Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2005, n. 44608
CASS
Sentenza 24 ottobre 2005

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Massime1

La disposizione di cui all'art. 157 comma ottavo bis cod. proc. pen. (relativa alle notifiche all'imputato mediante consegna al difensore di fiducia) si applica solo alle notificazioni successive a quella eseguita ai sensi dell'art. 157 comma ottavo (mediante deposito dell'atto e affissione dell'avviso), mentre non si applica nell'ipotesi in cui - come nella specie - l'imputato abbia precedentemente eletto domicilio nel luogo di abituale dimora ex art.161 cod. proc. pen..

Commentari2

  • 1Processo penale, notifica al difensore, presunzione di conoscenza, legittimitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 dicembre 2007

  • 2Per le notifiche all’imputato il difensore di fiducia è domiciliatario ex legeAccesso limitato
    Nicola Virdis · https://www.altalex.com/ · 11 dicembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2005, n. 44608
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44608
Data del deposito : 24 ottobre 2005

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