CASS
Sentenza 3 aprile 2023
Sentenza 3 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2023, n. 13809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13809 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VU IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13809 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. OS NA ha proposto ricorso a mezzo del difensore di fiducia Avv. MA RT avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sentenza del Tribunale di Spoleto del 19.10.2020 che l'aveva condannata alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 624 bis. aggravato ai sensi dell'art. 61.n.
7. commesso in Spoleto il 3.09.2014. 2.Con il primo motivo di ricorso deduce che il processo di primo grado non era stato sospeso ex art. 420 quater cpp in quanto l'imputata è stata difesa di ufficio senza un'elezione di domicilio o una nomina fiduciaria che avrebbe fatto ritenere la conoscenza o conoscibilità del processo in corso . Lamenta che l'imputata ha avuto conoscenza del processo solo in secondo grado con la notifica del decreto di citazione a giudizio 2.1.Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in quanto il difensore nel giudizio di appello aveva chiesto il rinvio per legittimo impedimento per concomitante impegno professionale e stante la recente nomina di fiducia;
ciò nonostante l'istanza era stata illegittimamente disattesa cos' non consentendo di sollevare l'eccezione di cui al primo motivo. 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 4. La prima doglianza è generica, oltre che manifestamente infondata come risulta dalla consultazione degli atti processuali. La ricorrente, nata a [...] il [...] di nazionalità italiana, nel verbale di identificazione dinanzi al Commissariato di Spoleto dell'8.09.2014 ha nominato il difensore di fiducia nella persona dell'Avv Zamperlini Andrea, con studio in Ferrara, che risulta aver ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio 1'11.02.2019; lo stesso decreto per l'udienza del 3.06.2019 è stato notificato all'imputata, residente in [...]n.22, a mani di persona convivente, il 26.02.2019, come da relata dell'Ufficiale giudiziario L'Avvocato difensore di fiducia ha rinunciato al mandato dopo la regolare notifica il 15.03.2019; il 6.05.2019 la stessa ricorrente revocava la nomina, chiedendo di essere difesa per l'udienza del 3.06.2019, di cui quindi aveva avuto piena contezza, da difensore di ufficio, che veniva nominato all'udienza del 3.06.2019 dal Tribunale di Spoleto nella persona dell'Avv. Margutti, dopo che alla stessa udienza era stata dichiarata ritualmente l'assenza della imputata non comparsa. Il decreto di citazione in appello veniva ritualmente notificato alla imputata presso il nuovo luogo di resistenza in Legnano il 17.06.2021 ed in data 11.09.2021 l'imputata appellante, due giorni prima dell'udienza fissata per il 13.09.2021, nominava difensore di fiducia l'attuale difensore RT MA del foro di Milano, il quale, in pari data, presentava istanza di rinvio per legittimo impedimento. La Corte di Appello rigettava l'istanza in quanto tardiva e priva della documentazione necessaria per la comparativa valutazione degli impegni professionali addotti. 5. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato: dalla consultazione degli atti emerge che l'avv. RT, nominato sabato 11 settembre 2021, con PEC del 12 settembre 2021 trasmise una istanza di rinvio per legittimo impedimento, in quanto impegnato, nella stessa data, quale unico difensore di RA PA, detenuto in Monza, innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Milano;
nell'istanza l'avv. RT affermava di essere l'unico difensore in entrambe le situazioni processuali e dichiarava di non potersi avvalersi di un le sostituto processuale senza peraltro l'indicarne le ragioni. Va ribadito che in tema di legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale, fermi i requisiti di ammissibilità dell'istanza di rinvio (tempestiva prospettazione dell'impedimento; rappresentazione delle ragioni che rendono essenziale la presenza del difensore nel diverso processo;
indicazione della assenza nel primo procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato, nonché della impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio), il giudice deve comunque accertare il carattere eventualmente dilatorio della richiesta valutando del merito l'urgenza del procedimento concomitante, tenuto conto dell'obbligo di diligenza gravante sul difensore che gli impone di dare preferenza alla posizione processuale che risulterebbe maggiormente pregiudicata dalla mancata trattazione del giudizio. (Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016 - dep. 15/05/2017, M., Rv. 270330 - 0). In altra decisione la Corte ha affermato che il legittimo impedimento addotto dal difensore a fondamento della richiesta di rinvio per un concomitante impegno professionale deve essere documentato mediante allegazione di copia conforme, con attestazione della cancelleria, di uno degli atti del diverso procedimento pregiudicante idoneo a dimostrare la coincidenza della data di celebrazione del processo (Sez. 3, n. 8537 del 17/10/2017 - dep. 22/02/2018, P., Rv. 272297 -01). 5. In conclusione deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara la inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22.03.2023
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13809 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. OS NA ha proposto ricorso a mezzo del difensore di fiducia Avv. MA RT avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sentenza del Tribunale di Spoleto del 19.10.2020 che l'aveva condannata alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 624 bis. aggravato ai sensi dell'art. 61.n.
7. commesso in Spoleto il 3.09.2014. 2.Con il primo motivo di ricorso deduce che il processo di primo grado non era stato sospeso ex art. 420 quater cpp in quanto l'imputata è stata difesa di ufficio senza un'elezione di domicilio o una nomina fiduciaria che avrebbe fatto ritenere la conoscenza o conoscibilità del processo in corso . Lamenta che l'imputata ha avuto conoscenza del processo solo in secondo grado con la notifica del decreto di citazione a giudizio 2.1.Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in quanto il difensore nel giudizio di appello aveva chiesto il rinvio per legittimo impedimento per concomitante impegno professionale e stante la recente nomina di fiducia;
ciò nonostante l'istanza era stata illegittimamente disattesa cos' non consentendo di sollevare l'eccezione di cui al primo motivo. 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 4. La prima doglianza è generica, oltre che manifestamente infondata come risulta dalla consultazione degli atti processuali. La ricorrente, nata a [...] il [...] di nazionalità italiana, nel verbale di identificazione dinanzi al Commissariato di Spoleto dell'8.09.2014 ha nominato il difensore di fiducia nella persona dell'Avv Zamperlini Andrea, con studio in Ferrara, che risulta aver ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio 1'11.02.2019; lo stesso decreto per l'udienza del 3.06.2019 è stato notificato all'imputata, residente in [...]n.22, a mani di persona convivente, il 26.02.2019, come da relata dell'Ufficiale giudiziario L'Avvocato difensore di fiducia ha rinunciato al mandato dopo la regolare notifica il 15.03.2019; il 6.05.2019 la stessa ricorrente revocava la nomina, chiedendo di essere difesa per l'udienza del 3.06.2019, di cui quindi aveva avuto piena contezza, da difensore di ufficio, che veniva nominato all'udienza del 3.06.2019 dal Tribunale di Spoleto nella persona dell'Avv. Margutti, dopo che alla stessa udienza era stata dichiarata ritualmente l'assenza della imputata non comparsa. Il decreto di citazione in appello veniva ritualmente notificato alla imputata presso il nuovo luogo di resistenza in Legnano il 17.06.2021 ed in data 11.09.2021 l'imputata appellante, due giorni prima dell'udienza fissata per il 13.09.2021, nominava difensore di fiducia l'attuale difensore RT MA del foro di Milano, il quale, in pari data, presentava istanza di rinvio per legittimo impedimento. La Corte di Appello rigettava l'istanza in quanto tardiva e priva della documentazione necessaria per la comparativa valutazione degli impegni professionali addotti. 5. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato: dalla consultazione degli atti emerge che l'avv. RT, nominato sabato 11 settembre 2021, con PEC del 12 settembre 2021 trasmise una istanza di rinvio per legittimo impedimento, in quanto impegnato, nella stessa data, quale unico difensore di RA PA, detenuto in Monza, innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Milano;
nell'istanza l'avv. RT affermava di essere l'unico difensore in entrambe le situazioni processuali e dichiarava di non potersi avvalersi di un le sostituto processuale senza peraltro l'indicarne le ragioni. Va ribadito che in tema di legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale, fermi i requisiti di ammissibilità dell'istanza di rinvio (tempestiva prospettazione dell'impedimento; rappresentazione delle ragioni che rendono essenziale la presenza del difensore nel diverso processo;
indicazione della assenza nel primo procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato, nonché della impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio), il giudice deve comunque accertare il carattere eventualmente dilatorio della richiesta valutando del merito l'urgenza del procedimento concomitante, tenuto conto dell'obbligo di diligenza gravante sul difensore che gli impone di dare preferenza alla posizione processuale che risulterebbe maggiormente pregiudicata dalla mancata trattazione del giudizio. (Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016 - dep. 15/05/2017, M., Rv. 270330 - 0). In altra decisione la Corte ha affermato che il legittimo impedimento addotto dal difensore a fondamento della richiesta di rinvio per un concomitante impegno professionale deve essere documentato mediante allegazione di copia conforme, con attestazione della cancelleria, di uno degli atti del diverso procedimento pregiudicante idoneo a dimostrare la coincidenza della data di celebrazione del processo (Sez. 3, n. 8537 del 17/10/2017 - dep. 22/02/2018, P., Rv. 272297 -01). 5. In conclusione deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara la inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22.03.2023