Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO OV - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Gianmarco - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRONTO 32, presso l'avvocato GIULIO MUNDULA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITTORIO GOBBI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI TORINO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 4069/00 del Giudice di pace di TORINO, depositata il 03/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/06/2003 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13-5-2000, PI OV proponeva opposizione, ai sensi della l. n. 689/81, avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui il Prefetto di Torino in data 27-1-2000 aveva respinto il ricorso dallo stesso proposto a seguito di una violazione dell'art. 142, ottavo comma, del C.d.S. (superamento dei limiti di velocità accertato mediante autovelox).
L'adito Giudice di Pace di Torino, costituitasi la Prefettura, con la sentenza in esame, rigettava il ricorso con conferma dell'opposta ordinanza-ingiunzione.
Ricorre per cassazione, con tre motivi, il PI;
non ha svolto attività difensiva l'intimata Prefettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 203 e 204 C.d.S. in ordine alla mancata osservanza del termine di novanta giorni per la conclusione della procedura amministrativa in questione. Si fa presente, in proposito, che il termine suddetto decorre dalla data del 2-6-1999 con scadenza al 31-8-1999, a nulla rilevando che, in epoca successiva, la l. n. 340/2000 lo ha ampliato a giorni centottanta.
Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 204 e 200 C.d.S., e relativo difetto di motivazione, in ordine alla circostanza, non rilevata dal giudice di merito, dell'insufficiente motivazione dell'impugnata ordinanza.
Con il terzo motivo, infine, si rileva la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere il giudice di merito deciso sulla richiesta della riduzione della sanzione in questione al minimo edittale. Fondato è il primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento delle altre censure di cui al secondo e terzo motivo.
Nella fattispecie in esame, infatti, essendo stato il ricorso proposto, a mezzo raccomandata, il 1-6-99 (ricevuta dalla Polizia Municipale di Settimo Torinese il 2-6-99) e l'ordinanza-ingiunzione in questione emessa in data 27-1-2000, è da ritenere che il procedimento amministrativo in questione andava concluso ai sensi dell'art. 204, primo comma, C.d.S., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del D. L. n. 391/99 e, quindi, sino al 4-11- 99, entro novanta giorni a decorrere dal 2-6-99 e, pertanto, entro e non oltre il 31-8-99.
Ne consegue la tardività dell'ordinanza in questione e, da parte di questo Collegio, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 384 c.p.c., l'accoglimento dell'opposizione del PI, con ulteriore condanna della Prefettura di Torino alle spese dell'intero giudizio che si liquidano, per la presente fase, in euro 250,00 per onorario, euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessorie come per legge, e, per la fase di merito, in euro 230,00 per onorario, euro 200,00 per competenze ed euro 50,00 per spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione, condannando la Prefettura di Torino al pagamento delle spese dell'intero giudizio che si liquidano, per la presente fase, in euro 250,00 per onorario, euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessorie come per legge, e, per la fase di merito, in euro 230,00 per onorario, euro 200,00 per competenze ed euro 50,00 per spese.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004