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Sentenza 23 febbraio 2023
Sentenza 23 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/2023, n. 7905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7905 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO ES ST nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Domenico Seccia che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 7905 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 05/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata il 23 giugno 2022 il Tribunale di sorveglianza di SI ha respinto la richiesta di TI Lo RE di ammissione all'affidamento al servizio sociale ovvero alla semilibertà. 2. Il difensore di TI Lo RE ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciato il difetto di motivazione della decisione di rigetto della richiesta di ammissione alla semilibertà, punto della decisione privo di motivazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e va perciò pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. Pur dando atto che l'istanza del detenuto aveva riguardato l'ammissione alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero alla semilibertà, il provvedimento impugnato ha pronunciato, nel dispositivo, il rigetto della richiesta di ammissione alla prima misura, ed ha motivato tale decisione, senza alcun riferimento, né nel dispositivo né nella parte motiva, alla richiesta di ammissione alla semilibertà. La motivazione, espressamente riferita alla valutazione dei requisiti di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, non può essere intesa come relativa anche alla misura della semilibertà, che è misura con forte valenza custodiale e dunque richiede una diversa valutazione di idoneità, sia in relazione alla progressione trattamentale che al contenuto della misura, rispetto all'obiettivo rieducativo. Va, dunque, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di SI per nuovo giudizio. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito della decisione, è tenuto a evitare la censurata assenza motivazionale in relazione alla richiesta della parte di ammissione alla misura della semilibertà. 2
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di SI. Così deciso, il 5 dicembre 2022.
lette le conclusioni del PG dott. Domenico Seccia che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 7905 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 05/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata il 23 giugno 2022 il Tribunale di sorveglianza di SI ha respinto la richiesta di TI Lo RE di ammissione all'affidamento al servizio sociale ovvero alla semilibertà. 2. Il difensore di TI Lo RE ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciato il difetto di motivazione della decisione di rigetto della richiesta di ammissione alla semilibertà, punto della decisione privo di motivazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e va perciò pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. Pur dando atto che l'istanza del detenuto aveva riguardato l'ammissione alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero alla semilibertà, il provvedimento impugnato ha pronunciato, nel dispositivo, il rigetto della richiesta di ammissione alla prima misura, ed ha motivato tale decisione, senza alcun riferimento, né nel dispositivo né nella parte motiva, alla richiesta di ammissione alla semilibertà. La motivazione, espressamente riferita alla valutazione dei requisiti di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, non può essere intesa come relativa anche alla misura della semilibertà, che è misura con forte valenza custodiale e dunque richiede una diversa valutazione di idoneità, sia in relazione alla progressione trattamentale che al contenuto della misura, rispetto all'obiettivo rieducativo. Va, dunque, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di SI per nuovo giudizio. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito della decisione, è tenuto a evitare la censurata assenza motivazionale in relazione alla richiesta della parte di ammissione alla misura della semilibertà. 2
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di SI. Così deciso, il 5 dicembre 2022.