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Sentenza 5 maggio 2023
Sentenza 5 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2023, n. 19101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19101 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da: GE DE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela RE CURAMI;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa M. Guerra, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte dei difensori di NA, Avv. Domenico Di Terlizzi e Avv. Gaetano Castellaneta, con le quali hanno replicato alle richieste del Procuratore generale e hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 19101 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 16/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 10/12/2021, dep. 20/04/2022, n. 15265/2022, così come corretta con ordinanza del 20/04/022 (dep. 13/06/2022), la Corte di cassazione, Sezione quinta penale, annullava senza rinvio agli effetti penali la sentenza 01/07/2019 della Corte di appello di Ancona nei confronti, per quanto di interesse, di GE DE, per essere il reato di cui al capo b) estinto per prescrizione;
rigettava il ricorso di GE DE agli effetti civili e confermava la disposta confisca. 2. Ha proposto ricorso straordinario per cassazione il GE, a mezzo dei difensori fiduciari cassazionisti e procuratori speciali Avv. Domenico Di Terlizzi e Avv. Gaetano Castellaneta, deducendo un errore di fatto in cui sarebbero incorsi i giudici di legittimità. In sintesi, si ravvisa un errore di percezione laddove la Corte, pur dichiarando la prescrizione del reato di cui all'art. 2635 cod. civ. oggetto dell'imputazione sub b), commesso ante introduzione dell'art. 578 bis cod. proc. pen., disponeva la confisca per equivalente dei beni ex art. 2641 cod. civ.. Osserva il ricorrente come la, di cui all'ordinanza di correzione di errore materiale n. 22995 del 29/04/2022 in relazione al dispositivo della sentenza 10/12/2021, n. 15265/2022 -, possa avere valore esclusivamente con riferimento alla confisca diretta del prezzo e del profitto del reato, non invece alla confisca per equivalente che, in conseguenza dell'intervenuta prescrizione del reato commesso prima del 2018, non poteva invece essere confermata;
d'altronde la Cassazione ne era ben consapevole, come risulta dalla stessa motivazione della sentenza 10/12/2021 (pagg. 24-26), ove si fa espresso riferimento al principio per cui la confisca, se "disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578-bis cod. proc. pen., atteso il suo carattere afflittivo". Secondo il ricorrente è quindi "sfuggito" alla Suprema Corte il fatto che il sequestro preventivo ex artt. 321, comma secondo cod. proc. pen., e 2641 cod. civ., emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona con decreto 28/10/2015 della somma di € 3,69 milioni, quale profitto del reato sub capo b), era stato disposto non solo in via diretta ma, essendo risultate insufficienti le sue disponibilità finanziarie, anche per equivalente;
trattasi ad avviso del ricorrente di errore di fatto emendabile ex art. 625-bis cod. proc. pen. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è inammissibile perché denuncia un errore di giudizio e comunque deduce un vizio manifestamente infondato e non avente carattere revocatorio. 2. Occorre premettere che, in base alla nota pronuncia Sez. U, n. 16103 del 27/3/2002, Basile P., Rv. 221280 - 01, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Nella richiamata decisione, è stato precisato che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;
2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;
3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale(Conf. Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, De Lorenzo, non massimata;
tra le più recenti, v. Sez. 5, n. 29240 dell'1/6/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01). 2. Ciò premesso, occorre rilevare come la Corte di cassazione, con la pronuncia oggetto dell'odierno procedimento, investita del ricorso proposto (anche) da GE DE avverso la sentenza 01/07/2019 della Corte di appello di Ancona, che lo aveva condannato in ordine al reato di cui all'art. 2635 cod. civ. (capo b), annullava senza rinvio l'impugnata sentenza agli effetti penali, essendo il reato per cui era intervenuta condanna estinto per intervenuta prescrizione. 3. GE aveva articolato nove motivi di ricorso, sinteticamente riportati alle pagg.
9-12 della sentenza di legittimità, tra i quali non figurava alcuna censura avverso la disposta - dai giudici di merito - confisca obbligatoria ex art. 2641 cod. civ.. 3 4. Rispondendo ad un articolato motivo di ricorso avanzato dal coimputato dell'odierno ricorrente, attinente la disposta confisca di un immobile, la Suprema Corte, con ampia motivazione (cfr. pagg. 22-26), confermava la disposta confisca obbligatoria i pur in presenza di declaratoria di prescrizione del reato, analizzando tra l'altro la norma di recente introduzione di cui all'art. 578 bis cod. proc. pen, affermandone,—sia pure in modo molto sintetico e dopo avere espressamente specificato di non volersi addentrare in tale tematica, ritenuta irrilevante ai fini del decidere,la natura sostanziale (pag. 25: <appare evidente che quanto affermato dalle sezioni unite nella pronuncia perroni riguardo ai rapporti tra confisca obbligatoria e declaratoria di prescrizione non può costituire un principio generale va al là della natura processuale o sostanziale previsione cui all'art. 578- bis del codice rito>). Proseguiva la Suprema Corte, con riferimento a tutti gli ulteriori beni sequestrati e confiscati, non oggetto di specifica censura, affermando (pag. 26) che: <quanto, poi, agli altri beni oggetto di confisca (che alla stregua quanto emerge dalle pronunce merito sarebbero costituiti da denaro, quale prezzo o profitto del reato, in relazione, rispettivamente, al degennaro (profitto) e bianconi (prezzo), mancanza impugnazione riguardo, nulla deve aggiungersi (se non che per essi possono valere tutti i principi gli argomenti sopra esposti riguardo obbligatoria questione permane anche caso pronuncia prescrizione)>. 5. La Suprema Corte emetteva successivamente, il 29/04/2022, ordinanza di correzione di errore materiale del dispositivo annotato nel ruolo di udienza e della sentenza n. 15265/22 del 10/12/2021 dep. in data 20.4.2022, <nel senso che laddove leggesi "oltre accessori di legge." leggasi legge. conferma la disposta confisca>. L'incidente (originariamente rubricato ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen.), era stato attivato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, nella qualità di organo dell'esecuzione della sentenza di primo grado, il quale aveva evidenziato come nel dispositivo dell'emessa sentenza non si rinvenisse alcuna statuizione in ordine alla confisca, nonostante la dichiarata prescrizione del reato. La Corte, rilevato trattarsi di un mero errore materiale alla luce della precisa motivazione resa dalla Corte sul punto, disponeva la correzione nel senso dianzi indicato 6. Ebbene, tutto ciò premesso è evidente che, nel caso in esame, la decisione assunta dal Supremo Collegio non può ritenersi viziata da errore materiale o di fatto. 4 Il Presidente Dott.s RE CU Secondo il ricorrente l'errore percettivo in cui la Corte sarebbe incorsa consisterebbe nell'aver - erroneamente - ritenuto che il sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. fosse stato disposto su beni del NA solo in via diretta;
nella specie, tuttavia, non è ravvisabile una ipotesi di errore di fatto, atteso che non si tratta di una svista o di un equivoco derivante dalla lettura degli atti interni - ipotesi non suffragata da alcune elemento- , ma, al più, di un errore valutativo, cioè di un errore sulla esatta portata dei presupposti giuridici in ragione dei quali si è confermata la statuizione relativa alla confisca in presenza di una sentenza di annullamento con rinvio per estinzione del reato. Un errore, al più, sulla interpretazione e sulla portata di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ma non un errore percettivo nel senso delineato dalla Corte di cessazione. 7. In conclusione, il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso straordinario e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/02/2023 Il Consigliere estensore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prim~lenale Depositata inFkyelleria Roma, li IL FUNZIONARIO GIUD ZIARIj IL FUNZIONARI T:DTZTARTO .\/w.d;,i 5 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Sent. N. 19101-23 Racc. Gen. n. 476/2023 sez. Ud. 16/02/2023 R.G. 38845/2022 "Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell'art. 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante" Annotazione apposta ai sensi dell'art. 64 ter comma 3, disp. att. Cpp, a richiesta della UCG VIEWCONSULTING per conto del signor DE NA (conferita procura speciale in data 28/02/2024 ) Roma, 13 marzo 2024
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa M. Guerra, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte dei difensori di NA, Avv. Domenico Di Terlizzi e Avv. Gaetano Castellaneta, con le quali hanno replicato alle richieste del Procuratore generale e hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 19101 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 16/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 10/12/2021, dep. 20/04/2022, n. 15265/2022, così come corretta con ordinanza del 20/04/022 (dep. 13/06/2022), la Corte di cassazione, Sezione quinta penale, annullava senza rinvio agli effetti penali la sentenza 01/07/2019 della Corte di appello di Ancona nei confronti, per quanto di interesse, di GE DE, per essere il reato di cui al capo b) estinto per prescrizione;
rigettava il ricorso di GE DE agli effetti civili e confermava la disposta confisca. 2. Ha proposto ricorso straordinario per cassazione il GE, a mezzo dei difensori fiduciari cassazionisti e procuratori speciali Avv. Domenico Di Terlizzi e Avv. Gaetano Castellaneta, deducendo un errore di fatto in cui sarebbero incorsi i giudici di legittimità. In sintesi, si ravvisa un errore di percezione laddove la Corte, pur dichiarando la prescrizione del reato di cui all'art. 2635 cod. civ. oggetto dell'imputazione sub b), commesso ante introduzione dell'art. 578 bis cod. proc. pen., disponeva la confisca per equivalente dei beni ex art. 2641 cod. civ.. Osserva il ricorrente come la
d'altronde la Cassazione ne era ben consapevole, come risulta dalla stessa motivazione della sentenza 10/12/2021 (pagg. 24-26), ove si fa espresso riferimento al principio per cui la confisca, se "disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578-bis cod. proc. pen., atteso il suo carattere afflittivo". Secondo il ricorrente è quindi "sfuggito" alla Suprema Corte il fatto che il sequestro preventivo ex artt. 321, comma secondo cod. proc. pen., e 2641 cod. civ., emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona con decreto 28/10/2015 della somma di € 3,69 milioni, quale profitto del reato sub capo b), era stato disposto non solo in via diretta ma, essendo risultate insufficienti le sue disponibilità finanziarie, anche per equivalente;
trattasi ad avviso del ricorrente di errore di fatto emendabile ex art. 625-bis cod. proc. pen. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è inammissibile perché denuncia un errore di giudizio e comunque deduce un vizio manifestamente infondato e non avente carattere revocatorio. 2. Occorre premettere che, in base alla nota pronuncia Sez. U, n. 16103 del 27/3/2002, Basile P., Rv. 221280 - 01, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Nella richiamata decisione, è stato precisato che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;
2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;
3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale(Conf. Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, De Lorenzo, non massimata;
tra le più recenti, v. Sez. 5, n. 29240 dell'1/6/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01). 2. Ciò premesso, occorre rilevare come la Corte di cassazione, con la pronuncia oggetto dell'odierno procedimento, investita del ricorso proposto (anche) da GE DE avverso la sentenza 01/07/2019 della Corte di appello di Ancona, che lo aveva condannato in ordine al reato di cui all'art. 2635 cod. civ. (capo b), annullava senza rinvio l'impugnata sentenza agli effetti penali, essendo il reato per cui era intervenuta condanna estinto per intervenuta prescrizione. 3. GE aveva articolato nove motivi di ricorso, sinteticamente riportati alle pagg.
9-12 della sentenza di legittimità, tra i quali non figurava alcuna censura avverso la disposta - dai giudici di merito - confisca obbligatoria ex art. 2641 cod. civ.. 3 4. Rispondendo ad un articolato motivo di ricorso avanzato dal coimputato dell'odierno ricorrente, attinente la disposta confisca di un immobile, la Suprema Corte, con ampia motivazione (cfr. pagg. 22-26), confermava la disposta confisca obbligatoria i pur in presenza di declaratoria di prescrizione del reato, analizzando tra l'altro la norma di recente introduzione di cui all'art. 578 bis cod. proc. pen, affermandone,—sia pure in modo molto sintetico e dopo avere espressamente specificato di non volersi addentrare in tale tematica, ritenuta irrilevante ai fini del decidere,la natura sostanziale (pag. 25: <appare evidente che quanto affermato dalle sezioni unite nella pronuncia perroni riguardo ai rapporti tra confisca obbligatoria e declaratoria di prescrizione non può costituire un principio generale va al là della natura processuale o sostanziale previsione cui all'art. 578- bis del codice rito>). Proseguiva la Suprema Corte, con riferimento a tutti gli ulteriori beni sequestrati e confiscati, non oggetto di specifica censura, affermando (pag. 26) che: <quanto, poi, agli altri beni oggetto di confisca (che alla stregua quanto emerge dalle pronunce merito sarebbero costituiti da denaro, quale prezzo o profitto del reato, in relazione, rispettivamente, al degennaro (profitto) e bianconi (prezzo), mancanza impugnazione riguardo, nulla deve aggiungersi (se non che per essi possono valere tutti i principi gli argomenti sopra esposti riguardo obbligatoria questione permane anche caso pronuncia prescrizione)>. 5. La Suprema Corte emetteva successivamente, il 29/04/2022, ordinanza di correzione di errore materiale del dispositivo annotato nel ruolo di udienza e della sentenza n. 15265/22 del 10/12/2021 dep. in data 20.4.2022, <nel senso che laddove leggesi "oltre accessori di legge." leggasi legge. conferma la disposta confisca>. L'incidente (originariamente rubricato ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen.), era stato attivato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, nella qualità di organo dell'esecuzione della sentenza di primo grado, il quale aveva evidenziato come nel dispositivo dell'emessa sentenza non si rinvenisse alcuna statuizione in ordine alla confisca, nonostante la dichiarata prescrizione del reato. La Corte, rilevato trattarsi di un mero errore materiale alla luce della precisa motivazione resa dalla Corte sul punto, disponeva la correzione nel senso dianzi indicato 6. Ebbene, tutto ciò premesso è evidente che, nel caso in esame, la decisione assunta dal Supremo Collegio non può ritenersi viziata da errore materiale o di fatto. 4 Il Presidente Dott.s RE CU Secondo il ricorrente l'errore percettivo in cui la Corte sarebbe incorsa consisterebbe nell'aver - erroneamente - ritenuto che il sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. fosse stato disposto su beni del NA solo in via diretta;
nella specie, tuttavia, non è ravvisabile una ipotesi di errore di fatto, atteso che non si tratta di una svista o di un equivoco derivante dalla lettura degli atti interni - ipotesi non suffragata da alcune elemento- , ma, al più, di un errore valutativo, cioè di un errore sulla esatta portata dei presupposti giuridici in ragione dei quali si è confermata la statuizione relativa alla confisca in presenza di una sentenza di annullamento con rinvio per estinzione del reato. Un errore, al più, sulla interpretazione e sulla portata di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ma non un errore percettivo nel senso delineato dalla Corte di cessazione. 7. In conclusione, il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso straordinario e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/02/2023 Il Consigliere estensore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prim~lenale Depositata inFkyelleria Roma, li IL FUNZIONARIO GIUD ZIARIj IL FUNZIONARI T:DTZTARTO .\/w.d;,i 5 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Sent. N. 19101-23 Racc. Gen. n. 476/2023 sez. Ud. 16/02/2023 R.G. 38845/2022 "Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell'art. 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante" Annotazione apposta ai sensi dell'art. 64 ter comma 3, disp. att. Cpp, a richiesta della UCG VIEWCONSULTING per conto del signor DE NA (conferita procura speciale in data 28/02/2024 ) Roma, 13 marzo 2024