Sentenza 7 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2001, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
01763 /01 Aula B SUPRE CASSAZIONE UFFICIL COPIE REPULLI ITALIANI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rilasciata copia legale UFFICIO COPIE Im nome del Popolo Italiano al Sig. IMPS Richiesta copia studio dal Sig. -SOLE 24 ORE per diritti L. La Corte Suprema di Cassazione per diritti L. 3000 20 ہو۔ 7 FEB. 2001 IL CANCELLIERE Sezione Lavoro. il IL CANCELLIERE composta dai signori Magistrati: Oggetto: Prev. soc. dr. Giovanni Prestipino Presidente R. G.m. 15731/1998 Consigliere Cron. 3681 dr. Alberto Spand dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. dr. Luciano Vigolo Consigliere Ud.25.10.2000 dr. Camillo Filadoro Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore prof. ing. Giovanni Billia, rappresentato CANCELLERIA e difeso per procura in calce al ricorso dagli avv. GI Fabiani, Vincenza Gorga ed Umberto LU Picciotto, con i quali è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso 4452 in Roma alla via della Frezza n. 17, ricorrente;
CONTRO
ES GI, RE RI, CR MI, 1. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE GIUDIZIO Vitaliano, PILOTTO LU, rappresentati e UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva difesi per procura a margine del controricorso dal- dal Sig.・ sose per diritti L. l'avv. Bruno Cossu e dall'avv. prof. Carlo Cester, 11-12-9 FEB 2001 ANCELLIERE com domicilio eletto presso lo studio del primo im Roma alla via Alberico II n. 33, controricorrenti;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Venezia im data 19 giugno 26 settembre 1997, m. - 136/97, n. 62/97 R. G.; рука udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 25 otto- bre 2000; udito l'avv. GI Fabiani per l'INPS; udito l'avv. Romolo Cipriani per delega dell'avv. Bruno: Cossu per i resistenti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore : Generale dr. Antonio Buonajuto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - 2 - Svolgimento del processo. Con ricorso depositato im data 28 aprile 1995 ± signori GI RC, RI OR,. MI CR, Vitaliano IU, LU LO e PA NA adivamo il Pretore di Venezia, im funzione di giudice del lavoro, deducendo: di essere rimasti alle dipendenze dell'A.T.P. fino al 30 marzo 1993, data in cui il curatore fallf- mentare aveva collocato im nobilità tutti i dipendenti dell'azienda, dichiarata fallita il 9.1.1993; che l'INPS, in spregio della corretta interpretazione dell'art. 6 comma 17 bis del 론 d.l'. n. 148/93, convertito con legge n. 236/93 e sue- cessiva normativa, che aveva esteso l'istituto della mobilità anche alle imprese autoferrotranviarie, aveva riconosciuto loro l'indennità di mobilith solamente com decorrenza 20 luglio 1993, anzichè 1° aprile 1993, data di iscrizione alle liste di mobiilith. Chiedevano quindi che l'INPS venisse condannato all pagamento dell'indennità di mobilità con la pređetta corretta decorrenza, oltre accessori di legge. Si costituiva l'INPS, chiedendo fl rigetto delle domande.. Il Pretore, dichiarata improponibile la domanda di PA NA, accogliewa le altre domande, accertando il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità di mobilità con la decorrenza richiesta e condannando l'INPS alla corre- sponsione dei relativi importi, oltre interessi legalime -3- e spese di lite. Contro la suddetta sentenza interponeva appello l'INPS, salvo che per la parte affemente AR NA. Si costituivano gli appellati resistendo all'impugnazio- ne. Con sentenza in data 19 giugno 26 settembre 1997 ±1 Tribunale di Venezia respingeva l'appello. Osservava il Tribunale che il comma 4 bis dell'art. 3 della legge 223/91, al di là della decorrenza, si era limitato ad estendere la complessiva normativa sull'in- demità di mobilità ad una determinata categoria di la- varatori (personale il cui apporto di lavoro è regola- to dal r.d. m. 140/1931), senza introdurne alcuna so- stanziale modifica im ordime ai presupposti, anche for- mali, ed al contenuto del diritto, che im base alla natura integrativa del comma introdotto dalla legge 236/ 93 si poteva ritenere che la locuzione "presente legge" andava riferita alla legge 223/91; che nessuna censura poteva essere mossa alla sentenza impugnata, laddove aveva utilizzato il sistema dell'interpretazione lette- rale;
che anche sotto il profilo del principio di re troattività la sentenza impugnata andava confermata;
che la locuzione "presente leage", in quanto inserita nella legge 223/91, mom poteva essere interpretata che come riferita a tale legge e quindi retroattivamente;
che an- che l'argomento afferente alla modifica introdotta 4 - da ultimo con legge 542/96 nom aveva pregio. Avverso detta sentenza, com atto notificato il 17 settem- bre 1998, 1'INPS ha proposto ricorso per cassazione, af- fidato ad unico motivo. Gli intimati hammo resistito com controricorso motificato il 26 ottobre 1998, illustrato da memoria. Motivi della decisione. Com l'unico motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 4 bis della legge 23 luglio 1991 m. 223, introdotto dall'art. 6, comma 17 bis del d.l. 20 maggio 1993 n. 148, a sua volta aggiun- to im sede di conversione della legge 19 luglio 1993 m. 236, com riferimento all'art. 11, comma 1°, delle disposizioni sulla legge im gemerale, il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.a., l'Istituto ri- corrente deduce che il Tribunale ha accolto un'in- terpretazione letterale della disposizione che si assu- me violata, rivolta a privilegiare la portata integra- tiva, e quindi l'implicito riconoscimento dell'effi- cacia retroattiva della stessa%; che la motivazione of- ferta dal Tribunale mom appare convincente%;B: che l'im- dennità di mobilità, quale misura a sostegno del red- dito definitivamente perduto per effetto del licenzia- mento, rientra tra le prestazioni dell'assicurazione --5- contro la disoccupazione involontaria, è correlata ad uno stato di disoccupazione attuale, ed è destinata a sovvenire ad un perdurante stato di bisogno del lavoratore;
; che 1'innovazione legislativa appare ri- ferita ad um bem determinato e circoscritto momento atorico;
che suscita perciò serie perplessit l'appli- cazione retroattiva del trattamento di mobilità a pe- riodi anteriori all'epoca im cufi il Parlamento ha rite- سراط mutto sussistere le ragioni di necessità e di urgenza, che hanno portato all'emanazione della disposizione estensiya. Il ricorso deve essere rigettato. Ed invero questa Corte resta esentata dal controllo sulla fondatezza dei rilievi svolti dall'ente ricorrente qui per effetto della modifica che, con l'art. 7 del d.l. 23 ottobre 1996 m. 542 (iterativo di altri precedenti e convertito nella legge 23 dicembre 1996 n. 649 che ha fatto salvi gli effetti ed i rapporti sorti in forza di quelli precedenti), è stata apportata-> proprio im relazione al- l'ambito temporale dei limiti "circa la sua applicabilità - alla pre-e com portata incontestabilmente retroattiva visione di cui al comma 4 bis dell'art. 3 della legge n. 223 del 1991,, essendosi stabilita l'applicabilità del trattamento di mobilità per il personale il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal regio decreto n. 148 del 1931 (nel quale 6. evidentemente debbono farsi rientrare i resistenti, avendo il Tribunale ritenuto e sul punto non è stata svolta contestazione alcuna - che, nella specie, dovesse aversi riguardo proprio alla disciplina da questo dettata), li- cenziato da imprese dichiarate fallite "successivamente Ne alla data del 1° gennaio 1993", deriva che - ricadendo i resistenti rella situazione personale descritta nella disposizione normativa come per ultimo così modificata, essendo stato dichiarato il fallimento dell'impresa, alle cui dipendenze lavoravano, con sentenza del 9 gennaio 1993 ed essendo stati essi licenziati il successivo 30 marzo, proprio a causa di tale evento - nei loro confronti deve ricevere applicazione, in ogni caso, la disposizione im questio- ne. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono li- quidate come im dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate im lire 30000 oltre lire 3.500.000= per on orario., difensivo. Così deciso in Roma il 25 ottobre 2000. Il Presidente (dr. Giovanni Prestipino) - Ti Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) рията Приве Stille IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 7 FEB. 2001 oggi, 3 3 N 3 - . 5 1 7 1 - 8 E E G G L L D L A E 0 S T D S E T 1 O A E I R I ' L A R I T L I N . O D M IL COLABORATORE E S O R T P T A I , E S E A S N , G A A S I D R S O G DI CANCELLERIK E R P E I E N A M O T E B D A P S I , U I S T D L O L D O S - 8 -