.p.) la sola parte della disposizione che descrive le ipotesi tipiche di sospensione, dunque le previsioni di cui al comma 1 e al comma 2 (con le precisazioni che si diranno, quanto al comma 2) dell'art. 304 del codice di rito, e non anche la restante parte della disciplina, che resta dettata per le sole misure cautelari personali emesse nel procedimento penale. Il dato letterale non lascia spazio alcuno ad interpretazioni diverse, il che porta a confermare che nel bilanciamento di valori, sotteso ad ogni configurazione normativa di un istituto, il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza di contenimento dei tempi di trattazione del procedimento di prevenzione (sotto pena di inefficacia della misura provvisoria) con la avvertita necessità di 'sterilizzare' alcune dilatazioni temporali di tale procedura derivanti dalle particolari situazioni già elevate a possibile cause di sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari personali (sospensione o rinvio per impedimento dell'imputato o difensore, richiesta dell'imputato o del difensore, ipotesi di mancata presentazione, allontanamento, mancata partecipazione del difensore, sì da determinare abbandono sostanziale della difesa..) con espressa riserva di Roy compatibilità. Tale riserva, peraltro, è da ritenersi operante, in virtù della diversa architettura procedimentale, per il caso della pendenza dei termini di deposito della sentenza (art. 304 co.1 lett. c), fattispecie che non appare importabile in sede di prevenzione, nonchè per l'intero comma 2 (particolare complessità del dibattimento vertente su alcune fattispecie di reato), atteso che l'ipotesi della complessità è autonomamente presa in considerazione dal legislatore nel corpo dell'art. 24 Cod.Ant. come aspetto che facoltizza il diverso istituto della proroga. Per completezza, va altresì ricordato che con intervento di novellazione (art. 1 comma 189 lett. a I.n.228 del 2012) rispetto al testo originario, la sospensione del termine di durata del 'sequestro di prevenzione' si realizza altresì (qui in via autonoma) per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente. Dunque la disciplina del 'termine di durata' del sequestro di prevenzione, contenuta nell'art. 24 Cod.Ant. è del tutto autonoma e peculiare e 'prende a prestito' - esclusivamente la parte descrittiva delle ipotesi di sospensione dei termini di custodia cautelare contenuta nell'art. 304 cod. proc.pen. con i limiti suddetti. Non può ritenersi, anche in chiave logica e sistematica - ed al di là dell'insuperabile dato testuale che il rinvio ai 'casi' di sospensione sia dotato di una forza espansiva tale da trascinare con sè la disciplina dello 'sbarramento massimo' (art. 304 co.6 c.p.p.), come ipotizzato dalla difesa del ricorrente, proprio perchè le due entità prese in considerazione 6 sono assolutamente scindibili: a) i casi di sospensione dei terrmini sono espressione del potere legislativo di selezionare, ragionevolmente, le situazioni processuali che determinano una 'stasi' del giudizio in corso che si ritiene non debba incidere sulla durata predeterminata del provvedimento cautelare;
b) la norma di sbarramento ha, come si è detto, natura eccezionale e derogatoria dell'ordinaria regola logica per cui il termine sospeso non decorre sino a cessazione della causa di sospensione e si giustifica nel sistema cautelare personale in virtù della particolare protezione costituzionale del bene della libertà personale e della presunzione di non colpevolezza.
4. Dunque, tornando al caso in esame, le doglianze proposte nell'atto di opposizione e ribadite nel ricorso sono inaccoglibili, posto che il procedimento principale, durante il quale è stato disposto il sequestro, è stato interessato da procedure di ricusazione, e la domanda di rinvio correlata a tale procedimento incidentale è idonea a dar luogo alla sospensione dei termini di durata della misura cautelare, secondo le linee interpretative maturate nella presente sede di legittimità ( v. Sez. II n. 23872 del 5.3.2014, rv 259827, nonchè Sez. V n. 43122 del 23.9.2004, rv 230126). In particolare, va qui precisato che la domanda introduttiva del sub-procedimento che ha ру dato luogo alla prima decisione reiettiva del Tribunale di Milano, cui è seguito il ricorso per cassazione convertito in opposizione e la seconda decisione reiettiva dell'inefficacia del sequestro, qui impugnata, è esclusivamente basata sulla ritenuta applicabilità al procedimento di prevenzione del limite massimo di durata (computato in anni tre) della misura cautelare, di cui all'art. 304 comma 6. Tale tesi in diritto è erronea, come sinora si è argomentato.
4.1 Non può, inoltre, accogliersi la domanda subordinata, in virtù della manifesta infondatezza del sollevato dubbio di legittimità costituzionale. La disciplina del termine di durata del sequestro di prevenzione, così come ricostruita, ha piena autonomia e i rilievi difensivi, tesi ad introdurre l'ipotesi del contrasto con precetti costituzionali o contenuti nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sono manifestamente infondati. Sia la Costituzione che la Convenzione sottopongono a diverso livello di tutela il bene della libertà personale rispetto a quello della proprietà ed è pertanto del tutto ragionevole che le misure provvisorie incidenti su tali beni abbiano disciplina legislativa diversa. Si rinviene, nei testi superiori, la previsione espressa del necessario limite massimo di durata per le sole misure provvisorie incidenti sulla libertà personale (art. 13 comma 5 Cost. art. 5 comma 3 Conv. Eur.), come si è anticipato in precedenza, e pur volendosi ritenere applicabili al procedimento di prevenzione vertente su beni (in forza di quanto previsto all'art. 1 del prot. add. Conv. Eur. sulla tutela della proprietà) i principi del giusto processo di cui all'art. 6 Conv. Eur., va precisato che nessuna disposizione di tale articolo prende in esame la durata di un provvedimento provvisorio, essendo piuttosto prevista la 7 'durata ragionevole' del processo in quanto tale (così come nel corpo dell'art. 111 co.2 Cost.). La prospettazione difensiva pretende, invece, di parificare - in modo non razionale - durata ragionevole del procedimento e limite di durata di un provvedimento provvisorio, entità alquanto diverse. Il limite di durata di un provvedimento provvisorio è infatti intra-procedimentale e si giustifica solo in virtù del particolare livello del bene oggetto di compressione, mentre la violazione dela 'ragionevole durata' del processo in quanto tale non determina l'inefficacia di atti o provvedimenti, ma esclusivamente, ove riconosciuta come esistente la lesione del diritto, una forma di indennizzo (equa riparazione), che peraltro la legge vigente riconosce anche in ipotesi di 'irragionevole durata' di un procedimento di prevenzione (v. Sez. VI -II civ. sent. n. 3225 del 2013, rv 625239-01). Il motivo va pertanto dichiarato inammissibile.
5. I motivi aggiunti sono inammissibili. Con gli stessi non si articola una doglianza avverso il provvedimento impugnato, ma si introduce una mutatio libelli vera e propria, posto che la ragione giustificatrice della domanda di inefficacia del sequestro non è qui correlata al tema della opposizione - e del ricorso principale -, rappresentato dalla pretesa applicabilità al settore della prevenzione patrimoniale della norma di sbarramento di cui all'art. 304 comma 6 cod. proc.pen., ma risiede in un diverso computo della decorrenza dei termini di durata 'ordinari' del sequestro, correlato alla sequenza procedimentale ed al momento in cui sono stati emessi i provvedimenti formali di sospensione. Si tratta, in altre parole, di domanda del tutto nuova, che non può essere proposta direttamente in sede di legittimità (sia perchè non correlata ai motivi di ricorso originari ex art. 585 co.4 che in virtù di quanto previsto dall'art. 606 co.3 cod. proc.pen.) ma che andava prospettata al giudice procedente.
6. Il ricorso va, nel suo complesso, rigettato. Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 settembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi MariaStefania EPOSITATA погор N CANCEL ERIA с 19 GEN 2018 CA DELLIERE