Sentenza 24 ottobre 2005
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 157 comma ottavo bis cod. proc. pen. (relativa alle notifiche all'imputato mediante consegna al difensore di fiducia) si applica solo alle notificazioni successive a quella eseguita ai sensi dell'art. 157 comma ottavo (mediante deposito dell'atto e affissione dell'avviso), mentre non si applica nell'ipotesi in cui - come nella specie - l'imputato abbia precedentemente eletto domicilio nel luogo di abituale dimora ex art.161 cod. proc. pen..
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- 1. Processo penale, notifica al difensore, presunzione di conoscenza, legittimitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 dicembre 2007
- 2. Per le notifiche all’imputato il difensore di fiducia è domiciliatario ex legeAccesso limitatoNicola Virdis · https://www.altalex.com/ · 11 dicembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2005, n. 44608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44608 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 24/10/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1056
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 23478/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ AU, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza pronunciata, ex art. 324, c.p.p., in data 18/05/2005 dal Tribunale del riesame di Padova;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Padova per nuovo esame;
Udito per il ricorrente, l'avvocato LOMBARDO Giuseppe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Padova rigettava la richiesta di riesame avanzata dal AT, in qualità di persona sottoposta alle indagini, avverso decreto emesso il 16/04/2005 dal Pubblico Ministero di Padova, di convalida del sequestro probatorio. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato lamentando la nullità del provvedimento preso all'esito dell'udienza del riesame, celebrata senza che all'imputato fosse stato notificato il relativo avviso, nonostante l'omessa notificazione fosse stata tempestivamente eccepita dal difensore nel corso della stessa udienza. Il ricorso è fondato.
Dal provvedimento impugnato risulta che il difensore del ricorrente aveva tempestivamente eccepito la nullità della notificazione dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio, effettuata presso il difensore nonostante il ricorrente avesse dichiarato il proprio domicilio nel luogo della sua abituale dimora. E dagli atti risulta altresì che il AT aveva effettivamente dichiarato il proprio domicilio, a norma dell'art. 161 c.p.p., comma 1, presso la sua abitazione.
Il Tribunale ha tuttavia rigettato l'eccezione difensiva ritenendo che la notifica fosse stata "correttamente eseguita presso il difensore a norma dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis". Secondo il Tribunale infatti "il domicilio legale previsto dalla legge in caso in caso di nomina di difensore di fiducia" sarebbe "prevalente" rispetto alla dichiarazione di domicilio.
L'affermazione è palesemente errata, poiché la previsione dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, introdotta dal D.L. n. 17 del 2005,
convertito con modificazioni nella L. n. 60 del 2005, secondo cui le notificazioni successive sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, è chiaramente riferibile alla sola ipotesi in cui debba procedersi a nuova notificazione all'imputato nei cui confronti la precedente notificazione sia stata eseguita a norma del medesimo art. 157 c.p.p., comma 8, (in assenza di persone a cui consegnare la copia dell'atto nel luogo di dimora la precedente notificazione è stata cioè eseguita mediante deposito nella casa comunale, avviso affisso sulla porta dell'abitazione e comunicazione a mezzo di lettera raccomandata). La norma regola dunque esclusivamente "le notificazioni all'imputato non detenuto che abbia nominato un difensore di fiducia senza provvedere a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161 c.p.p." (Relazione al D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, in Guida al diritto, 2005, 9, p. 68). Ed è
comunque destinata ad operare soltanto dopo che siano state espletate, per la prima notificazione, le procedure di cui ai precedenti commi dell'art. 157 c.p.p.: come è confermato dal fatto che in sede di conversione del D.L. n. 17 del 2005 è stato eliminato dall'art. 161 c.p.p., il comma 4 bis, introdotto dall'art. 2, comma 2, di tale D.L., che prevedeva "in caso di nomina di difensore di fiducia le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite mediante consegna al difensore".
Non vi è dubbio perciò che nella situazione processuale considerata l'avviso dell'udienza in camera di consiglio andava notificato all'indagato nel luogo del domicilio dichiarato. La nullità della notificazione, tempestivamente dedotta, comporta la nullità del provvedimento assunto all'esito del procedimento celebrato in violazione del diritto dell'imputato ad esserne avvisato e a parteciparvi, che va di conseguenza annullato con rinvio al Tribunale del riesame di Padova per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Padova per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2005