Sentenza 10 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/2002, n. 10013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10013 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ALL NO1 00 13/0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU RENA CASSAZIONE Oggetto OPPOSIZIONE A SEZIONE PRIMA CIVILE DECRETO INGIUNTIVO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1341/00 Dott. Giovanni OLLA Presidente Dott. Ugo VITRONE Consigliere Cron. 27282 Dott. Salvatore SALVAGO Rel. Consigliere Rep. 1982 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere Ud. 15/03/2002 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti € 3.10 COMUNE DI BARLETTA, in persona del Sindaco pro tempore, il 10 LUG. 2002 IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA THAILANDIA 27, presso l'Avvocato GATTI CESARE, rappresentato e difeso CANCELLERIA dall'avvocato FRANCESCO PAOLO M. PAOLILLO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
C.E.S.A. SRL COMUNITA' EDUCATIVE SOCIO ASSISTENZIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA UGO DE CAROLIS 2002 31, presso l'avvocato MAURIZIO FAUSTI, rappresentata e 616 difesa dall'avvocato ANTONIO PANSINI, giusta delega a 1 margine del controricorso;
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 462/99 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 18/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2002 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PAOLILLO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato FAUSTI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo RO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 12 dicembre 1995,il Tribunale di Trani rigettava l'opposizione del comune di Barletta contro il decreto ingiuntivo del 3 giugno 1992 con cui il Presidente di quel Tribunale gli aveva intimato il pagamento della somma di £.53.040.000 alla s.r.l. Comu- nità educative socio assistenziali (C.E.S.A.), oltre interessi ed accessori, quale corrispettivo dei servizi di assistenza ai minori disadattati, dalla stessa pre- stati nel periodo 1 gennaio 1992 8 marzo 1992, in forza della convenzione stipulata tra le parti l'8 mar- 2 zo 1989. L'appello con cui l'amministrazione comunale assu- meva che il rapporto era in effetti cessato il 31 di- cembre 1991 è stato respinto dalla Corte di appello di Bari che con sentenza del 18 maggio 1999 ha osservato che il contratto era, invece, scaduto 1'8 marzo 1992, in forza di una lettera raccomandata inviata dal comune alla CESA con contestuale telegramma di disdetta, sia perché siffatta data, corrispondente alla scadenza del triennio iiniziato a decorrere dalla stipula della con- venzione, era espressamente indicata nella lettera, che esprimeva, dunque, la volontà dell'ente di prorogarla, sia perché sempre а questa data faceva riferimento la delibera 4 luglio 1991 della Giunta comunale;
sia infi- ne perché nel periodo 31 dicembre 1991 8 marzo 1992, il comune aveva comunque continuato ad avvalersi dei servizi della CESA. Per la cassazione della sentenza l'amministrazione comunale ha proposto ricorso per due motivi;
cui resi- ste la C.E.S.A. con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, il comune di Barletta, denun- ciando contraddittorietà ed insufficienza della motiva- zione (art.360 n.5 cod. proc. civ.), si duole che la sen- tenza impugnata , pur avendo il Tribunale indicato il 31 3 dicembre 1991 quale data di scadenza del contratto stpulato tra le parti, abbia invece ritenuto che lo stesso scadeva 1'8 marzo 1992, per poi condividere le avevano manifestato motivazioni dei primi giudici che modo omettendo di un convincimento diverso, in tal esplicitare le ragioni per le quali alla C.E.S.A. era dovuto un compenso anche per il 1° trimestre 1992: pe- crato anche con il disposto dell'art.12 raltro in contrat convenzione che prevedeva il pagamento di rate della semestrali a partire dal 1° gennaio 1989. Con il secondo motivo che si articola in più censu- re, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria mo- tivazione, lamenta che la Corte territoriale, abbia omes- so di prendere in considerazione i propri motivi di ap- pello con i quali aveva rilevato gli errori commessi dal Tribunale nell'attribuire un'inammissibile valore di proroga alla disdetta della convenzione tempestiva- mente inviata alla C.E.S.A. in quanto:a)la convenzio- ne, stipulata 1'8 marzo 1989, doveva avere efficacia per il triennio 1989/1991; per cui siccome l'art.11 preve- deva che la stessa doveva intendersi prorogata se entro il 31 luglio dell'anno di riferimento non fosse inviata disdetta, la volontà di esso comune contenuta sia nel telegramma che nella lettera raccomandata del 26 luglio 1991, era rivolta proprio al fine di evitare la proroga 4 del contratto;
b)i giudici del merito, pur dando atto che il telegramma di disdetta non recava alcuna data e che la delibera della Giunta 4 luglio 1991 non fosse stata prodotta, erano pervenuti all conclusione che en- trambi i documenti confermavano l'intendimento dell'amm inistrazione di prorogare il contratto fino all'8 marzo 1992; c) la volontà di obbligarsi dell'amministrazione comunale e quindi quella di rinno- vare tacitamente il contratto non è comunque desumibile da atti O fatti impliciti, ma deve essere manifestata nelle forme previste dalla legge;
d) i giudici di meri- to avevano travisato anche il contenuto della lettera 7 febbraio 1992 dell'assessore delle Finanze che non ave- va inteso affatto escludere (tardivamente) la proroga del contratto, ma soltanto contestare il diritto della controparte ai compensi poi oggetto dell'ingiunzione; e) peraltro solo tardivamente e nella memoria conclusi- va,la C.E.S.A. aveva dedotto di aver erogato l'assistenza pattuita ad un solo minore nel primo tri- mestre dell'anno 1992. Il ricorso, i cui motivi, possono essere congiunta- mente esaminati è parte inammissibile e parte infonda- to. Non è infatti esatto che la sentenza impugnata ab- bia dapprima ritenuto che la convenzione stipulata tra 5 le parti 1'8 marzo 1989, scadesse naturalmente dopo un triennio decorrente da questa data (8 marzo 1992), per poi contraddittoriamente recepire richiamandola per re- lationem, la motivazione dei primi giudici secondo la quale, invece, la convenzione aveva cessato di aver ef- ficacia il 31 dicembre 1991; e tuttavia era stata pro- rogata dopo la sua originaria scadenza dall'amministrazione comunale fino all'8 marzo 1992 me- diante il telex e la nota dell'Assessore al bilancio e patrimonio, inviati alla controparte il 26 luglio 1991 (1° motivo): in quanto la Corte di appello ha dapprima riportato la decisione del Tribunale e la censura con cui il comune deduceva che la data dell'8 marzo 1992 contenuta nella ricordata lettera assessoriale fosse frutto di un mero errore materiale sia perché la con- venzione aveva validità fino al 31 dicembre preceden- te, sia perché il telex di disdetta non recava data al- cuna (pag.4). Ed poi passata ad esaminare il merito dell'impugnazione, che ha respinto in base a considera- zioni diverse da quelle del Tribunale, e cioè che la lettera in questione avesse manifestato alla CESA la volontà del comune di continuare i rapporti obbligatori nascenti dalla convenzione soltanto fino alla data di scadenza naturale di quest'ultima che era nella stessa 6 interpretazione dell'ente pubblico - proprio 1'8 marzo 1992, perciò escludendone il rinnovo per l'anno succes- sivo;
e che questa conclusione in merito al termine fi- nale di efficacia dell'accordo, peraltro già preannun- ciata dalla Corte subito dopo aver riferito del gravame proposto dall'amministrazione, in base al contenuto della nota assessoriale ("risultando per tabulas...che ogni rapporto riferito alla convenzione n.4115 dell'8.3.89 era destinato a cessare a far data dall'8.3.92"), trovava conferma anzitutto nello stesso atto di opposizione del comune ove si ricordava che an- che la delibera n.904 del 4 luglio 1991 della G.M. di Barletta indicava questa data come quella di scadenza della convenzione, in tal modo smentendo l'assunto dell'ente che la lettera dell'Assessore che portava ad esecuzione detta deliberazione ed indicava la medesima data fosse incorsa in un mero errore materiale. Quin- di, nel fatto che pur dopo il 31.12.91 il comune aveva continuato ad avvalersi dei servizi della CESA, ed in- fine nella perfetta coincidenza della data dell'8 marzo decorrente 1992 con quella di scadenza del triennio iniziata dal giorno di stipulazione della convenzione (pag. 5 della sent.): fino al cui spirare conclusivamente, i giudici di appello hanno ritenuto che il comune di Barletta fosse 1 tenuto ad adempiere alle obbligazioni derivanti 7 dall'accordo, ancora in corso nel periodo 1 gennaio-8 marzo 1992. Pertanto, la decisione impugnata non è incorsa af- fatto nel vizio di motivazione contraddittoria denun- ciato dal comune ricorrente, avendo ravvisato la scaden- za naturale della convenzione in corrispondenza di quest'ultima data e perciò escluso, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, qualsiasi ipotesi di proroga o di rinnovazione parziale dell'accordo limita- tamente a quest'ultimo periodo:in conformità al potere di provvedere alla qualificazione giuridica della fat- tispecie concreta e del rapporto giuridico dedotto in causa che compete (anche) al giudice di appello;
che es- sendo tenuto ad inquadrare nell'esatta disciplina giu- ridica gli atti ed i fatti che formano oggetto della controversia, ben può dunque definire l'esatta natura del negozio о del rapporto ad essi collegato, nonché precisarne il contenuto e gli effetti in relazione alle norme applicabili, con il solo limite -che nel caso neppure il comune assume violato di lasciare inalte- rati il petitum e la Cusa petendi e di non introdurre nuovi elementi di fatto nel tema controverso (Cass. 383/1999; 9597/1998; 4945/1987). Ed allora, non avendo la sentenza impugnata dubita- to affatto che tanto il telex, quanto la nota assessO- 8 riale del 26 luglio 1991 di cui si è detto fossero ri- volte a manifestare alla CESA, in esecuzione alla ricor- data delibera della G.M. 4 luglio 1991, la volontà dell'ente di avvalersi della disdetta prevista dall'art.11 della convenzione, risultano del tutto in- conferenti e non puntuali rispetto all'effettiva ratio decidendi i primi due profili del secondo motivo con cui il comune le attribuisce invece, di avere erronea- mente ravvisato in entrambi i documenti l'intendimento dell'amministrazione di provvedere alla proroga del contratto;
e lo sono del pari ed in conseguenza, i re- stanti profili con cui quest'ultima si duole, sulla ba- se di tale erroneo presupposto, che la Corte non abbia dato alcuna risposta ai propri motivi di appello rivol- ti ad escludere che nei contratti dei comuni, tenuti ad osservare le regole c.d. dell'evidenza pubblica, la pro- roga di un rapporto obbligatorio possa ricavarsi da at- ti o fatti diversi da quelli indicati dalle disposizio- ni degli art.12 e segg. del r.d. 2440 del 1923, richia- mati dal T.U. 383 del 1934, ed a maggior ragione da as- serite prestazioni rese di fatto dal contraente priva- to:posto che queste censure perdevano di rilevanza а fronte dell'insussistenza della proroga della conven- zione ritenuta anche dalla Corte che ha respinto l'appello per la diversa ragione che i rapporti obbli- 9 gatori derivanti da detto accordo dovevano "continuare" (pag. 5 sent.) ed erano in effetti continuati fino alla sua naturale scadenza dell'8 marzo 1992. D'altra parte, con riguardo alla sudetta scadenza il comune di Barletta si è limitato ad esprimere il proprio diverso ed apodittico convincimento che la data dell'8 marzo 1992 indicata dai giudici di appello, fosse invece il frutto di un mero errore contenuto nella men- zionata nota assessoriale e che la convenzione cessasse di avere efficacia il 31 dicembre 1991; laddove questa Corte ha ripetutamente affermato che i vizi di motiva- zione omessa, insufficiente o contraddittoria sussisto- no solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o l'insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalla parte o rilevabili d'ufficio, ovvero l'insanabile con- trasto tra le argomentazioni adottate, tale da non con- sentire l'identificazione del procedimento logico giu- ridico posto a base della decisione. Per cui ai fini dell'ammissibilità di detta censura deve ritenersi ini- doneo il motivo che si limiti a contrapporre all'accertamento compiuto dal giudice del merito il di- verso apprezzamento della parte ricorrente, avendo quest'ultima l'onere di indicare specificamente e sin- golarmente i fatti, le circostanze e le ragioni che as- 10 sume essere stati trascurati o insufficientemente o il- logicamente valutati;
ed altrimenti risolvendosi i mo- tivo di ricorso per Cassazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte da detto giudice (Cass. 3928/2000; 9898/1998; 10442/1994). Le spese del giudizio gravano sul soccombente co- mune di Barletta e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il comune di Barletta al pagamento delle spese processuali che li- quida in favore della CESA in complessive di cui € 3.000,00 per onorario di difesa. 109T 129,11 Così deciso in Roma il 15 marzo 2002. 45GT 30,99 Il Consigliere estensore Il Presidente тот. 160, 10 Giovanni Olla SalvatoreSalvatore Salvago Frore. K ыйфир S ATIONE IL CANCELLIERE Andrea Bianchi 10 LUG 2002 IL CANCELLIERE 11