Sentenza 16 ottobre 2019
Massime • 1
La sottrazione di una valigetta, contenente denaro, del titolare di un supermercato, avvenuta all'interno dello stesso, non configura l'ipotesi di cui al n. 6 dell'art. 625, comma primo, cod. pen. essendo a questo fine irrilevante la circostanza che il supermercato, somministrando cibi e bevande possa in astratto rientrare fra i luoghi indicati dalla norma citata, in quanto l'aggravante in esame presuppone come elemento imprescindibile che il fatto sia commesso sul bagaglio di un viaggiatore, per tale intendendosi chiunque si muova da un luogo ad un altro con qualsiasi mezzo di trasporto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2019, n. 9103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9103 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2019 |
Testo completo
09103-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3074 MARIA VESSICHELLI Presidente UP 16/10/2019- EDUARDO DE GREGORIO R.G.N. 45220/2018 ROSA PEZZULLO GRAZIA MICCOLI Relatore ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FE SM nato il [...] avverso la sentenza del 07/02/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio al giudice penale udito per la parte civile l'avvocato Antonio FEGATILLI, quale sostituto processuale dell'avvocato Attilio DI CAMILLO, che ha insistito per il rigetto del ricorso, depositato nota spese e note conclusive udito per l'imputato l'avvocato Uberto DI PILLO, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 febbraio 2018 la Corte di Appello di l'Aquila, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Pescara, ha dichiarato la penale responsabilità di IS FE per il reato di furto aggravato dalla destrezza e dalla commissione del fatto all'interno di un esercizio commerciale ove si somministrano cibi e bevande. Fatto commesso in data 27 aprile 2010. 2 La Corte territoriale ha altresì condannato l'imputato al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, che ha liquidato in euro 30.000,00, di cui euro 2.500,00 a titolo di danno morale.
2. L'imputato è stato tratto a giudizio in quanto, all'interno di un supermercato gestito dalla persona offesa ON OL, dove si era recato per la consegna del pane, si impossessava di una valigetta appartenente a quest'ultima, posizionata dietro un bancone e nei pressi di una porta laterale lasciata aperta e contenente denaro contante pari ad euro 36.000,00, venti assegni e altri oggetti di proprietà della suddetta OL. A distanza di alcuni giorni, la polizia giudiziaria, mentre si accingeva ad effettuare una perquisizione domiciliare a casa dell'imputato, rinveniva all'interno della sua autovettura la somma di euro 8.000,00, nonostante egli avesse dichiarato di non essere in possesso di denaro contante, sicché, unitamente alla valorizzazione di altri elementi indiziari, era stata esercitata l'azione penale per il reato di furto aggravato.
3. Il giudice di primo grado aveva assolto l'imputato sul presupposto che gli indizi a suo carico, benché gravi e precisi, fossero suscettibili di diversa interpretazione, con la conseguenza che non avrebbero potuto fondare il giudizio di responsabilità del FE oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte di Appello, invece, con la sentenza impugnata ha ritenuto fondate le argomentazioni del Procuratore Generale e della parte civile, sostenendo la sussistenza del requisito della concordanza degli elementi facenti parte della piattaforma indiziaria a carico dell'imputato.
4. Avverso la predetta sentenza l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, propone ricorso per cassazione, articolato in sei motivi.
4.1. Con il primo si deducono violazione di legge e correlati vizi di motivazione in relazione all'art. 606, comma 3 bis, cod. proc. pen. Secondo la tesi difensiva, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dei principi in tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in caso di riforma di una sentenza assolutoria pronunziata in primo grado, dapprima enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e poi recepiti nell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. In particolare, in caso di richiesta di riforma di una sentenza assolutoria emessa in primo grado, sono necessari una specifica istanza in tal senso da parte del pubblico ministero ed un'adeguata motivazione del provvedimento con il quale il giudice di appello dispone la rinnovazione dell'istruttoria. Nella specie, tuttavia, l'atto di appello non contiene alcuna richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ed inoltre l'ordinanza resa dalla Corte di Appello nulla dice in ordine alla necessità di tale rinnovazione, né sulla ragione per cui la ritenuta necessità sia limitata alla sola audizione della persona offesa.
4.2. Con il secondo motivo si lamentano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione agli artt. 192, comma 2, e 533 cod. proc. pen. La deduzione di tale violazione poggia sulla considerazione che la Corte territoriale avrebbe acriticamente ritenuto gli indizi a carico dell'imputato rispondenti ai requisiti di cui all'art. 192, 3 comma 2, cod. proc. pen., senza operare una comparazione di detti indizi con le prove emerse in dibattimento, che sono state ignorate. Infatti, con una mera formula di stile basata sull'assenza di contrasto tra gli indizi, il giudice di appello ha superato la prova fornita dalle riprese video.
4.3. Con il terzo motivo si denunziano vizi motivazionali in relazione all'art. 546 cod. proc. pen. La difesa osserva che la Corte di Appello non ha fornito alcuna motivazione sulla circostanza evidenziata dal Procuratore Generale nell'atto di appello, relativa all'estraneità rispetto all'episodio furtivo di altre due persone, dipendenti della persona offesa, che al momento della consegna del pane da parte dell'imputato si trovavano insieme alla persona offesa medesima e all'imputato. L'istruttoria dibattimentale ha invece rivelato che l'oggetto della condotta furtiva, in realtà non una valigetta ma una cassetta, fosse stato collocato all'interno di una cesta più grande consegnata alla persona offesa da una sua dipendente e da quest'ultima poggiata su una sedia. Dunque, l'ultimo soggetto ad entrare in contatto con la cassetta non sarebbe stato l'imputato. Ciò emerge inequivocabilmente dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza e dalle deposizioni testimoniali. La sentenza impugnata viene censurata anche laddove ripercorre la tempistica dei movimenti dell'imputato come emersi dai filmati di videosorveglianza. Invero, tra lo spostamento della cassetta da parte della dipendente e il passaggio del FE davanti all'ingresso principale intercorre meno di un minuto, sicché può ragionevolmente dubitarsi in ordine al fatto che la cesta sia stata prelevata dall'imputato. Dai filmati, inoltre, non si evince che la cesta contenente la cassetta sia stata trafugata, per cui l'imputato non avrebbe potuto collocarla all'interno del furgone. Peraltro, qualora l'imputato avesse davvero trafugato il bene, non sarebbe rimasto cinque minuti davanti all'ingresso principale, come invece sostenuto dalla Corte territoriale. Quest'ultima, infine, avrebbe trascurato che la somma rinvenuta nella disponibilità del FE fosse nettamente inferiore a quella rubata. E' stata inoltre fornita prova testimoniale circa la lecita provenienza del denaro.
4.4. Con il quarto motivo si deducono vizi motivazionali con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. L'impugnata sentenza, fondando il giudizio di responsabilità quasi esclusivamente sulla deposizione della parte civile, ha omesso di effettuare un rigoroso controllo delle relative dichiarazioni, non rinvenendosi alcuna valutazione comparativa delle stesse con le altre risultanze acquisite nel primo dibattimento.
4.5. Con il quinto motivo si denunziano vizi di motivazione in relazione all'art. 546, lett. e), n. 3, cod. proc. pen. Si evidenzia che la quantificazione del danno è affidata alla mera deposizione della parte civile, senza alcun riscontro esterno. La motivazione sul punto sarebbe contraddittoria perché, a fronte 4 della somma di euro 36.000,00 contenuta nella valigetta, non si capisce come la somma che il FE deve restituire alla OL sia di euro 27.500,00, cui vanno aggiunti euro 2.500,00 a titolo di danno morale, anch'esso sfornito di idonea motivazione.
4.6. Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 625, nn. 4 e 6, cod. pen. La difesa sostiene che le modalità di commissione del fatto consentano di escludere la sussistenza della destrezza. Quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 6, cod. pen., nella specie il fatto è stato commesso in un luogo adibito non alla somministrazione di cibi e bevande, bensì al loro acquisto. In proposito, si fa menzione dell'art. 91 della legge n. 11 del 2008 della regione Abruzzo, secondo cui per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande deve intendersi una forma di commercio al dettaglio connotata dal consumo dei prodotti alimentari nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico a tal fine attrezzata ed annessa all'esercizio. Peraltro la norma fa riferimento solo al furto del bagaglio del viaggiatore. Ne deriva che il fatto andrebbe riqualificato quale furto semplice, con la conseguenza che il reato risulterebbe estinto per prescrizione in data 24 ottobre 2018. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito indicati.
1. Quanto al primo motivo, va detto che la Corte territoriale ha rinnovato parzialmente l'istruttoria dibattimentale, riesaminando solo la persona offesa. Tale scelta di rinnovazione parziale, però, non risulta adeguatamente motivata, giacché nell'ordinanza emessa all'udienza dell'11 gennaio 2018 si rileva solo una mera formula di stile ("ritenuto necessario ai fini del decidere"). Né le ragioni di tale decisione risultano chiarite in sentenza, sebbene vi sia stata una rivalutazione anche di altre prove dichiarative, come per esempio quella del teste indicato dalla difesa, che aveva riferito del prestito di denaro all'imputato (si veda pagina 3 della sentenza). E' evidente, allora, che la Corte territoriale ha violato i principi in materia del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", secondo i quali, se il giudice di appello intende riformare in pejus una sentenza di assoluzione, deve attivare il contradditorio e sentire nuovamente i testi al fine di dissipare i dubbi sorti su quelle dichiarazioni che siano state ritenute decisive per l'assoluzione dell'imputato, non potendo rivalutarle in contrasto con la valutazione datane dal primo giudice sulla base di un solo approccio cartolare (si vedano Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan Devis, Rv. 27511203; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, P.G. in proc. Troise, Rv. 27243001; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 26978501; Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487). Va in proposito ricordato che, con l'introduzione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc.pen. - che ha recepito il principio di diritto enunciato dalla Corte Edu con la sentenza Dan c. Moldavia del 5 luglio 2011 e dalle Sezioni Unite di questa Corte con le citate sentenze n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487 e con la citata n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787 - si è 5 positivamente stabilito che, nell'ipotesi in cui sia appellata una sentenza di assoluzione da parte del pubblico ministero, il contraddittorio dev'essere implementato con i principi dell'oralità e dell'immediatezza anche in appello "perché questo è il metodo epistemologico più corretto ed idoneo a superare l'intrinseca contraddittorietà fra due sentenze che, pur sulla base dello stesso materiale probatorio, giungano ad opposte conclusioni" (così la citata S.U. Pavan). La ratio della citata disposizione è stata, pertanto, rinvenuta nella tutela del contraddittorio, posto che "dal lato dell'imputato assolto in primo grado, la mancata rinnovazione della prova dichiarativa precedentemente assunta sacrifica un'efficace confutazione delle argomentazioni svolte nell'appello del pubblico ministero che possa trarre argomenti dall'interlocuzione diretta con la fonte le cui affermazioni siano poste a sostegno della tesi di accusa" (così Sez. U. Dasgupta). Dalla coordinazione della locuzione impiegata dal legislatore nel comma 3-bis («il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale») con quelle del tutto identiche sul piano lessicale - - già utilizzate nei primi tre commi della medesima disposizione normativa, si è desunta, pertanto, l'ulteriore indicazione, secondo la quale “il giudice di appello è obbligato ad assumere nuovamente non tutte le prove dichiarative, ma solo quelle che secondo le ragioni - puntualmente e specificamente prospettate nell'atto di impugnazione del pubblico ministero - siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e vengano considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa proscioglimento-condanna" (così S.U. Troise). Tali approdi ermeneutici, del resto, erano stati anticipati dalla sentenza Sezioni Unite Dasgupta, che aveva, altresì, chiarito come la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale dovesse essere disposta dal giudice di appello, come di norma, con ordinanza, nel contradditorio delle parti, ai sensi dell'art. 603, comma 5, cod. proc.pen.. E' evidente, però, che tale decisione deve essere specificamente motivata, onde consentire l'effettività del citato contraddittorio. Tutto ciò, come si è detto, non è avvenuto nella specie, sicché si impone un annullamento della decisione impugnata sul punto della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
2. Quanto sopra argomentato rende superfluo l'esame dei motivi afferenti l'affermazione di responsabilità e la valutazione delle risultanze processuali. Invece è necessario esaminare i motivi relativi alla sussistenza delle aggravanti, perché -così come si chiarirà meglio più avanti alla loro esclusione consegue l'operatività agli effetti penali della estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
2.1. Va esclusa l'aggravante della destrezza, che peraltro non risulta neppure effettivamente contestata nella descrizione del fatto come rilevabile nel capo di imputazione. Va in primo luogo ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad 6 approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 27008801). E' allora evidente nel caso di specie che la contestazione formale (con il mero richiamo alla norma e con la locuzione "aver commesso il fatto con destrezza") della suddetta aggravante non abbia trovato riscontro nella ricostruzione dei fatti come operata dai giudici di merito, giacché l'azione furtiva è stata realizzata in un contesto di una non provocata disattenzione del proprietario della valigetta, lasciata incustodita dietro un bancone e nei pressi di una porta lasciata aperta (pag. 3 della sentenza impugnata).
2.2. Quanto all'aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 6 cod. pen., va chiarito che il luogo in cui è stato commesso il furto è un supermercato, giacché - come si è detto- la valigetta sottratta era stata riposta, su disposizione della proprietaria dell'esercizio commerciale, su una sedia, dietro un bancone, in prossimità di una porta che dava sul retro del locale (si veda pag. 3 della sentenza di primo grado). Orbene, in primo luogo si rileva che la valigetta sottratta non è un "bagaglio" di un viaggiatore. In proposito va ribadito che deve escludersi la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 6 cod. pen. se la persona offesa non sia un viaggiatore e la condotta di appropriazione non abbia ad oggetto un bagaglio, anche qualora il fatto sia commesso all'interno di uno dei luoghi indicati dalla predetta disposizione (Sez. 5, n. 17804 del 14/03/2017, Di Gregorio, Rv. 26964101, che ha escluso che la suddetta aggravante possa configurarsi nel caso di sottrazione di monete da un videogioco collocato all'interno di un bar). D'altronde la lettera della norma non dà adito a dubbi, facendo specifico riferimento al fatto commesso sul "bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande". E' evidente allora che l'indicazione degli esercizi ove si somministrano cibi o bevande (tra i quali potrebbe rientrare un supermercato nel quale vi siano anche dei punti vendita di cibi e bevande) è legata in maniera indissolubile alla natura della cosa sottratta, ovvero il "bagaglio", e a una determinata categoria di persone offese, ovvero ai "viaggiatori" (si qualifica "viaggiatore" qualunque persona che si muove da un luogo ad un altro con qualsiasi mezzo di trasporto (Sez. 5, n. 43573 del 26/09/2019, Mykhaylov Ihor, Rv. 27760601). Infatti, la ratio di tale aggravante risiede nella necessità di tutelare in maniera più intensa il soggetto che, per essersi messo in viaggio, esponga le cose che porta con sé all'aggressione altrui e si trovi, per questo motivo, in una condizione di minorata difesa. Nel caso in esame, quindi, va esclusa la sussistenza della aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 6 cod. pen.
3. All'insussistenza delle aggravanti sopra menzionate consegue, ai fini penali, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato di furto semplice estinto per prescrizione. Invero, come si è rilevato sopra, il fatto è stato commesso in data 27 aprile 2010 e, in mancanza di sospensioni, il termine prescrizionale prorogato deve fissarsi alla data del 27 ottobre 2017. 7 Dunque, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., va disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, atteso che l'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'annullamento delle disposizioni o dei capi della sentenza impugnata concernenti l'azione civile.
P.Q.M.
Escluse le aggravanti contestate, annulla la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione. Annulla la stessa sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2019 Il Presidente Il consigliere estensore Maria VESSICHELLI Grazia Miccoli Male со DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi - 6 MAR 2020 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzulee all un 8