Sentenza 27 ottobre 1998
Massime • 1
L'art 12 delle legge 30 dicembre 1986 n. 943 è abrogato dall'art. 46, comma primo lett. c), della legge 6 marzo 1998 n. 40, la quale all'art. 20, comma ottavo, prevede come reato l'attività di chi occupa alla proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con questo scaduto, annullato o revocato, il che costituisce ipotesi in fatto diversa da quella dell'assunzione alle proprie dipendenze di un lavoratore straniero privo dell'autorizzazione al lavoro richiesta dalla precedente legislazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/1998, n. 13075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13075 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA Presidente del 27/10/1998
Dott. ALDO GRASSI Consigliere SENTENZA
Dott. ANTONIO MORGIGNI Consigliere N.3238
Dott. CLAUDIA SQUASSONI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CARLO GRILLO Consigliere N.16981/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte d'Appello di Firenze;
avverso la sentenza emessa, in data 29 Gennaio '98, dalla Pretura Circondariale di Arezzo -sez. dist. di Cortona- nei confronti di:
LL TO, nato a [...] il [...];
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. B. Ranieri, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non essendo il fatto previsto dalla legge come reato;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza della Pretura Circondariale di Arezzo -sez. dist. - di Cortona- in data 29/1/'98 RE BI veniva assolto, per non aver commesso il fatto, dal reato previsto dall'art, 12 co. 2 L.943/'86 che gli era stato contestato per avere, quale titolare della ditta omonima, occupato alle proprie dipendenze, come operaio comune, dall'1 Dicembre al 30 Aprile '96, il cittadino tunisino RA EM sprovvisto della necessaria autorizzazione al lavoro. Affermava, il Giudice di merito, che il detto tunisino non era stato sentito in giudizio, ne' era stato allegato, al fascicolo per il dibattimento, il verbale delle dichiarazioni dello stesso rese in fase di indagini preliminari, sicché l'accusa si basava su un "sentito dire" privo di alcun valore probatorio.
Avverso tale decisione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze ha proposto ricorso. per Cassazione chiedendone l'annullamento per difetto assoluto di motivazione.
Lamenta, in particolare, il ricorrente la mancata valutazione, da parte del Pretore, della deposizione resa in giudizio dall'Ispettore del lavoro e della istanza di condono presentata dall'imputato per il fatto di reato di che trattasi.
Motivi della decisione
Rileva, preliminarmente, la Corte che il fatto contestato al BI non è più previsto dalla legge come reato, essendo stato l'art. 12 co. 2 L. 30/XII/'86, n. 943- espressamente abrogato dall'art. 46 co. 1 lett. c) della L. 6/III/'98, n. 40 la quale all'art. 20 co. 8 prevede come reato l'attività di chi occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con questo scaduto, annullato o revocato, il che costituisce ipotesi in fatto diversa da quella dell'assunzione alle proprie dipendenze di un lavoratore straniero privo dell'autorizzazione al lavoro richiesta dalla precedente legislazione.
In conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per tale causa.
P. Q. M.
annulla senza rinvio la sentenza emessa dalla Pretura Circondariale di Arezzo -sez. dist. di Cortona- in data 29/I/'98 nel confronti di RE BI, non essendo il fatto allo stesso ascritto previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 27 Ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 1998