CASS
Sentenza 8 maggio 2023
Sentenza 8 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2023, n. 19372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19372 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BR LA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria dellaavvocato Tindaro CELI che, nellainteresse del ricorrente, si riporta al ricorso insistendo per laaccoglimento ed eccepisce il difetto di procedibilità per mancanza di querela, concludendo per laannullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19372 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 24/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto ME AN colpevole del furto aggravato (artt. 624 - 625 nn. 2 cod. pen.) di energia elettrica, mediante manomissione del contatore installato presso la abitazione, ha rideterminato la pena, confermando, nel resto, le statuizioni di primo grado. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato Tindaro Celi, che, nell'interesse dell'imputata, svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione di legge penale e processuale, e correlati vizi della motivazione, con riguardo alla affermazione di responsabilità, giacchè la Corte di appello non avrebbe indicato gli elementi da cui ha tratto il convincimento che l'imputata fosse stata a conoscenza della manomissione, in assenza di attività di indagine volta alla quantificazione della energia sottratta in relazione al periodo in cui la AN aveva effettivamente alloggiato nell'appartamento. 2.2. Analoghi vizi vengono denunciati con il secondo motivo, con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, con motivazione apparente e di stile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile, sia per la genericità delle deduzioni formulate che per la manifesta infondatezza dei motivi. 2. Meramente contestativo e reiterativo di doglianze già affrontate dalla Corte di appello il primo motivo, che neppure si confronta con la sentenza impugnata, la quale, in conformità con il giudice di primo grado, ha dato atto del compiuto accertamento della manomissione del contatore dell'energia elettrica, come dimostrato dalle fotografie in atti e dalle testimonianze acquisite. Inoltre, nella sentenza di primo grado - che, per il principio di complementarietà tra la sentenza di primo grado e quella di appello, in presenza di una "doppia conforme", si integra con quella impugnata (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - deo. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) - si dà atto della quantificazione dell'energia elettrica sottratta e del criterio di calcolo adottato, sicchè, anche sotto tale profilo, la doglianza difensiva risulta del tutto destituita di fondamento, oltre che viziata da genericità c.d. estrinseca. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 , Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). 2.1. Inoltre, la Corte di appello ha esplicitamente confutato la doglianza difensiva incentrata sulla circostanza che l'accesso dei verificatori NE fosse stato richiesto dalla stessa ricorrente, onde dimostrarne l'assenza di dolo: come chiarisce, invece, la Corte di appello, tale circostanza è smentita dal fatto che i tecnici si recarono sul posto su segnalazione della ditta subappaltatrice. 3. Senza pregio anche il secondo motivo, dal momento che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata congruamente motivata dal primo giudice, con il riferimento ai precedenti dell'imputata e alla assenza di elementi positivamente valutabili, con valutazione che, oltre a essere stata ripresa dalla Corte di appello, risulta allineata all'indirizzo consolidato della giurisprudenza, a tenore del quale il diniego del beneficio richiesto può essere motivato con il riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Il giudice di merito può, cioè, escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02) 4. Del pari infondata l'eccezione formulata dalla Difesa ricorrente con la memoria integrativa, con la quale ha invocato la improcedibilità sopravvenuta, per effetto del d.lgs n. 150 del 2022, della fattispecie di furto in esame. Va, qui, richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite 'Salatino', che, con riguardo alla sopravvenuta procedibilità a querela, hanno affermato che tale sopravvenienza non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso,al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì 24 marzo 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria dellaavvocato Tindaro CELI che, nellainteresse del ricorrente, si riporta al ricorso insistendo per laaccoglimento ed eccepisce il difetto di procedibilità per mancanza di querela, concludendo per laannullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19372 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 24/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto ME AN colpevole del furto aggravato (artt. 624 - 625 nn. 2 cod. pen.) di energia elettrica, mediante manomissione del contatore installato presso la abitazione, ha rideterminato la pena, confermando, nel resto, le statuizioni di primo grado. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato Tindaro Celi, che, nell'interesse dell'imputata, svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione di legge penale e processuale, e correlati vizi della motivazione, con riguardo alla affermazione di responsabilità, giacchè la Corte di appello non avrebbe indicato gli elementi da cui ha tratto il convincimento che l'imputata fosse stata a conoscenza della manomissione, in assenza di attività di indagine volta alla quantificazione della energia sottratta in relazione al periodo in cui la AN aveva effettivamente alloggiato nell'appartamento. 2.2. Analoghi vizi vengono denunciati con il secondo motivo, con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, con motivazione apparente e di stile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile, sia per la genericità delle deduzioni formulate che per la manifesta infondatezza dei motivi. 2. Meramente contestativo e reiterativo di doglianze già affrontate dalla Corte di appello il primo motivo, che neppure si confronta con la sentenza impugnata, la quale, in conformità con il giudice di primo grado, ha dato atto del compiuto accertamento della manomissione del contatore dell'energia elettrica, come dimostrato dalle fotografie in atti e dalle testimonianze acquisite. Inoltre, nella sentenza di primo grado - che, per il principio di complementarietà tra la sentenza di primo grado e quella di appello, in presenza di una "doppia conforme", si integra con quella impugnata (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - deo. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) - si dà atto della quantificazione dell'energia elettrica sottratta e del criterio di calcolo adottato, sicchè, anche sotto tale profilo, la doglianza difensiva risulta del tutto destituita di fondamento, oltre che viziata da genericità c.d. estrinseca. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 , Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). 2.1. Inoltre, la Corte di appello ha esplicitamente confutato la doglianza difensiva incentrata sulla circostanza che l'accesso dei verificatori NE fosse stato richiesto dalla stessa ricorrente, onde dimostrarne l'assenza di dolo: come chiarisce, invece, la Corte di appello, tale circostanza è smentita dal fatto che i tecnici si recarono sul posto su segnalazione della ditta subappaltatrice. 3. Senza pregio anche il secondo motivo, dal momento che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata congruamente motivata dal primo giudice, con il riferimento ai precedenti dell'imputata e alla assenza di elementi positivamente valutabili, con valutazione che, oltre a essere stata ripresa dalla Corte di appello, risulta allineata all'indirizzo consolidato della giurisprudenza, a tenore del quale il diniego del beneficio richiesto può essere motivato con il riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Il giudice di merito può, cioè, escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02) 4. Del pari infondata l'eccezione formulata dalla Difesa ricorrente con la memoria integrativa, con la quale ha invocato la improcedibilità sopravvenuta, per effetto del d.lgs n. 150 del 2022, della fattispecie di furto in esame. Va, qui, richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite 'Salatino', che, con riguardo alla sopravvenuta procedibilità a querela, hanno affermato che tale sopravvenienza non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso,al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì 24 marzo 2023 Il Consigliere estensore